GiurisprudenzaLicenziamento legittimo anche in presenza di assoluzione nel giudizio penale

Licenziamento legittimo anche in presenza di assoluzione nel giudizio penale

Nel giudizio relativo alla legittimità del licenziamento per giusta causa intimato al lavoratore per il medesimo fatto per cui egli sia stato assolto, il giudicato penale è opponibile, ai sensi dell’art. 654 cpp, al datore di lavoro solo se questi abbia preso parte al relativo giudizio penale.

La Corte d’appello di Napoli rigettava il reclamo che l’attore proposto contro la sentenza del Tribunale di Napoli Nord che aveva respinto l’opposizione dello stesso ex art. 1, comma 57, L. n. 92/2012 avverso l’ordinanza del medesimo Tribunale che, nella fase sommaria, pure aveva respinto la sua impugnativa del licenziamento disciplinare intimatogli dalla datrice di lavoro convenuta, E-Distribuzione s.p.a.

L’impugnante deduce che per gli stessi fatti contestatigli in sede disciplinare egli era stato sottoposto a procedimento penale per il delitto di furto aggravato di energia elettrica dinanzi al Tribunale di Noia, il quale lo aveva assolto dall’accusa di essersi impossessato dell’energia elettrica per non aver commesso il fatto, e che tale irretrattabile accertamento penale faceva stato anche in sede civile, ai sensi dell’art. 652 c.p.p.

Sostiene, perciò, che la Corte territoriale avrebbe violato e disapplicato l’ora cit. art. 652 c.p.p.

La doglianza è stata ritenuta priva di qualsiasi fondamento.

Erroneamente, in primo luogo, il ricorrente fa riferimento all’art. 652 c.p.p., il quale, come risulta già dalla sua rubrica, disciplina l’ “Efficacia della sentenza penale di assoluzione nel giudizio civile o amministrativo di danno”, quale certamente non è il giudizio civile che ci occupa.

In ipotesi, invece, nel caso in esame poteva venire in considerazione (non il seguente art. 653 c.p.p. che concerne l’efficacia della sentenza penale nel giudizio disciplinare, ma) trattandosi di procedimento civile riguardante un licenziamento disciplinare, l’art. 654 c.p.p., che regola l’ “Efficacia della sentenza penale di condanna o di assoluzione in altri giudizi civili o amministrativi”.

L’applicabilità di tale specifica disposizione nell’ambito che qui ci occupa è stata, del resto, più volte considerata dalla Corte Suprema (cfr. da ultimo Cass. civ., sez. lav., 8.8.2022, n. 24452, in relazione all’efficacia di sentenza irrevocabile di condanna in un giudizio per un licenziamento disciplinare, e id., 31.1.2022, n. 2871, circa un caso, peraltro analogo a quello in esame, relativo a sentenza invece di assoluzione).

Recita tale articolo: “Nei confronti dell’imputato, della parte civile e del responsabile civile che si sia costituito o che sia intervenuto nel processo penale, la sentenza penale irrevocabile di condanna o di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo, quando in questo si controverte intorno a un diritto o a un interesse legittimo il cui riconoscimento dipende dall’accertamento degli stessi fatti materiali che furono oggetto del giudizio penale, purché i fatti accertati siano stati ritenuti rilevanti ai fini della decisione penale e purché la legge civile non ponga limitazioni alla prova della posizione soggettiva controversa”.

La Corte, tuttavia, ha posto in luce che, ai sensi dell’art.654 c.p.p., nei giudizi civili o amministrativi non di danno, il giudicato penale di assoluzione non è opponibile a soggetti, che non abbiano partecipato al relativo processo (cfr. Cass. civ., sez. lav., 17.7.2020, n. 15344).

Ebbene, il ricorrente aveva prodotto una copia della cennata sentenza penale di assoluzione, munita di attestazione di irrevocabilità così provandone però solo il passaggio in giudicato formale nel suo ambito.

Difatti, l’impugnante neppure ha allegato che la sua datrice di lavoro avesse preso parte ad un qualsiasi titolo al relativo procedimento penale conclusosi con quella decisione

Conseguentemente, detta sentenza di assoluzione non era vincolante per i giudici di merito di questo procedimento civile. 3.4. In difetto di un’efficacia di giudicato ex art. 654 c.p.p. di quella sentenza in questa sede civile sul piano soggettivo, cioè rispetto alla società datrice di lavoro, appaiono incensurabili in proposito le considerazioni comunque svolte dalla Corte territoriale su questo aspetto.

In particolare, detta Corte ha tenuto conto che il giudice penale aveva “assolto il ricorrente ai sensi dell’art. 530 II comma Cpp, avendo egli ritenuto non provato al di là di ogni ragionevole dubbio che l’abusivo allaccio riscontrato dai verificatori Enel abbia alimentato l’immobile”, ma ha poi considerato: “Ebbene se ciò correttamente lascia dubbi sulla consumazione del reato, sulla scorta delle prove raccolte in sede penale, ben diversa è l’entità dei fatti, disciplinarmente rilevanti accertati in questa sede, si ribadisce la gran parte dei quali neppure oggetto di seria contestazione.

La responsabilità disciplinare si fonda, infatti, sulle circostanze sopra evidenziate esistenza dell’impianto abusivo sulla proprietà e prelievo di energia e potenza elettrica in modo incontrollato e non fatturato che in questo giudizio risultano ampiamente provati con la documentazione allegata dalla società come già sopra detto.

E detti fatti vanno ragguagliati alle qualità soggettive del Falco, dipendente della convenuta, in termini di gravità della condotta e di carenza del vincolo fiduciario. Vi è, dunque, l’evidenza della provata realizzazione del fatto materiale oggetto di contestazione posto a sostegno del licenziamento”.

E in mancanza di un giudicato penale vincolante, la Corte distrettuale ben poteva compiere un autonomo accertamento quale quello così compiuto.

Conseguente è stato il rigetto del ricorso.

Cassazione n. 9454 2023

10 aprile 2023

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