“Il potere di autotutela soggiace alla più ampia valutazione discrezionale dell’amministrazione competente e non si esercita in base ad un’istanza di parte, avente al più portata meramente sollecitatoria e inidonea, come tale, ad imporre alcun obbligo giuridico di provvedere, con la conseguente inutilizzabilità del rimedio processuale previsto avverso il silenzio inadempimento della p.a.” Giunge in…
Home Giurisprudenza Consiglio di Stato - TAR Non sussiste un dovere generalizzato dell’amministrazione di provvedere sulle istanze di autotutela