si configura il reato di somministrazione fraudolenta di manodopera in capo al legale rappresentante della società committente, laddove il contratto di appalto simuli una mera somministrazione volta ad eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo.
Il Tribunale di Udine riteneva l’imputata colpevole del reato di cui agli art. 110 cod. pen. e 38 bis del d. Igs. n. 81 del 2015, a lei contestato perché, quale presidente del consiglio di amministrazione di s.r.I., esercente l’attività di ristorazione , agendo in concorso, al fine di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicate al lavoratore, stipulava un contratto di appalto per servizi, contratto che in realtà celava un accordo di somministrazione di lavoro in assenza dei requisiti di legge
DIRITTO
Il ricorso presentato in Cassazione è stato ritenuto infondato.
Il giudizio sulla sussistenza della fattispecie contestata, che, come precisato da questa Corte (cfr. Sez. 2, n. 9758 del 19/02/2020, Rv. 278631), ha come obiettivo esclusivamente quello di tutelare il lavoratore sul piano delle condizioni di lavoro e di occupazione, lasciando fuori dal suo ambito di applicazione quei comportamenti finalizzati alla elusione della contribuzione, che restano soggetti alla disciplina dell’art. 640 comma 2 n.1 cod. pen.
In quanto ancorati a considerazioni razionali e coerenti con le acquisizioni probatorie (correttamente intese nel loro reale significato), la valutazione del materiale probatorio operata dal Tribunale e il conseguente inquadramento giuridico della condotta non prestano il fianco alle censure difensive, che si articolano nella sostanziale proposta di una lettura alternativa del materiale istruttorio, operazione non consentita in sede di legittimità, dovendosi ribadire (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601) che, in tema di giudizio di cassazione, a fronte di un apparato argomentativo privo di profili di irrazionalità, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito.
Corte di Cassazione Sezione 3 Penale Sentenza 4 maggio 2023 n. 18530
6 maggio 2023









