Con l’entrata in vigore della riforma Cartabia sul diritto all’oblio , si profilano tempi più rapidi per ottenere la cancellazione dei propri dati dalle notizie pubblicate in articoli di cronaca.
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Il 20 settembre 2022 avevamo già pubblicato un articolo commentando le modifiche che il predetto Decreto avrebbe portato alle norme del codice di Procedura penale in tema di Diritto all’oblio, raggiungibile al seguente link:
Il diritto all’oblio nella riforma della giustizia penale (“Riforma Cartabia“)
Lo scorso 30 dicembre 2021 è entrato in vigore il Decreto legislativo 150/2022 emanato dal Governo in attuazione della Legge delega 134/2021 per l’efficienza del processo penale, parte della cd. Riforma Cartabia.
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Il citato decreto Lgs. 150/2021, all’articolo 41, contempla l’inserimento di alcune modifiche alle Norme di attuazione, coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, come segue:
D. Lgs. 150/2022 – Art. 41
Modifiche alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale
h) dopo l’articolo 64-bis è inserito il seguente:
«Art. 64-ter (Diritto all’oblio degli imputati e delle persone sottoposte ad indagini).
1. La persona nei cui confronti sono stati pronunciati una sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere ovvero un provvedimento di archiviazione può richiedere che sia preclusa l’indicizzazione o che sia disposta la deindicizzazione, sulla rete internet, dei dati personali riportati nella sentenza o nel provvedimento, ai sensi e nei limiti dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.
Resta fermo quanto previsto dall’articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
2. Nel caso di richiesta volta a precludere l’indicizzazione, la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento appone e sottoscrive la seguente annotazione, recante sempre l’indicazione degli estremi del presente articolo:
«Ai sensi e nei limiti dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e’ preclusa l’indicizzazione del presente provvedimento rispetto a ricerche condotte sulla rete internet a partire dal nominativo dell’istante.».
3. Nel caso di richiesta volta ad ottenere la deindicizzazione, la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento appone e sottoscrive la seguente annotazione, recante sempre l’indicazione degli estremi del presente articolo:
«Il presente provvedimento costituisce titolo per ottenere, ai sensi e nei limiti dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, un provvedimento di sottrazione dell’indicizzazione, da parte dei motori di ricerca generalisti, di contenuti relativi al procedimento penale, rispetto a ricerche condotte a partire dal nominativo dell’istante.».
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In pratica, il decreto di archiviazione e la sentenza di non luogo a procedere o di assoluzione costituiranno titolo per l’emissione di un provvedimento di deindicizzazione che avrà valenza di provvedimento/ordine dell’Autorità giudiziaria, che sarà emesso dalla Cancelleria del Giudice competente e sarà indirizzato, per essere notificato, agli organi di informazione che avevano già pubblicato in precedenza le notizie; il provvedimento potrà essere chiesto tanto per precludere (ovvero, inibire la pubblicazione di una notizia) quanto per espungere dai motori di ricerca una notizia già pubblicata sul web (cioè, la cd. Deindicizzazione).
La firma del provvedimento, direttamente a cura del Cancelliere del Giudice, consentirà una maggiore celerità della sua emissione.
Indubbiamente la norma segna un importante passo in avanti per l’affermazione del bilanciamento tra il diritto di cronaca da una parte e quello alla riservatezza/oblio dall’altra ma la materia è ancora suscettibile di miglioramenti perché questo provvedimento tutelerebbe soltanto la posizione di chi ha già affrontato una vicenda giudiziaria, dall’esito favorevole.
Comunque trattasi di un’ottima possibilità per chi, vittorioso nella lite, desidera eliminare gli articoli pregiudizievoli che ne erano scaturiti, una volta per tutte.
Purtroppo non sono stati previsti nuovi rimedi per le altre (ricorrenti…) ipotesi, diverse da quelle dall’esito “favorevole” all’indagato/imputato, quali:
. La permanenza, nel tempo, di una notizia con conseguente decadimento dell’interesse collettivo alla sua conoscenza;
. L’intervenuta riabilitazione del soggetto interessato dalla notizia, ipotesi che è già contemplata dalla giurisprudenza come caso in cui l’interessato può ottenere, direttamente, la deindicizzazione;
. La pubblicazione dei propri dati personali in articoli di cronaca quando si è stati “soltanto” coinvolti (solo giornalisticamente, per via dei cd. “rumors”) in vicende ancora in fase di indagini di polizia giudiziaria e magari quando ancora non è stato emesso alcun provvedimento tanto da parte della PG quanto dall’Autorità giudiziaria.
Quindi per queste ultime ipotesi continueranno ad applicarsi i rimedi offerti dalle norme sul diritto all’oblio con prevedibili tempi di ottenimento del risultato più lunghi.
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Per chi, invece, si trovi ancora in attesa di giudizio e magari tema di ricevere una sentenza non favorevole si segnala un importante opportunità, richiamata nel predetto articolo 64-ter, 1° comma (in grassetto), e prevista all’articolo 52 del Decreto Legislativo 196/2003 (Codice privacy), che consente agli interessati di chiedere, prima della definizione del Giudizio, di eliminare dal testo delle sentenze o dei provvedimenti l’indicazione delle proprie generalità (volendo lo si potrà chiedere anche in previsione di una sentenza dall’esito favorevole).
Di seguito il testo:
Decreto Legislativo 196/2003
Art. 52. Dati identificativi degli interessati
1. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni concernenti la redazione e il contenuto di sentenze e di altri provvedimenti giurisdizionali dell’autorità giudiziaria di ogni ordine e grado, l’interessato può chiedere per motivi legittimi, con richiesta depositata nella cancelleria o segreteria dell’ufficio che procede prima che sia definito il relativo grado di giudizio, che sia apposta a cura della medesima cancelleria o segreteria, sull’originale della sentenza o del provvedimento, un’annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza o provvedimento in qualsiasi forma, l’indicazione delle generalità e di altri dati identificativi del medesimo interessato riportati sulla sentenza o provvedimento.
2. Sulla richiesta di cui al comma 1 provvede in calce con decreto, senza ulteriori formalità, l’autorità che pronuncia la sentenza o adotta il provvedimento. La medesima autorità può disporre d’ufficio che sia apposta l’annotazione di cui al comma 1, a tutela dei diritti o della dignità degli interessati.
3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, all’atto del deposito della sentenza o provvedimento, la cancelleria o segreteria vi appone e sottoscrive anche con timbro la seguente annotazione, recante l’indicazione degli estremi del presente articolo: ‘In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi di…..”.
4. In caso di diffusione anche da parte di terzi di sentenze o di altri provvedimenti recanti l’annotazione di cui al comma 2, o delle relative massime giuridiche, è omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi dell’interessato.
5. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 734-bis del codice penale relativamente alle persone offese da atti di violenza sessuale, chiunque diffonde sentenze o altri provvedimenti giurisdizionali dell’autorità giudiziaria di ogni ordine e grado è tenuto ad omettere in ogni caso, anche in mancanza dell’annotazione di cui al comma 2, le generalità, altri dati identificativi o altri dati anche relativi a terzi dai quali può desumersi anche indirettamente l’identità di minori, oppure delle parti nei procedimenti in materia di rapporti di famiglia e di stato delle persone.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche in caso di deposito di lodo ai sensi dell’articolo 825 del codice di procedura civile. La parte può formulare agli arbitri la richiesta di cui al comma 1 prima della pronuncia del lodo e gli arbitri appongono sul lodo l’annotazione di cui al comma 3, anche ai sensi del comma 2. Il collegio arbitrale costituito presso la camera arbitrale per i lavori pubblici ai sensi dell’articolo 209 del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, provvede in modo analogo in caso di richiesta di una parte.
7. Fuori dei casi indicati nel presente articolo è ammessa la diffusione in ogni forma del contenuto anche integrale di sentenze e di altri provvedimenti giurisdizionali.
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Anche la suddetta previsione appare fondamentale per almeno due ordini di motivi:
. il primo, ad effetto immediato, poiché connesso all’indubbio beneficio di non vedere le proprie generalità diventare di dominio pubblico nel corpo dei dispositivi delle sentenze o provvedimenti dell’AG in quanto esse saranno “oscurate”. Quindi le sentenze continueranno ad essere pubblicate nelle banche dati (tipo Cassazione) ma prive di alcun riferimento che possa “identificare” le parti;
. l’altro, importantissimo nel lungo periodo, poiché qualsiasi ricerca operata per scovare nel passato eventuali sentenze pregiudizievoli non potrà emergere, almeno con riferimento a quelle per cui è stato chiesto l’oscuramento.
Con questa manovra, altresì, non si alimenteranno le informazioni che gestiscono le cd. Banche-dati-reputazionali (World-check, Refinitiv, SGR etc) ormai note per essere al centro dell’attenzione delle Autorità, tanto del Garante privacy quanto della Magistratura inquirente, per ipotesi di “trattamento illecito dei dati personali” ( la Procura di Milano, primo caso in Italia, ha chiesto il rinvio a giudizio per il Responsabile legale di WorldCheck con l’accusa di “trattamento illecito dei dati personali” a danno di due imprenditori ai quali un istituto di credito italiano aveva negato finanziamenti adducendo, a supporto di tale diniego, l’esito negativo di alcuni Report reputazionali prodotti da World-Check nei loro confronti).
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Di seguito i link per scaricare tutto il materiale disponibile:
DECRETO LEGISLATIVO 10 ottobre 2022, n. 150
5 gennaio 2023











