GiurisprudenzaNel conflitto sindacale il datore di lavoro deve rimanere neutrale

Nel conflitto sindacale il datore di lavoro deve rimanere neutrale

Intendendosi per conflitto collettivo anche quello fra organizzazioni rappresentative, secondo opzioni e visioni differenti, degli interessi dei lavoratori, rispetto a quest’ultimo conflitto sindacale , il datore di lavoro e’ tenuto a conservare un atteggiamento di neutralità

La Corte d’Appello di Milano, in riforma della sentenza del locale Tribunale, ha annullato la sanzione disciplinare irrogata dal datore di lavoro S.P.A. al dipendente (membro RSU SLC COBAS), a seguito di contestazione disciplinare, per avere inviato ad alcuni colleghi e rappresentanti sindacali aziendali una e-mail ritenuta dalla società costituente grave strumentalizzazione di un tragico evento al fine di contestare l’azienda ed i suoi colleghi della RSU per avere raggiunto un accordo di chiusura della procedura di mobilità, che egli invece aveva rifiutato di sottoscrivere.

In proposito, vanno ribaditi i principi, espressi dalla Corte in materia di repressione di condotte anti-sindacali (Cass. n. 2375/2015), ma valevoli, per identità di ratio, anche nella presente fattispecie di sanzione disciplinare collegata ad attività sindacale, in base ai quali, intendendosi per conflitto collettivo non solo quello, tradizionale, tra capitale e lavoro, ma anche quello fra organizzazioni rappresentative, secondo opzioni e visioni differenti, degli interessi dei lavoratori, rispetto a quest’ultimo conflitto, il datore di lavoro è tenuto a conservare un atteggiamento di neutralità (non limitato al mero rispetto dell’art. 17 Stat. lav.), salvi solo gli eventuali interventi necessari per proteggere l’incolumità delle persone o l’integrità dell’azienda, sicché, sebbene possa anche, in singole occasioni, schierarsi a favore di una organizzazione sindacale e contro un’altra, resta a lui precluso il ricorso ai poteri disciplinari e gerarchico- direttivi, che sono attribuiti ai soli fini del governo delle esigenze produttive dell’azienda (v. anche Cass. n. 18176/2018, per l’affermazione che il lavoratore che sia anche rappresentante sindacale se, quale lavoratore, è soggetto allo stesso vincolo di subordinazione degli altri dipendenti, in relazione all’attività di sindacalista si pone su un piano paritetico con il datore di lavoro, con esclusione di qualsiasi vincolo di subordinazione, giacché detta attività, espressione di una libertà costituzionalmente garantita dall’art. 39 Cost., in quanto diretta alla tutela degli interessi collettivi dei lavoratori nei confronti di quelli contrapposti del datore di lavoro, non può essere subordinata alla volontà di quest’ultimo).

Cassazione sezione lavoro 2520 del 27 gennaio 2023

31 gennaio 2023

Segui e condividi i nostri contenuti anche sui social network...

ULTIMI CONTRIBUTI

SEGUICI SU

0FansLike
0FollowersFollow
82FollowersFollow
0SubscribersSubscribe

Categorie Popolari