Recensiamo la sentenza della Suprema Corte evidenziando, per quanto interesse, la riaffermazione del principio secondo cui, in tema di prova scientifica in presenza di tesi contrapposte , il giudice di legittimità non può valutare l’attendibilità degli apporti scientifici esaminati, ma solo se la spiegazione fornita sia razionale e logica attraverso un opportuno processo di analisi.
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Il caso in esame trae origine da un provvedimentovettura.
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Avverso tale provvedimento delle velocità dei mezzi coinvolti nel sinistro.
In tale ambito.
In definitiva, per il ricorrente entrambi i giudici di merito:
- avrebbero travisato le argomentazioni e le censure difensive, specie quelle chiaramente espresse nel gravame;
- avrebbero travisato la prova tecnico scientifica fornita dalle due relazioni a firma del consulente tecnico della difesa.
Ad avviso del ricorrente quanto dalla difesa.
Tale lacuna, si legge nel successivo argomentare del ricorso, atterrebbe a un aspettodi di interpretazione e analisi dei dati di realtà.
Ci si doleva, infine, che nella sentenza impugnata e in quella di primo grado, non figurasse alcuna menzione alla disamina comparativa:
- circa l’accreditamento scientifico e professionale dei diversi esperti;
- circa l’appropriatezza al caso concreto della velocità dei veicoli coinvolti da questi adottati;
- circa la congruenza delle rispettive conclusioni e dei diversi meto processuale e risulterebbe, perciò solo e impregiudicati i precedenti motivi di ricorso, meritevole di cassazione.
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Il motivo sopra illustrato.
La Cassazione ha ritenuto nel processo.
Coerentemente con i dicta della consolidata giurisprudenza di legittimità, la stessa Corte richiama l’orientamento.
Altrimenti potendo concludere per l’impossibilità di addivenire ad una conclusione in termini di certezza processuale.
Rispetto, prosegue la Corte, la Cassazione non deve stabilire se la tesi accolta sia esatta, ma solo se la spiegazione fornita sia stata razionale e logica.
Ciò significa che, in sede di legittimità, non si può valutare la maggiore o minore attendibilità degli apporti scientifici esaminati dal giudice, in quanto di disattendere e confuti in modo specifico le deduzioni contrarie delle parti.
In proposito di legittimità se, come nel caso in esame, sorretti da adeguata motivazione (sent. n. 54996 del 2017).
Cassazione Penale 49652 del 30.12.2022
1 febbraio 2023









