Legittima la generica l’indicazione “ analisi forense “ nel decreto di perquisizione e sequestro

0
597

Dalla sentenza della Corte di Cassazione in esame estrapoliamo un passaggio relativo al tema della motivazione di un decreto da compiere.

*

Il Tribunale del riesame rigettava la richiesta presentata dall’indagato.

Tale decreto in trattazione ed effettuare l’analisi forense dei dati contenuti sui dispositivi informatici – computers, telefoni cellulari, hard disk, cd, pen drive ecc.» nella disponibilità degli indagati, «al fine di rinvenire contratti, mail, messaggi, chat di whatsapp, accordi privati ecc. » utili a ricostruire i rapporti tra gli indagati medesimi.

A seguitoponeva a sequestro 6 hard disk di memoria esterna, 2 cartelline trasparenti contenenti documentazione, un telefono cellulare, un telefono cellulare privo di Sim e 17 pen drive.

*

Avverso l’indicata ordinanza proponeva ricorso l’indagatorie».

In concreto di sequestro:

  • aveva omesso la motivazione su dette esigenze, essendosi limitato degli atti contenuti nel fascicolo, e delle annotazioni di P.G.;
  • non chiariva «quale accertamento».

Nell’ambitorio, semplice copia».

*

La Cassazione ha ritenuto le suddette doglianze non fondate.

Evidenzia la Suprema Corte che l’obbligato dei fatti (Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018; Sez. 6, n. 13937 del 09/03/2022).

*

Sotto obbligo motivazionale.

Quantori, degli stessi beni, per essere i fatti risalenti (a circa un anno e mezzo prima) e già risultanti da altri elementi di prova.

Tali circostanze, tuttavia, secondo la Cassazione, non appaiono tali da evidenziare un difetto di proporzionalità della misura atteso che:

a) il tempo di circa un anno e mezzo decorso dai fatti non è tale da escludere né che nei luoghi nella disponibilità dell’indagatora rinvenirsi mail, sms, messaggi whatsapp relativi ai medesimi;

b) la circostanza che i fatti «emergevano da carte pubbliche già ampiamente in possesso dell’inquirente» non esclude l’utilità di acquisire elementi in grado di fare luce sulle reali motivazioni alla base dei fatti per cui si indaga;

c) la circostanza che i fatti sarebbero emersi, altresì, «dal telefonino del principale indagato» non esclude l’utilità di ricostruire i rapporti degli altri indagati con altri soggetti.

*

Anche con riferimento il ricorso.

Fa presente, in merito all’«analisi forense» degli stessi non integra un vizio dei suddetti provvedimenti, atteso che

“tale espressione ha evidentemente riguardo all’estrapolazione, dalla cosiddetta copia forense, dei dati contenuti nel dispositivi elettronici sequestrati necessari ai fini della prova del reato”.

Cassazione Penale 42058 del 8.11.2022

16 novembre 2022

Segui e condividi i nostri contenuti anche sui social network...