GiurisprudenzaWhistleblowing : il whistleblower è comunque punito per gli illeciti indipendenti dalla...

Whistleblowing : il whistleblower è comunque punito per gli illeciti indipendenti dalla denuncia

La normativa di tutela del dipendente che segnali illeciti altrui (c.d. Whistleblowing ) salvaguardia il medesimo dalle sanzioni che potrebbero conseguire a suo carico secondo le norme disciplinari o da reazioni ritorsive dirette ed indirette conseguenti alla sua denuncia.

La Corte d’Appello ha preso le mosse dal fatto che la lavoratrice si fosse resa responsabile dello svolgimento senza autorizzazione di attività infermieristiche all’esterno dell’organizzazione datoriale, per un lungo periodo pluriennale e che essa aveva sporto denuncia presso il medesimo datore di lavoro, rispetto ad analoghe condotte di altri colleghi; al di là della questione in ordine all’effettiva applicabilità ratione temporis dell’art. 54- bis, va in realtà condivisa, in via assorbente, la soluzione data dalla Corte territoriale a quanto oggetto di causa; la fattispecie delineata dall’art. 54-bis esclude dal proprio novero le condotte calunniose o diffamatorie (poi, secondo il testo novellato dalla legge n. 179 del 2017, in presenza almeno di colpa grave) , per ricomprendere invece le segnalazioni effettuate dal dipendente ai propri superiori di illeciti altrui, con l’effetto di impedire che il medesimo, in ragione di tali segnalazioni, possa essere sanzionato, licenziato o sottoposto a misure direttamente o indirettamente discriminatorie aventi effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati in modo diretto o indiretto alla denuncia; l’applicazione al dipendente di una sanzione per comportamenti illeciti suoi propri resta dunque al di fuori della copertura fornita dalla norma, che non esime da responsabilità chi commetta un illecito disciplinare per il solo fatto di denunciare la commissione del medesimo fatto o di fatti analoghi ad opera di altri dipendenti; ciò è già nel testo della norma interna, ma anche le fonti internazionali che stanno alla base dell’istituto orientamento nel medesimo senso; già la Convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell’ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge n. 116 del 2009, all’art. 33 prevede che gli Stati adottino misure appropriate per proteggere chi segnali illeciti, da qualsiasi «trattamento ingiustificato», tale evidentemente non potendo essere –e non meritando pertanto addirittura “protezione” – la commissione da parte propria, da soli o in concorso, di autonomi illeciti che nulla hanno a che vedere con tali segnalazioni; la Direttiva (UE) 2019/1937, la cui valenza interpretativa è innegabile, definisce del resto la protezione cui gli Stati membri devono indirizzare i loro interventi (art. 19) nel senso del «divieto di qualsiasi forma di ritorsione»; essa è dunque finalizzata ad impedire conseguenze sfavorevoli per il fatto in sé di avere segnalato illeciti, ma certamente non costruisce esimenti rispetto agli illeciti che la medesima persona avesse in ipotesi autonomamente ed altrimenti commesso, da sola o in concorso; evidentemente – come giustamente osserva la Corte territoriale – nulla vieta all’ordinamento di riconoscere eventuali attenuanti oppure, quando possibile, di valorizzare il “pentimento” sotto il profilo della valutazione di proporzionalità, come ènormale che sia per il ravvedimento che ciò può dimostrare, ma l’art. 54-bis non riconosce, né lo Stato per quanto sopra detto è tenuto a riconoscere, un’esimente rispetto a tali autonomi illeciti; pertanto, la tesi della ricorrente non può trovare accoglimento, né risultano agitate questioni rispetto ad una ritorsività del procedimento che la riguarda; il ricorso va dunque disatteso, con regolazione secondo soccombenza delle spese di giudizio; può anche esprimersi il seguente principio: «La normativa di tutela del dipendente che segnali illeciti altrui (c.d. whistleblowing) salvaguardia il medesimo dalle sanzioni che potrebbero conseguire a suo carico secondo le norme disciplinari o da reazioni ritorsive dirette ed indirette conseguenti alla sua denuncia, ma non istituisce un esimente per gli autonomi illeciti che egli, da solo o in concorso con altri responsabili, abbia commesso, potendosi al più valutare il ravvedimento operoso o la collaborazione al fine di consentire gli opportuni accertamenti nel contesto dell’apprezzamento, sotto il profilo soggettivo, della proporzionalità della sanzione da irrogarsi nei confronti del medesimo».

Per i sopra descritti motivi la Cassazione ha rigettato il ricorso.

Cassazione n. 9148 del 31 marzo 2023

2 aprile 2023

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