Oscuramento di un sito web estero su server italiano : non occorre rogatoria

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La Corte di Cassazione penale ha affermato il principio secondo cui per l’ oscuramento di un sito web estero su server italiano non occorre rogatoria internazionale .

Altre considerazioni attengono al richiamo del principio di proporzionalità nel sequestro preventivo.

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Il Tribunale del riesame rigettava l’istanza con cui era stato disposto il sequestro preventivo mediante oscuramento e disabilitazione di un dominio, nonché degli strumenti comunque idonei a consentirne l’accesso dall’Italia poiché il sito in questione, secondo l’accusa, pubblicizzava, anche a clienti italiani, l’attività finanziaria di rilascio di garanzie fideiussorie svolta dagli stessi tramite la società di diritto elvetico in assenza dell’autorizzazione richiesta dall’art. 107 del d.lgs. n. 385 del 1993, così integrando la fattispecie di reato contemplata dall’art. 132 del medesimo decreto.

Avverso l’ordinanza l’indagato proponeva ricorso per articolando due motivi di impugnazione.

Da un lato deducevano che il sito web oggetto di oscuramento era registrato in Svizzera sicché si sarebbe dovuto procedere all’esecuzione del sequestro previa attivazione della procedura di rogatoria internazionale con detto Stato.

Sotto altro profilo, assumevano violato il principio della necessaria proporzionalità della misura in quanto era stato disposto l’oscuramento integrale del sito, ricomprendendo anche pagine dello stesso non collegate all’attività, considerata di natura illecita, posta a fondamento del provvedimento di sequestro.

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La Cassazione ha ritenuto infondato il ricorso.

Quanto al primo aspetto ha evidenziato che la misura si è limitata a rendere inaccessibili le pagine del sito dall’Italia, operando, attraverso la Polizia Postale delegata, sul solo server italiano facente capo a una società sita “in Italia e pertanto non era necessario effettuare, a tal fine, una rogatoria internazionale.

Quanto al secondo motivo, ha ‘preliminarmente ricordato che

“in tema di sequestro preventivo c.d. impeditivo, il principio di proporzionalità impone al giudice cautelare di motivare sull’impossibilità di fronteggiare il pericolo di aggravamento o di protrazione delle conseguenze del reato ovvero di agevolazione della commissione di altri reati ricorrendo a misure cautelari meno invasive oppure limitando l’oggetto del sequestro o il vincolo posto dallo stesso in termini tali da ridurne l’incidenza sui diritti del destinatario della misura reale (Sez. V, 22/03/2021, n.17586)”.

Tuttavia, a differenza di quanto assunto dal ricorrente, l’ordinanza impugnata ha adeguatamente motivato le esigenze cautelari sottese all’integrale oscuramento delle pagine del sito, evidenziando che dal nome stesso della società la principale attività del medesima è quella di prestazione di garanzie fideiussorie per aziende che viene pubblicizzata mediante plurimi riferimenti, a partire dalla home page, ai requisiti di professionalità della società idonea a trarre in inganno i clienti italiani e ad attrarre nuovi investimenti degli stessi.

In sostanza un oscuramento parziale del sito non sarebbe stato sufficiente ad evitare il rischio di commissione dell’attività delittuosa attraverso lo stesso.

Cassazione Penale 22673 del 24.05.2023

1 giugno 2023

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