GiurisprudenzaResponsabilità del committente nell' appalto

Responsabilità del committente nell’ appalto

Nel contratto d’ appalto la responsabilita’ per la violazione dell’obbligo di adottare le misure di sicurezza solo ove lo stesso si sia reso garante della vigilanza relativa alla misura da adottare in concreto e si sia riservato i poteri tecnico-organizzativi dell’opera da eseguire

Il Tribunale di Milano decidendo sul ricorso proposto da (OMISSIS) condanno’ l’Architetto OMISSIS), la (OMISSIS) s.r.l. e (OMISSIS), direttore dei lavori e responsabile della sicurezza, in solido tra loro, a risarcire il danno, per la parte eccedente l’indennita’ corrisposta al lavoratore dall’Inail, conseguente all’infortunio sul lavoro occorso al (OMISSIS) mentre stava eseguendo dei lavori presso un capannone di proprieta’ della (OMISSIS) s.r.l..

La Corte di appello di Milano, investita del gravame principale da parte di (OMISSIS) e di quelli incidentali di (OMISSIS) e di (OMISSIS), dichiarava inammissibile il ricorso principale e, in accoglimento di quello incidentale della (OMISSIS) s.r.l., dichiarava l’esclusiva responsabilita’ dell’architetto (OMISSIS) ed escludeva ogni corresponsabilita’ del (OMISSIS).

Condannava percio’ (OMISSIS) a pagare al lavoratore infortunato la somma di Euro 94.476,00 per danno differenziale, da invalidita’ temporanea, danno da riduzione della capacita’ lavorativa specifica e danno patrimoniale, oltre agli interessi ed alla rivalutazione monetaria dalla sentenza al saldo.

Rigettava invece la domanda nei confronti di (OMISSIS) s.r.l. e, conseguentemente, quella di (OMISSIS) s.r.l. nei confronti di (OMISSIS).

Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso OMISSIS)

Il quarto motivo di ricorso, che denuncia una violazione nell’interpretazione del Decreto
Legislativo n. 81 del 2008, articolo 93, non puo’ essere accolto. La Corte territoriale ha accertato in fatto che la (OMISSIS) s.r.l., societa’ committente dei lavori, non aveva nominato per il cantiere un suo responsabile della sicurezza. Ha sottolineato che l’Architetto (OMISSIS) rivestiva la diversa qualifica di coordinatore per la sicurezza nei cantieri di cui al Decreto Legislativo n. 81 del 2008, articolo 98 del. Conseguentemente ha ritenuto che per quello specifico cantiere la committente non si era in alcun modo ingerita nelle scelte di sicurezza che erano rimaste affidate all’appaltatore, la (OMISSIS) s.r.l. la quale a sua volta aveva subappaltato alcune attivita’ a terzi, l’architetto (OMISSIS) appunto, senza che la committente ne fosse stata resa edotta. Alla luce di tali accertamenti di fatto, in questa sede non riesaminabili, la decisione della Corte di merito risulta conforme all’insegnamento di questa Corte che ha affermato che la responsabilita’ per la violazione dell’obbligo di adottare le misure necessarie a tutelare l’integrita’ fisica dei prestatori di lavoro si estende al committente solo ove lo stesso si sia reso garante della vigilanza relativa alla misura da adottare in concreto e si sia riservato i poteri tecnico-organizzativi dell’opera da eseguire (cfr. in tal senso, Cass. 22 marzo 2002, n. 4129, id. 28 ottobre 2009, n. 22818; 7 marzo 2012 n. 3563; 8 ottobre 2012, n. 17092 e 11/07/2013 n. 17178).

Non e’ configurabile una responsabilita’ del committente in re ipsa e cioe’ per il solo fatto di aver affidato in appalto determinati lavori ovvero un servizio. E’ pur vero che e’ espressamente prevista dalla normativa di settore (prima, il Decreto Legislativo n. 626 del 1994, articolo 7; ora, trasfuso sostanzialmente nel Decreto Legislativo n. 81 del 2008, articolo 26) tutta una serie di obblighi a carico del committente connessi ai contratti di appalto o d’opera o di somministrazione.

Con riferimento ai lavori svolti in esecuzione di un contratto di appalto o di prestazione d’opera, pertanto, il dovere di sicurezza e’ riferibile, oltre che al datore di lavoro (di regola l’appaltatore, destinatario delle disposizioni antinfortunistiche), anche al committente, con conseguente possibilita’, in caso di infortunio, di intrecci di responsabilita’, coinvolgenti anche il committente medesimo.

Tuttavia, va esclusa una applicazione automatica di tale principio, non potendo esigersi dal committente un controllo pressante, continuo e capillare sull’organizzazione e sull’andamento dei lavori. Orbene, nel caso in esame, la Corte di merito per escludere la responsabilita’ del committente ha verificato che, in concreto, non vi era stata alcuna incidenza della condotta del committente nell’eziologia dell’evento; ha tenuto conto delle capacita’ organizzative della ditta scelta per l’esecuzione dei lavori; ha considerato, in tale prospettiva la specificita’ dei lavori da eseguire e le caratteristiche del servizio da svolgersi; i criteri seguiti dal committente per la scelta dell’appaltatore, soggetto del quale ha verificato l’adeguatezza con riguardo all’attivita’ commissionata ed alle concrete modalita’ di espletamento della stessa; ha tenuto conto dell’esistenza o meno di un’ingerenza del committente nell’esecuzione dei lavori oggetto dell’appalto (che ha escluso) e della agevole ed immediata percepibilita’ da parte del committente di eventuali situazioni di pericolo. In conclusione, la censura e’ infondata.

In conclusione il ricorso è stato rigettato.

Cassazione n. 2991 2023

4 febbraio 2023

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