Cassazione: il valore probatorio del verbale di accertamento INPS

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ll verbale di accertamento degli organi ispettivi ( INPS ), fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti

La Corte d’Appello di Catanzaro, con la sentenza impugnata, ha confermato –per quanto qui ancora rileva – la sentenza di primo grado che aveva riconosciuto la fondatezza delle pretese contributive dell’INPS nei confronti della Calabria Lavoro Srl in relazione ad un verbale ispettivo che aveva condotto ad un accertamento per la complessiva somma dovuta dalla società pari a € 369.519,67.

Ancora di recente le Sezioni unite della Corte (Cass. SS.UU. n. 20867 del 2020) hanno ribadito che la violazione dell’art. 116 c.p.c. è riscontrabile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato -in assenza di diversa indicazione normativa – secondo il suo «prudente apprezzamento», pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore, oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), nonché, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia invece dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il suo prudente apprezzamento della prova, la censura era consentita ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., nel testo previgente ed ora solo in presenza dei gravissimi vizi motivazionali individuati della Corte fin da Cass. SS.UU. nn. 8053 e 8054 del 2014; orbene, per pacifica giurisprudenza di legittimità, i verbali di accertamento degli organi ispettivi, fanno piena prova, fino a querela Ric. 2021 n. 26327 sez. ML -ud. 22-09-2022 -4- di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata non si estende agli apprezzamenti ed alle valutazioni del verbalizzante né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone, ovvero ai fatti della cui verità si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche (ex multis, Cass. n.23800 del 2014); pur tuttavia, detti verbali, con riferimento agli aspetti non coperti da efficacia probatoria privilegiata, costituiscono comunque elemento di prova, che il giudice deve valutare in concorso con gli altri elementi e che può disattendere solo in caso di motivata intrinseca inattendibilità o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio (Cass. n. 4006 del 2022); nella specie parte ricorrente non individua adeguatamente i fatti contenuti nel verbale ai quali la Corte avrebbe indebitamente attribuito fede privilegiata, dovendosi piuttosto ritenere che i giudici del merito hanno attribuito alle circostanze evincibili dal verbale sufficienti elementi di prova idonei a fondare la pretesa contributiva dell’INPS, in assenza di motivata intrinseca inattendibilità o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio, tenendo anche conto del documenti prodotti dall’Istituto (“copia del libro matricola” e “scheda anagrafica aziendale”); inoltre parte ricorrente neanche censura quella statuizione della Corte territoriale nella quale si afferma che l’efficacia probatoria attribuita al verbale in primo grado neanche era stata impugnata in appello.

Cass.-ord.-n.-36573- del 14 dicembre 2022

16 dicembre 2022

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