Pubblichiamo l’interessante sentenza della Corte di Cassazione in tema di riparazione per ingiusta detenzione in un caso di estradizione passiva .
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La Corte d’Appello rigettava la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione presentata nell’interesse di una persona con riferimento alla detenzione da costei subita in relazione alla procedura di estradizione per l’estero.
B. era stata tratta in arresto dalla Polizia di Stato su mandato di arresto emesso dalla Corte Penale della Moldavia in ordine ai reati di sequestro di persona e rapina e, all’ esito della convalida, era stata applicata nei suoi confronti la misura della custodia in carcere.
Secondo le contestazioni di cui al mandato di arresto, B., in concorso con altri soggetti suoi connazionali, aveva partecipato al sequestro di persona di un uomo di nazionalità turca, che era stato prelevato dalla sua camera di albergo, condotto in un casolare e rapinato del portafoglio.
Giunta la documentazione a sostegno della domanda di estradizione, con sentenza della Corte di Appello veniva dichiarata la sussistenza delle condizioni per l’accoglimento della richiesta di estradizione avanzata dalla Repubblica della Moldavia.
La Corte di Cassazione, a seguito del ricorso presentato da B., aveva annullato con rinvio tale sentenza e la Corte di Appello, nel nuovo giudizio, aveva rigettato la domanda di estradizione e aveva revocato la misura cautelare in atto.
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La Corte della riparazione ha rigettato la domanda, ravvisando la condizione ostativa della colpa grave nella condotta della ricorrente, consistita nell’avere avuto consapevolezza del rapimento della persona offesa e nell’avere approfittato della sua assenza per rubarne il computer dalla stanza d’albergo ove era alloggiato e da dove era stato prelevato dai sequestratori.
Propone ricorso il difensore lamentando che la Corte della riparazione avrebbe travisato il contenuto della sentenza della Corte di Cassazione con cui era stata annullata la prima sentenza di estradizione.
In particolare, i giudici della riparazione non avrebbero tenuto conto che la corte di legittimità aveva demandato al giudice del rinvio la verifica in ordine al contributo causale offerto da B. alla realizzazione del sequestro di persona e che la Corte di Appello in sede di rinvio aveva ritenuto che la partecipazione al furto non fosse elemento idoneo a provare un’intesa fra B. e i correi anche in ordine al sequestro di persona.
Nonostante il giudice del merito avesse escluso a priori la rilevanza del furto, li giudice della riparazione aveva, invece, rinvenuto proprio in esso la condizione ostativa del dolo e della colpa grave
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La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso operando un excursus della normativa in tema di riparazione per ingiusta detenzione in conseguenza di estradizione.
In particolare, evidenzia che in tema di estradizione, la riparazione per ingiusta detenzione è disciplinata solo con riferimento alla estradizione attiva.
L’art. 722 bis c.p.p. stabilisce, infatti, che «la custodia cautelare all’estero in conseguenza di una domanda di estradizione presentata dallo Stato è computata ai fini della riparazione per ingiusta detenzione, nei casi indicati dall’art. 314».
Sulla base di tale dato normativo, la Corte di legittimità aveva sostenuto che «per l’esplicita esclusione dell’applicazione dei parametri previsti dall’art. 273 e 280 c.p.p. operata dall’art. 714 comma 2 c.p.p., l’arresto a fini estradizionali non può dar luogo al diritto alla riparazione per l’ingiusta detenzione» (Sez. 6, n.1648 del 22/04/1997, Priebke, Rv. 208145;Sez. 6, n. 31130 del 08/07/2003, Napar, Rv. 226208).
Tale risalente orientamento è stato rivisto alla luce della sentenza interpretativa di rigetto della Corte Costituzionale n. 231/2004 con cui è stata dichiarata infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 314 c.p.p. sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 13, 24 della Costituzione, nella parte in cui, in tema di estradizione passiva, non prevede la riparazione per ingiusta detenzione nel caso di arresto provvisorio o di applicazione provvisoria della misura custodiale su domanda dello stato estero che si accerti carente di giurisdizione.
La Corte costituzionale ha stabilito che il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione va ricollegato alla presenza di una oggettiva lesione della libertà personale, comunque ingiusta alla stregua di una valutazione “ex post” e che, pertanto, l’art. 314 c.p.p. può trovare applicazione anche nel caso in cui la lesione derivi da un titolo di detenzione che trova origine nell’ambito della procedura di estradizione.
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A fronte di tale principio, le Sezioni Unite con la sentenza n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251691, chiamate a decidere se «la misura coercitiva a fini estradizionali perda efficacia nel caso in cui lo Stato richiedente non prenda in consegna l’estradando nel termine di legge a causa della sospensione dell’efficacia, disposta dal giudice amministrativo, del provvedimento ministeriale di concessione dell’estradizione» hanno affermato che, ai fini del riconoscimento del diritto alla riparazione, gli estremi dell’ingiusta detenzione devono essere valutati anche nei confronti dei soggetti di cui è richiesta l’estradizione.
Il Supremo Collegio ha sottolineato, tuttavia, che, nel compiere questa valutazione, non si deve fare riferimento ai parametri ricavabili dagli artt. 273 e 280 c.p.p. la cui applicabilità è esclusa esplicitamente dall’art.
714, comma 2, c.p.p. ma si deve verificare, invece, se risulti accertata ex post l’insussistenza delle «condizioni per una sentenza favorevole all’estradizione» che, ai sensi dell’art. 714 comma 3 c.p.p., legittimano l’applicazione di misure coercitive.
Ne consegue che, in caso di sentenza irrevocabile favorevole all’estradizione, la detenzione eventualmente patita – a tal fine – dall’estradando non può considerarsi ingiusta e non può costituire, pertanto, titolo per un favorevole epilogo della procedura di cui agli artt. 314 e 315 c.p.p.» (cosi testualmente Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011 – dep. 2012, Marinaj, Rv. 251691, in motivazione).
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Prosegue la Suprema Corte precisando che occorre, dunque chiedersi come si atteggi il diritto alla riparazione nel caso di custodia subita nel corso di una procedura di estradizione passiva.
Le situazioni che possono venie in rilievo, infatti, sono diverse in ragione della fase in cui interviene la misura e delle condizioni che, nelle diverse fasi, devono sussistere perché una misura possa essere applicata.
La sentenza Sez. 4, n. 52813 del 19/09/2018, Maroci, Rv. 275197, nell’analizzare le condizioni alle quali sussiste li diritto alla riparazione per ingiusta detenzione nella procedura di estradizione passiva ha fornito elementi di chiarimento al riguardo.
Così, per esemplificare, nel caso in cui all’arresto eseguito ai sensi dell’art.716 c.p.p., non sia seguita la convalida, purché la statuizione sia diventata definitiva, ovvero nel caso di applicazione provvisoria di misura coercitiva ai sensi dell’art. 715 c.p.p., revocata ai sensi del comma 6, o definitivamente annullata a seguito del ricorso previsto dall’art. 719 c.p.p., il diritto alla riparazione non richiede altra condizione positiva.
Si tratta di situazioni assimilabili alla detenzione in virtù dei titoli pre-cautelari ( arresto in flagranza e
fermo), che come chiarito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 109/1999, possono dare luogo alla ingiustizia e alla conseguente riparazione.
Per contro quando alle misure precautelari sia seguita la prosecuzione del vincolo, in quanto sia pervenuta la domanda di estradizione, ovvero la misura sia applicata direttamente dopo la presentazione della domanda di estradizione, si determina una situazione speculare a quella prevista dall’art. 314 comma 1 c.p.p. e li diritto alla riparazione sarà condizionato alla pronuncia di una sentenza sfavorevole alla estradizione.
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Posto quanto precede in tema di ingiustizia della detenzione in relazione alle peculiari caratteristiche dell’istituto dell’estradizione passiva, deve porsi li tema della rilevanza di un eventuale comportamento doloso o gravemente colposo del soggetto estradando.
In linea generale, li giudice della riparazione, chiamato a valutare se colui che è stato sottoposto a misura cautelare abbia diritto a equo indennizzo, è tenuto a verificare se via abbia dato causa o abbia concorso a darvi causa per dolo o colpa grave.
Ne consegue che il giudice della riparazione, chiamato a valutare l’ingiustizia della detenzione subita a fini estradizionali dovrà, dunque, accertare se ricorra o meno la condizione ostativa al riconoscimento del diritto concretantesi nella condotta dolosa o gravemente colposa della persona che sia stata causa o concausa del vincolo.
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Il collegio ha ritenuto che, in relazione a tutte le ipotesi di ingiusta detenzione patita da soggetto estradando, la condotta integrante la condizione ostativa potrà inerire essenzialmente al presupposto del pericolo di fuga.
Ciò vale certamente nei casi di misura cautelare applicata a norma degli artt. 715 e 716 c.p.p. in cui, a fronte della ricorrenza di presupposti formali che attengono alla esistenza di date condizioni, il giudice della cautela è tenuto a verificare quale presupposto legittimante la misura la sussistenza del pericolo di fuga ed è rispetto a tale presupposto che potrà essere valutato se li soggetto agente abbia tenuto una condotta tale da creare l’apparenza di tale pericolo.
Ma analogo principio, secondo la Corte, deve valere anche nel caso in cui la misura cautelare sia stata applicata, dopo li pervenimento della domanda di estradizione da parte dello Stato estero, ai sensi dell’art. 714 c.p.p.
In questo caso, i presupposti per la misura sono due:
. necessità che la persona non si sottragga alla consegna (pericolo di fuga);
. che non vi siano ragioni per ritenere che non sussistano le condizioni per una sentenza favorevole.
Solo il primo presupposto può essere influenzato da una condotta del soggetto estradando mentre il secondo implica che l’autorità giudiziaria italiana è tenuta ad accertare, con una sommaria deliberazione, che la documentazione allegata alla domanda sia in concreto idonea a evocare, nella prospettiva del sistema processuale dello Stato richiedente, l’esistenza di elementi a carico dell’estradando (Sez. 6 n. 9758 del
30/01/2014, Bulgaru, Rv258810; sez 6 n. 16287 del 19/04/2011, Xhatolli, RV249648).
Si tratta, dunque, di valutazione meramente formale che l’autorità giudiziaria deve compiere sulla base della documentazione che deve essere allegata a sostegno della domanda e rispetto alla quale nessuna incidenza può avere la condotta del soggetto estradando sottoposto a misura.
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Nel caso di specie, essendo stata pronunciata sentenza irrevocabile di rigetto della richiesta di estradizione, sussisteva in astratto in capo a B. il diritto alla riparazione per la detenzione ingiustamente patita.
La Corte della riparazione era tenuta, nel valutare la domanda, ad accertare l’esistenza o meno della condizione ostativa, ovvero se il soggetto istante avesse contribuito con una sua condotta dolosa o gravemente colposa all’adozione della misura ovvero al mantenimento della stessa.
Tale accertamento, però, implicava la valutazione sulla sussistenza in concreto di una condotta dolosa o gravemente colposa della richiedente incidente sul requisito di applicazione della misura cautelare rappresentato dal pericolo di fuga.
Il provvedimento è stato quindi annullato con rinvio.
Cassazione Penale 22688 del 25.05.2023
6 giugno 2023










