Anche nel processo tributario, l’ interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito, nel grado di legittimità o fino all’udienza di discussione (prima dell’inizio della relazione) o fino all’adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio.
Il giudice d’appello osservò che la circostanza che il contribuente avesse potuto aver conoscenza delle cartelle in questione anche a mezzo di atti successivi(come ad es. il fermo amministrativo) era irrilevante, perché l’assenza di notifica impedisce al contribuente di esperire i rimedi conseguenziali; inoltre, evidenziò che la richiesta dell’estratto di ruolo da parte del Fusari non potesse comunque sanare l a mancanza delle notifiche, trattandosi di documento avente rilevanza meramente interna; avverso detta sentenza,AdER ha proposto ricorso per cassazione
Non mette conto esaminare nel merito la doglianza avanzata da AdER, giacché va rilevata d’ufficio l’originaria improponibilità della domanda del contribuente, perché avanzata solo a seguito del rilascio di estratto di ruolo da parte dell’agente della riscossione, richiesto dal contribuente, con conseguente cassazione senza rinvio della sentenza impugnata e di quella di primo grado, ex art. 382, comma 3, c.p.c.; sul punto, decidendo su questione di massima di particolare importanza ed ai sensi dell’art. 363 c.p.c.,le Sezioni Unite della Corte hanno assai di recente affermato che “In tema di impugnazione dell’estratto di ruolo, l’art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall’art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021), selezionando specifici casi in cui l’invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale, ha plasmato l’interesse ad agire, condizione dell’azione avente natura ‘dinamica’ che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione; la citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini (istituto applicabile anche al processo tributario), nel grado di legittimità mediante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c. o fino all’udienza di discussione (prima dell’inizio della relazione) o fino all’adunanza N. 6446/21 R.G. camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto,nel giudizio di rinvio” (Cass. n. 26283/2022).
cassazione n. 38148 del 30 dicembre 2022
31 dicembre 2022










