Legittimo il licenziamento per fatti antecedenti l’assunzione

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Nella sentenza commentata, la Cassazione afferma che è legittimo il licenziamento intimato per comportamenti tenuti prima dell’assunzione ed emersi in costanza di rapporto, anche se gli stessi vengono dichiarati prescritti in sede penale.

La Corte d’Appello di Salerno, confermando la sentenza di primo grado resa in ambito di rito c.d. Fornero, ha rigettato l’impugnativa del licenziamento disciplinare proposta da Francesco Abbruzzese nei confronti dell’Agenzia delle Entrate.

Nella sentenza qui impugnata, la Corte d’Appello, rispondendo ad analoghe censure mosse verso la sentenza di primo grado, ha statuito che la contestazione ed il licenziamento, operati per relationem ai fatti materiali individuati fin dal primo atto e quindi, evidentemente, fin dalla contestazione, erano gli stessi di quelli già «oggetto del procedimento penale conclusosi con la sentenza» del Tribunale di Salerno.

Pertanto, avendo riguardato, quel processo di primo grado, non solo «la condotta in danno di Agresti Teresa», ma anche la partecipazione «ad un’associazione volta ad individuare e quindi indurre soggetti aventi diritto a prestazioni previdenziali a versare indebiti compensi per il favorevole esito delle relative pratiche», quelli ricaduti nell’ambito disciplinare erano sia i comportamenti associativi, sia la vicenda di ricezione di denar o per la pratica INPS da Teresa Agresti.

In prosieguo, la Corte territoriale, con riferimento al reato di concussione, poi riqualificato dalla Corte d’Appello penale in corruzione per il compimento di atti dell’ufficio, ha ulteriormente precisato che il vincolo associativo era finalizzato ad ottenere che gli interessati alle pratiche INPS provvedessero a «versare degli indebiti compensi per il favorevole esito delle relative pratiche» e che tanto era avvenuto «anche nel caso riguardante Agresti Teresa».

È dunque sterile l’insistenza del ricorrente sulla riqualificazione penale dei fatti, perché il nucleo storico dell’addebito disciplinare rimane sempre il medesimo, con riferimento all’indebito versamento di somme per il favorevole esito delle pratiche previdenziali, perseguito mediante un’attività associativa dell’Abbruzzese (allora esterno alla P.A. e intervenuto nel reperimento dei potenziali interessati alle predette pratiche) di un funzionario INPS e dell’addetto di un Patronato.

Il richiamo agli artt. 1362 ss. c.c. non è parimenti destinato a buon fine, in quanto esso si manifesta come censura generica, priva di richiamo esatto agli specifici canoni ermeneutici che sarebbero stati violati e dovendosi altresì considerare che, a fronte di una non irrazionale lettura del significato degli atti – di cui si è detto – il richiamo ai parametri di cui all’art.1362 c.c. è in sé insufficiente, valendo il consolidato principio per cui «la parte che, con il ricorso per cassazione, intenda denunciare un errore didiritto o un vizio di ragionamento nell’interpretazione di una clausola contrattuale, non può limitarsi a richiamare le regole di cui agli artt.1362 e ss. c.c., avendo invece l’onere di specificare i canoni che in concreto assuma violati, ed in particolare il punto ed il modo in cui il giudice del merito si sia dagli stessi discostato, non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizione tra l’interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, poiché quest’ultima non deve essere l’unica astrattamente possibile ma solo una delle plausibili interpretazioni, sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l’altra» (Cass. 9 aprile 2021, n. 9461; Cass. 28 novembre 2017, n. 28319).

Cassazione n. 36461 del 13 dicembre 2022

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