Per l’individuazione del contratto leader ai fini contributivi, quando ci s’imbatte in una pluralita’ di fonti contrattuali occorre accertare che il trattamento retributivo da porre a base del minimale sia quello e solo quello negoziato dalle organizzazioni e dalle associazioni comparativamente piu’ rappresentative
La Corte d’appello di Torino, confermando la pronuncia del Tribunale di Verbania, ha rigettato l’opposizione ad avviso di addebito emesso nei confronti della società cooperativa a titolo di contributi, somme aggiuntive, sanzioni di mora e compensi di riscossione, derivante dall’avere, la predetta società, erroneamente individuato quale parametro di individuazione della cd. retribuzione virtuale, ossia della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, quella prevista dal c.c.n.l. Logistica sottoscritto da Unci e Fast Consal, in luogo che dal c.c.n.l. Logistica trasporto merci e spedizione sottoscritto da Confcooperative-Lega Coop – AGCI e Filt Cgil – Fit Cisl – Uil Trasporti, potendo, solo il secondo, considerarsi come stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative della categoria; in presenza di una pluralità di fonti contrattuali applicabili alla medesima categoria, la Corte territoriale ha ritenuto che il c.c.n.l. Confcooperative- Lega Coop – AGCI e Filt Cgil -Fit Cisl – Uil Trasporti dovesse essere considerato quale “contratto leader” ai fini della determinazione del minimale contributivo ai fini previdenziali, in virtù della superiore rappresentatività in termini comparativi delle associazioni sindacali stipulanti.
In un settore nel quale le parti sociali hanno stipulato una pluralità di strumenti contrattuali, anche del medesimo livello, l’esigenza concreta che si pone ai fini contributivi, è quella di individuare, nella possibile giungla di trattamenti e di voci retributive, lo strumento trainante(definito, per ciò stesso “leader”), quale quello che meglio deglialtri appare in grado di rappresentare le caratteristiche, anche soggettive dell’impresa nonchéla storia contributiva dei lavoratori interessati alla definizione del minimale contributivo, per un verso, preservando le esigenze di eguaglianza e di solidarietà, per un altro verso , scongiurando un aumento incontrollato della spesa previdenziale pubblica.
In proposito, la giurisprudenza di legittimità in tema d’imponibile contributivo ritiene pacificamente che, quando ci s’imbatte in una pluralità di fonti contrattuali, non è sufficiente indicare in modo generico la categoria derivante dal ramo d’azienda a cui il datore stipulante appartiene, dovendo accertarsi che il trattamento retributivo da porre a base del minimale sia quello e solo quello negoziato dalle organizzazioni e dalle associazioni comparativamente più rappresentative; tale orientamento è tributario al principio di autonomia del rapporto contributivo rispetto all’obbligazione retributiva, posto a fondamento si svariate pronunce della giurisprudenza di legittimità, relative a fattispecie anche sensibilmente diverse (in tema di orario di lavoro quale parametro della retribuzione contributiva, cfr. Cass. n. 4676 del 2021, per le peculiarità del settore dell’edilizia, oltre che, in generale, Cass. n. 16859 del 2020, Cass. n. 15120 del 2019, n. Cass. n. 4899 del 2017; in tema di irrilevanza della violazione della percentuale di lavoratori con contratto part time ai fini dell’applicazione del minimale contributivo,cfr., Cass. n. 16859 del 2020; cfr. an che Cass. n. 13650 del 2019; sull’estensione anche ai fini contributivi, della responsabilità solidale dell’impresa committente nei confronti dei lavoratori assunti in violazione del divieto di subappalto, cfr. Cass. n. 27382 del 2019, ove si afferma l’esistenza di una relazione immanente e necessaria tra retribuzione dovuta secondo la legge previdenziale e pretesa impositiva dell’ente preposto ad attuare la tutela previdenziale); in altri termini, anche alla luce della giurisprudenza richiamata, può affermarsi che la scelta “a monte” operata dal legislatore nell’individuazione della fonte collettiva ai fini della concreta determinazionedella base contributiva imponibile, costituisca l’ulteriore conferma dell’ autonomia dell’obbligazione contributiva da que lla retributiva , in virtù delle esigenze diverse a cui esse si ispirano, e, maggiormente, all’esigenza di salvaguardia dell’ unitarietà e della tenuta del sistema previdenziale. sebbene, come si è appena affermato, i primi due motivi non siano idonei a confutare la motivazione della Corte territoriale, la quale hadato corretta attuazione alla nozione di “contratto leader” come prevista dalle norme di legge,non può tacersi che gli stessi presentano un assorbente profilo di inammissibilità, dovuto allacarenza di allegazione dei contratti collettivi su cui la ricorrente fonda le sue doglianze; trattandosi di fonti collettive di diritto comune, in base a quanto costantemente ritenuto da questa Corte, la parte che intende contestarne la violazione ha l’onere di produrne e allegarne la fonte in giudizio (cfr. per tutte Cass. n. 6394 del 2019; Cass. n. 19507 del 2014), ma tale incombente non risulta essere stato adempiuto dalla parte ricorrente; il terzo motivo, con cui la società lamenta l’ingiustizia della misura delle sanzioni civili irrogate a titolo di evasione, in quanto più onerosa rispetto ai parametri di legge fissati per l’omissione contributiva, va rigettato; la giurisprudenza cui si richiama la società è stata superata da un orientamento più recente, il quale riconosce, in ma teria contributiva, la sussistenza dell a responsabilità a titolo di evasione qualora sia stato accertato, come nel caso in esame, l’elemento intenzionale (Cass. n. 17535 del 2017, che richiama Cass. n. 5281 del 2017 e Cass. n. 17119 del 2015); in definitiva, il ricorso va rigettato.
24 maggio 2023









