Pubblichiamo il testo, in allegato, del disegno di legge S-806 presentato in data 19.07.2023 in Senato e concernente “ Modifiche al codice di procedura penale in materia di sequestro di dispositivi e sistemi informatici, smartphone e memorie digitali “.
Di seguito un’ampia parte tratta dalla relazione di accompagnamento:
“L’articolo 254-ter, di cui il presente disegno di legge dispone l’inserimento nel codice di procedura penale, disciplina il sequestro di dispositivi e sistemi informatici, smartphone e memorie digitali, prevedendo, riguardo alla procedura, che l’autorità giudiziaria possa procedere mediante decreto motivato che indichi espressamente:
a) le ragioni che rendono necessario il sequestro in relazione al nesso di pertinenza fra il bene appreso e l’oggetto delle indagini;
b) le operazioni tecniche da svolgere sul bene appreso e criteri che verranno utilizzati per selezionare, nel rispetto del principio di proporzione, i soli dati effettivamente necessari per il prosieguo delle indagini.
Il comma 2 dell’articolo 254-ter del codice di procedura penale aggiunto, specifica che, ove vi sia pericolo che il contenuto dei dispositivi possa essere cancellato, alterato o modificato l’autorità giudiziaria adotti le misure tecniche e impartisca le prescrizioni necessarie ad assicurarne la conservazione e ad impedirne a chiunque l’analisi e l’esame sino all’espletamento, in contraddittorio con gli interessati, delle operazioni di selezione dei dati, potendo disporre a tal fine che si proceda alla duplicazione integrale dei suddetti dispositivi su adeguati supporti informatici mediante una procedura che assicuri la conformità della copia all’originale e la sua immodificabilità.
Si prevede altresì che entro cinque giorni dal sequestro, il pubblico ministero avvisi la persona sottoposta alle indagini, la persona alla quale la cosa è stata sequestrata, la persona alla quale la cosa dovrebbe essere restituita e la persona offesa dal reato e i relativi difensori del giorno, dell’ora e del luogo fissato per l’affidamento dell’incarico
da espletarsi ai sensi dell’articolo 360 del codice di procedura penale e della facoltà di nominare consulenti tecnici.
Sulle eventuali questioni concernenti il rispetto dei principi di necessità e di proporzione nella selezione e nell’apprensione dei dati ovvero l’apprensione di dati sensibili, il pubblico ministero decide entro 48 ore con decreto motivato. Entro le 48 ore successive il giudice per le indagini preliminari, con decreto motivato, convalida in tutto o in parte il provvedimento del pubblico ministero, eventualmente limitandone gli effetti solo ad alcuni dei dati selezionati, ovvero dispone la restituzione all’avente diritto del dispositivo informatico e della eventuale copia informatica nel frattempo realizzata.
Il pubblico ministero dispone che, in contraddittorio con i difensori e gli eventuali consulenti nominati, si proceda alla duplicazione dei soli dati selezionati nel contraddittorio o indicato dal giudice per le indagini preliminari nel decreto di convalida, con procedure che assicurino la conformità della copia ai dati fonte e l’immodificabilità.
Il comma 2 dell’articolo 1 del disegno di legge, infine, integra il dispositivo dell’articolo 354 del codice di procedura penale, recante « Accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose e sulle persone. Sequestro », prevedendo che la copia così realizzata è immediatamente trasmessa al pubblico ministero affinché, ove lo ritenga necessario, proceda ad attivare senza ritardo e, comunque, nelle 48 ore successive, le procedure di selezione dei dati di eventuale interesse investigativo previste dall’articolo 254-ter, commi 3 e seguenti. In caso contrario il pubblico ministero procede all’immediata restituzione della copia informatica all’avente diritto. “
Scarica il testo del DDL S-806
24 luglio 2023













