Whistleblowing : lavoratore tutelato anche per segnalazione di illeciti appresi casualmente

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Whistleblowing , la Cassazione, in tema di segnalazione di illeciti , ha statuito che il lavoratore può porre in essere tutte le condotte che, per quanto generanti responsabilità disciplinare e rilevanti persino sotto il profilo penale, siano funzionalmente correlate alla denunzia dell’illecito.

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La Cassazione ha affermato che il motivo risulta meritevole di accoglimento, tenuto conto di una lettura dell’art. 54 bis, d.lgs. n. 165/2001 per la quale l’esonero dalla responsabilità disciplinare legittima la segnalazione di condotte illecite di cui il dipendente sia comunque venuto a conoscenza diretta “in ragione del rapporto di lavoro”, ovvero che siano state apprese, non solo in ragione dell’ufficio rivestito ma anche casualmente, in occasione e/o a causa delle mansioni espletate ed investe tutte quelle condotte, come nella specie la ricerca di documentazione a corredo della segnalazione inoltrata “extra moenia”, che, per quanto rilevanti persino sotto il profilo penale (la ricorrente risulta essere stata assolta dall’imputazione di abuso di ufficio), siano funzionalmente correlate alla denunzia dell’illecito, la cui legittimità non trova limite nella sua destinazione al superiore livello gerarchico dell’ufficio, imponendosi pertanto la remissione a quel livello di ogni verifica, né nell’esito negativo dell’accertamento a quel livello condotto, frustrandosi in tale ipotesi, fatta propria dalla Corte territoriale, per cui l’esonero da responsabilità risulti condizionato all’accertamento dell’illecito denunziato, l’obiettivo della norma di promuovere la collaborazione dei dipendenti nella repressione di tali condotte, bensì soltanto dall’intento calunnioso o diffamatorio sotteso alla segnalazione, nella specie palesemente escluso in sede giudiziaria.

Su tali presupposti, la Suprema Corte accoglie il ricorso proposto dalla lavoratrice e dichiara l’illegittimità della sanzione irrogatale.

Cassazione Lavoro 14093 del 22 maggio 2023

5 giugno 2023

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