GiurisprudenzaPignorabilità dei fondi di previdenza complementare

Pignorabilità dei fondi di previdenza complementare

All’atto della cessazione dei requisiti di partecipazione ad una determinata forma di previdenza complementare, la posizione individuale non può convertirsi in prestazione previdenziale (come tale pignorabile).

In riforma della pronuncia di primo grado, la Corte d’appello di Firenze accoglieva l’opposizione all’esecuzione proposta da ex dipendente della banca Monte dei Paschi di Siena spa, avverso due pignoramenti presso terzi notificati dalla stessa banca e aventi ad oggetto le somme accumulate presso la Cassa di Previdenza Aziendale per il personale del Monte dei Paschi a titolo di contribuzione in funzione del trattamento pensionistico complementare.

Avverso la sentenza ricorre Monte dei Paschi di Siena spa per un motivo, illustrato da memoria.

Considerato che: Con l’unico motivo di ricorso, si deduce violazione o falsa applicazione dell’art.11 d. lgs. n.252/05, anche in relazione al suo successivo art.14 e all’art.12, co.1 delle Disposizioni sulla legge in generale, per avere la Corte ritenuto ancora in fase di accumulo somme rispetto alle quali erano cessati i presupposti per la permanenza entro la forma di previdenza complementare gestita dalla Cassa di Previdenza del personale e non avendo la Piraino, attesa un’inerzia protratta per anni, provveduto ad alcun loro trasferimento ad altra forma di previdenza complementare.

Il motivo è stato ritenuto manifestamente infondato.

 

Cass.-ord.-n.-9249-2023

6 aprile 2023

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