Nella diffamazione a mezzo stampa l’applicazione della pena detentiva è subordinata alla verifica dell’eccezionale gravità della condotta, che va individuata nella diffusione di messaggi diffamatori connotati da discorsi di odio e di incitazione alla violenza ovvero in campagne di disinformazione gravemente lesive della reputazione della vittima compiute nella consapevolezza dell’oggettiva e dimostrabile falsità dei fatti…
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