Ha destato di tempo .
Consigliamo una lettura integrale del provvedimento di vista di chi si occupa quotidianamente di informatica forense.
*
La questione giuridica sottesa appariva di per sé semplice e cioè valutare la tempestività di un ricorso (in questo segue
“la sentenza impugnata è stata pubblicata il 10 maggio 2016 e non è stata notificata; pertantore della posta elettronica certificata della mittente, e consegna allo stesso destinatario alle ore 00:00.05 del medesimo giorno”.
Il ricorso è inammissibile perché tardivamente proposto.
*
La problematica è stata risolta alla luce del seguente principio di diritto:
“In tema di notifica del ricorso per cassazione a mezzo PEC, a seguito”.
*
Per arrivare a questa conclusione, la Corte di Cassazione ha dovuto.
Il tutto della Pec.
I nodi della questione erano i seguenti:
- la ricevuta di accettazione della spedizione è stata generata solo in data 13 dicembre 2016, alle ore 00:00:01 (come da documentazione prodotta dall’Agenzia delle Entrate) e quindi nel giorno successivo allo spirare del termine per l’impugnazione;
- il ricorso è stato alle 00:00:00 del 13 dicembre 2016 (come da ricevuta allegata);
- l’allegazione del ricorrente (in questo giorno “x” potessero anche leggersi come le ore 24:00:00 del giorno “x-1”.
*
La Corte di Cassazione fa preventivamente notare che non è concepibile
“già sul piano logico – che un determinato delle relative attività, secondo le singole previsioni normative.
Lo stesso art. 155 c.p.c., del resto con i più vari “saperi””.
E prosegue chiedendosi evidenziando che il caso che occupa ne è un classico esempio: “quando finisce esattamente un dato giorno? Quando inizia esattamente il giorno successivo?”.
*
La nozione giuridica del tempo
Sotto un profilo normativo, rileva la Suprema Corte che
“la misurazione del tempo, benché collegata a nozioni che svariano dalla filosofia all’astrofisica, ha essenzialmente una base convenzionale oltre che scientifica, occorre comunque evidenziare che – almeno ai fini che qui interessano – il primario dato eIDAS – electronic IDentification Authentication and Signature)”.
A livello nazionale, il Codice Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005), all’articolo 48 stabilisce che
“La data e l’ora di trasmissione e di ricezione di un documento del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, ed alle relative regole tecniche, ovvero conformi alle regole tecniche adottate ai sensi dell’articolo 71”.
Il suddetto (D.p.r. 68/2005) all’articolo 10 stabilisce che
“1. Il riferimento dalle regole tecniche di cui all’articolo 17.
2. I gesto temporale su ciascun messaggio e quotidianamente una marca temporale sui log dei messaggi”.
Infine, l’articolo 17 rinvia per l’individuazione delle suddette regole tecniche ad un ulteriore regolamento dal Ministero Infrastrutture e Trasporti con d.m. 2.11.2005 (recante le Regole tecniche per la formazione, la trasmissione e la validazione, anche temporale, della posta elettronica certificata), che:
. dapprima, all’art. 1, definisce la “marca temporale” come “un’evidenza informatica con cui si attribuisce, ad uno o più documenti informatici, un riferimento nella Gazzetta Ufficiale del 27 aprile 2004, n. 98”;
. e poi, all’art. 9, stabilisce che “1. A ciascuna trasmissione è apposto 1991, n. 273”.
*
Individuazione del riferimento tecnico
Concludendo la sua digressione, la Corte di Cassazione richiama un documento “Regole tecniche del servizio di trasmissione di documenti informatici mediante posta elettronica certificata”.
Il riferimento con l’acronimo UTC).
Questo rappresenta una scala di tempo che, parametrata al fuso orario corrispondente per ciascun Paese (in Italia, +1 o +2, a seconda che sia in vigore l’ora solare o l’ora legale), è stata adottata dall’International Telecommunication Union (Agenzia nell’egida dell’ONU, con sede a Ginevra) e diffusa a livello planetario a partire dal 1972.
Detta modalità di misurazione, pur sostanzialmente coincidente con il GMT (c.d. Tempo Medio di Greenwich), è basata su complesse meto necessiti di specifiche correzioni ad epoche prefissate (generalmente apportate, se del caso, il 30 giugno e/o il 31 dicembre di ogni anno), per allineare l’UTC alla velocità di rotazione della Terra, non sempre costante.
*
Conclusioni sulla durata del giorno
La Cassazione tira le fila affermando che:
- “emerge dunque che, anzitutto d’inizio del calcolo con “le ore zero del giorno stesso”.”;
- “In secondo luogo, poiché il giorno è destinato in cui scatta il secondo immediatamente successivo”;
- “pertanto, il giorno in questione termina effettivamente – almeno ai fini che qui interessano, com’è ovvio – alle ore “23:59:59” UTC (in relazione al fuso orario italiano), mentre quello immediatamente seguente segnerà le ore “00:00:00” UTC, senza soluzione di continuità, indiscutibilmente rappresentando il primo secondo del nuovo giorno”;
- “Almeno con riguardo alle notifiche telematiche, non può dunque configurarsi alcuno spazio, tecnicamente inteso, perché vengano prese in considerazione le ore “24:00:00”.”;
- “Pertanto nel senso che la ricevuta in discorso, ove si tratti di notificazione di una impugnazione, deve essere generata al più tardi entro la ventiquattresima ora dell’ultimo giorno, ossia entro le ore 23:59:59”.
Cassazione Civile 1519 del 15.01.2023
23 gennaio 2023









