Riparazione per ingiusta detenzione e condotta colposa lieve

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Massima: nel giudizio finalizzato dell’indennizzo bensì per l’eventuale riduzione della sua entità .

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La Corte di appello respingeva la domanda formulata da V.G. per la liquidazione dell’equa riparazione dovuta ad ingiusta sottoposizione alla misura cautelare degli arresti domiciliari ( ingiusta detenzione ).

V.G. ricorre in Cassazione.

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La misura cautelare era stata disposta dal G.i.p. del Tribunale poiché, secondo l’ipotesi accusato a maltrattamenti la moglie, P.V., anche alla presenza del figlio minorenne, minacciandola di morte, ingiuriandola e “costringendola a subire reiterate aggressioni fisiche e umiliazioni morali”.

Dopo la cessazione della convivenza tale condotta era proseguita in forma tali da integrare gli estremi del reato di cui all’art. 612 bis c.p.

Successivamente V.G. veniva assolto dal Tribunale e la sentenza di assoluzione confermata dalla Corte di appello.

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Dal provvedimento risulta che i gravi indizi sulla base dei quali la misura cautelare fu applicata furono ritenuti sussistenti anche attraverso la produzione di stampa di “messaggi whatsapp ” e la registrazione di liti intercorse tra lei e V.G.

Secondo il ricorrente, dai messaggi whatsapp prodotti e dalle conversazioni registrate non era emersa “alcuna soggezione della persona offesa nei confronti dell’imputato, la quale, in alcuni passaggi, sembra(va) provocar(lo)”.

Muovendo da queste premesse l’ordinanza impugnata ha ritenutofondo.

Secondo la Corte territoriale, tale condotta, gravemente lesiva della dignità della P., concorse a dar causa alla misura restrittiva.

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La difesa di V.G. sotto idoneo ad integrare nessuna delle fattispecie contestate e tale condotta non sarebbe stata sufficiente a determinare l’applicazione di una misura privativa della libertà personale.

La Cassazione ha ritenuto il ricorso.

Ricorda la Suprema Corte che nell’esaminare il provvedimentonomia tra il giudizio penale e il successivo giudizio per la riparazione per ingiusta detenzione .

L’auto non sussistenti o non sufficientemente provate (Sez. 4, n. 46469 del 14/09/2018, Colandrea, Rv. 274350; Sez. 4, n. 21598 del 15/4/2014, Teschio, non mass.; Sez. 4, n. 1573 del 18/12/1993, dep. 1994, Tinacci, Rv. 198491).

Proprio perché i due giudizi sono auto inidoneo all’affermazione della penale responsabilità.

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L’ordinanza impugnata ha individuato consistente in aggressioni e ingiurie.

A ciò deve aggiungersi che l’ordinanza impugnata sembra collocare tali condotte ingiuriose in un contesto ostativo.

Evidenzia, al riguardo, che nel procedimentognetti, Rv. 259212; Sez. 4, n. 2198 del 12/01/2022, Tringali, Rv. 282569).

Per quanto, l’ordinanza impugnata è stata annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello.

Cassazione penale n. 13065 del 29 marzo 2023

14 aprile 2023

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