Decidendo in ordine a un ricorso, ritenuto sommario .
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Rileva la Suprema Corte che nella giurisprudenza di legittimità la tesi dell’inapplicabilità dell’art. 327 c.p.c. in ordine all’individuazione del termine per proporre appello avverso l’ordinanza emessa all’esitorie, dalla comunicazione o dalla notificazione dell’ordinanza medesima.
Ma trattasi, proseguendo Corte, “di precedente rimasto che nella specie l’ordinanza era stata comunicata (essendo il richiamo a Cass. n. 14478/2018, meramente ricognitivo dell’esistenza di tale precedente, ma senza che l’adesione allo stesso fosse risolutiva per la decisione della fattispecie)”.
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A diverse conclusioni è giunta di recente la sentenza Cassazione n. 17624/2020, che ha affermato che
“in tema di protezione internazionale, l’applicabilità del termine breve per l’appello di cui all’art. 702-quater c.p.c. presuppone la regolare notifica dell’ordinanza che decide la controversia in primo grado, sicché qualora, a fronte della contumacia in primo grado del Ministero dell’interno, la notifica sia stata eseguita nei confronti di un funzionario in violazione dell’art. 11 r.d. n. 1611 del 1933 – applicabile nelle sole ipotesi in cui l’Amministrazione abbia provveduto alla costituzione “in proprio” nel giudizio -, essa è nulla ed assume conseguentemente rilievo il termine semestrale di impugnazione ex art. 327 c.p.c. (conf. Cass. n. 32961/2019)”.
Allo stesso esito è poi approdata anche la sentenza Cassazione. n. 16893/2018, che
“sia pur declamando il principio per cui l’ordinanza conclusiva del procedimento”.
L’ultima delle citate sentenze ha ritenuto.
E’ stato che il
“procedimento del lavoro.
Tale volontà del legislato del pari idoneo ad assicurare la tutela dei diritti soggettivi e con caratteri di stabilità e definitività, non consente che la sua disciplina sia decontestualizzata dal sistema processuale nel quale si innesta, dovendosi quindi far ricorso a tutti quegli istituti presenti nel sistema e connotati da un carattere generale”.
Tra questi deve quindi inscriversi anche il termine impugnato di generale applicabilità.
In particolare, già la sentenza della Cassazione sez. 3, 10 aprile 1956 n. 1057 affermava:
“Tutti i provvedimenti giurisdizionali aventi contenuto decisorio, siano sentenze o ordinanze, non possono essere impugnati dopo il decorso di un anno dalla pubblicazione di essi” ex articolo 327, primo comma, c.p.c.”.
Ad analoghe conclusioni pervenivano le sentenze:
- Cassazione sez. 1, 8 giugno 1965 n. 1146;
- Cassazione sez. 2, 9 aprile 1973 n. 1011;
- Cassazione sez. 2, 21 febbraio 1996 n. 1331;
- Cassazione sez. 3, 25 luglio 1997 n. 6987.
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A fronte di qualche isolata affermazione volta a negare l’applicabilità dell’articolo 327 sostenendo (per quanto decisorio e carattere definitivo del termine lungo di cui all’articolo 327.
Su tale linea si è quindi riconsolidata la giurisprudenza della Suprema Corte.
Tra tutte:
- Cassazione sez. 1, 28 gennaio 1999 n. 746;
- Cassazione sez. L, 13 dicembre 1999 n. 13980;
- Cassazione sez. L, 18 novembre 2000 n. 14936;
- Cassazione sez. L, 10 gennaio 2001 n. 260;
- Cassazione sez. 2, 19 marzo 2001 n. 3935;
- Cassazione sez. 2, 17 aprile 2001 n. 5608;
- Cassazione sez. 1, 20 aprile 2004 n. 7480;
- Cassazione sez. 2, 23 marzo 2006 n. 6564;
- Cassazione sez. 2, 6 giugno 2006 n. 13229;
- Cassazione sez. 3, 16 novembre 2011 n. 24000;
- Cassazione sez. 1, 14 maggio 2014 n. 10450;
- Cassazione sez. 1, 25 luglio 2016 n. 15343;
- Cassazione sez. 6-L, ord. 20 febbraio 2017 n. 4365.
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In conclusione, nella sentenza in commento che debba riaffermarsi il principio secondo cui
“l’introduzione di una specifica disciplina attinente al termine breve e agli effetti del suo decorso non può quindi assorbire in modo meramente implicito, anche al caso della sua comunicazione, prescindendosi da uno specifico impulso di controparte.
Né può ritenersi che tale esito al quale, asseritamente non sia stata effettuata la comunicazione”. E ancora:
“Va, in tal senso, ribadito delle impugnazioni di provvedimenti giurisdizionali (conf. Cass. n. 15262/2011), essendosene estesa l’applicazione ad esempio alle impugnazioni delle sentenze delle commissioni tributarie per la sua portata di carattere generale (Cass. n. 16004/2009)”.
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Depone per la generale applicabilità del termine di cui all’art. 327 c.p.c., in assenza di un’espressa esclusione da parte del legislato tempo, la cosa giudicata si forma indipendentemente dalla notificazione della sentenza ad istanza di parte,
“ha ritenuto per intero del termine per impugnare”.
Ha infatti ritenuto la sentenza è comunicata ex officio.
Cassazione Civile 1339 del 17.01.2023
20 gennaio 2023









