La Corte di Cassazione affronta un interessante caso di richiesta di riparazione per ingiusta detenzione rigettando l’istanza poiché il soggetto aveva favorito la commissione dei crimini con la sua condotta chiaramente negligente.
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Con ordinanza della Corte di appello veniva rigettata l’istanza di riparazione per ingiusta detenzione presentata da un soggetto che era stato ristretto agli arresti domiciliari per complessivi 367 giorni.
La misura cautelare era stata determinata dall’ipotesi di una partecipazione a un’associazione per delinquere transnazionale finalizzata alla commissione di un numero indeterminato di delitti in materia di evasione fiscale (emissione e utilizzazione di fatture per operazioni “inesistenti), contro la pubblica amministrazione
e l’amministrazione della giustizia. (corruzione di pubblici ufficiali, rivelazione di segreto di ufficio), contro la fede pubblica (falso in atto pubblico) e contro il patrimonio (riciclaggio, intestazione fittizia di beni), in particolar modo ricoprendo, nella sua qualità di Direttore di Divisione di una società telefonica, il ruolo di materiale organizzatore avente lo scopo di creare la provvista da riciclare, ponendo in essere condotte inerenti allo svolgimento delle operazioni commerciali fittizie, nella piena consapevolezza dell’inesistenza dei rapporti commerciali sottostanti all’emissione di documentazione fiscale o dell’utilizzazione di detta documentazione, al solo scopo di appropriarsi in tutto o in parte, per proprio conto, di terzi e/o per conto delle società amministrate e rappresentate, dell’IVA sottratta all’Erario.
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L’imputato era stato assolto per non aver commesso il fatto.
Per la Corte di appello, quale giudice della riparazione, la sentenza di merito, pur avendo escluso la sussistenza della contestata ipotesi criminosa, ha comunque consentito di acclarare, in esito alle emergenze probatorie acquisite, come la condotta ascrivibile al soggetto integrasse gli estremi della colpa grave, di rilievo ai sensi dell’art. 314 cod. proc. pen., considerato che la ritenuta sua partecipazione all’operazione criminale denominata “Traffico telefonico”, riguardante operazioni inesistenti su numeri telefonici a pagamento, attestate da false fatture emesse da società cartiere trasferite all’estero, era stata desunta da plurimi elementi di riscontro.
Né l’imputato aveva saputo fornire nessuna argomentazione specifica a sua discolpa.
Inoltre, la Corte aveva considerato che “la sentenza assolutoria si fonda sul dubbio in ordine all’elemento soggettivo del reato, pacifico essendo che le frodi siano state effettivamente commesse”.
Peraltro il soggetto non aveva mai preso le distanza espressamente dalle operazioni illecite.
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Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione.
Il ricorso è stato rigettato dalla Suprema Corte ricordando innanzitutto che in tema di equa riparazione per ingiusta detenzione, dunque, costituisce causa impeditiva all’affermazione del diritto alla riparazione l’avere l’interessato dato causa, per dolo o per colpa grave, all’instaurazione o al mantenimento della custodia cautelare (art. 314, comma 1, ultima parte, cod. proc. pen.).
In proposito, le Sezioni Unite hanno da tempo precisato che, in tema di presupposti per la riparazione dell’ingiusta detenzione, deve intendersi dolosa – e conseguentemente idonea ad escludere la sussistenza del diritto all’indennizzo, ai sensi dell’art. 314, primo comma, cod. proc. pen. – non solo la condotta volta alla realizzazione di un evento voluto e rappresentato nei suoi termini fattuali, sia esso confliggente o meno con una prescrizione di legge, ma anche la condotta consapevole e volontaria i cui esiti, valutati dal giudice del procedimento riparatorio con il parametro dell’id quod plerumaue accidit secondo le regole di esperienza comunemente accettate, siano tali da creare una situazione di allarme sociale e di doveroso intervento dell’autorità giudiziaria a tutela della comunità, ragionevolmente ritenuta in pericolo (Sez. U, n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, Sarnataro, Rv. 203637-01).
In altra successiva condivisibile pronuncia è stato affermato, quindi, che il diritto alla riparazione per l’ingiusta detenzione non spetta se l’interessato ha tenuto consapevolmente e volontariamente una condotta tale da creare una situazione di doveroso intervento dell’autorità giudiziaria o se ha tenuto una condotta che abbia posto in essere, per evidente negligenza, imprudenza o trascuratezza o inosservanza di leggi o regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una prevedibile ragione di intervento dell’autorità
giudiziaria che si sostanzi nell’adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso (così, espressamente, Sez. 4, n. 43302 del 23/10/2008, Maisano, Rv. 242034-01; ma
cfr. anche, in termini conformi, Sez. 3, n. 51084 del 11/07/2017, Pedetta, RV. 271419-01).
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Nel caso di specie, secondo la Cassazione risulta comprovata la sussistenza di una colpa grave imputabile all’imputato, evincibile dalla palese negligenza e superficialità con cui costui ha gestito gli affari di sua spettanza nell’ambito delle operazioni portate avanti dal gruppo criminoso, la cui esistenza è stata definitivamente confermata da parte dei giudici del merito.
Ed ancora, è significativo li fatto che, per come chiarito dal giudice della riparazione, «la sentenza assolutoria si fonda sul dubbio in ordine all’elemento soggettivo del reato, pacifico essendo che le frodi sono state effettivamente commesse ed hanno recato ingente danno al Pubblico Erario Italiano».
Precisa, inoltre, la sentenza di assoluzione, che l’indicato dubbio riguardasse solo il dolo del reato associativo, senza con ciò escludersi, ed anzi per certi aspetti confermandosi, «la sussistenza dell’elemento colposo che, pur non integrando rilevanza penale (poiché estraneo alla fattispecie associativa contestata), ha certamente grande rilevanza nella presente sede, attese le numerosissime anomalie tralasciate e deliberatamente sottovalutate dal xxxx».
A quest’ultimo, quindi, va riferito un comportamento che, se non idoneo a comprovare la ricorrenza di una sua compartecipazione dolosa, è comunque tale da essere apparso alla Corte di appello, con argomentazione del tutto logica e consequenziale, come espressione di una macroscopica negligenza, tale da esporre il soggetto al rischio, poi concretamente verificatosi, di essere sottoposto a procedimento penale.
Trattasi di condotta, cioè, che, benché ritenuta non determinante dai giudici di merito ai fini del riconoscimento della penale responsabilità dell’imputato, non è stata, comunque, esclusa dalla pronuncia assolutoria, ben potendo essere riconsiderata dal giudice della riparazione ai fini della valutazione della sussistenza dei presupposti per li riconoscimento dell’invocato beneficio.
Cassazione Penale 21457 del 19.05.2023
16 giugno 2023










