Nullo avviso di accertamento per mancato rispetto del termine dilatorio di sessanta giorni

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Dal network legale di Forensics Group recensiamo la sentenza della Corte di Cassazione che ha rigettato il ricorso degli uffici finanziari e dichiarato nullo avviso di accertamento per mancato rispetto del termine dilatorio di sessanta giorni .

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La Commissione tributaria regionale accoglieva l’appello della società nei confronti della sentenza della Commissione tributaria provinciale poiché gli Uffici fiscali avevano notificato alla società gli atti impositivi ante tempus rispetto alla notificazione del processo verbale di constatazione redatto a seguito dell’accesso presso la sede dell’impresa, con conseguente violazione dell’art. 12, comma 7, della l. 27 luglio 2000, n. 212.

L’Agenzia delle dogane e dei monopoli nonché l’Agenzia delle entrate proponevano ricorso per cassazione  deducendo che la Commissione tributaria regionale aveva erroneamente omesso di considerare che il mancato rispetto del termine per la notifica degli atti impositivi si giustificava in ragione della vicina decadenza dell’azione accertativa.

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La Cassazione ha ritenuto infondato il motivo affermando che secondo la giurisprudenza della Corte

«In materia di garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, le ragioni di urgenza che, ove sussistenti e provate dall’amministrazione finanziaria, consentono l’inosservanza del termine dilatorio di cui all’art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000, devono consistere in elementi di fatto che esulano dalla sfera dell’ente impositore e fuoriescono dalla sua diretta responsabilità, sicché non possono in alcun modo essere individuate nell’imminente scadenza del termine decadenziale dell’azione accertativa; poiché la disposizione legislativa ha come destinataria l’amministrazione finanziaria nel suo complesso, intesa come ente impositore, l’agenzia fiscale è comunque responsabile anche dei ritardi imputabili alla Guardia di Finanza, in quanto organo ispettivo collaterale» (Cass. n. 11110 del 06/04/2022; conf. Cass. n. 8749 del 10/04/2018; Cass. n. 5149 del 16/03/2016).

Nel caso di specie, il motivo addotto dalla difesa erariale per il mancato rispetto del termine dilatorio di sessanta giorni era proprio costituito dall’approssimarsi del termine decadenziale dell’azione accertativa.

Ciò non giustificava in alcun modo l’emissione dell’atto impositivo ante tempus.

Cassazione Tributaria 15862 del 6.06.2023

15 giugno 2023

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