Inammissibile la revisione nel processo penale su diversa valutazione delle prove assunte nel giudizio

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La sentenza della Corte di Cassazione Penale in commento ribadisce il principio secondo cui è inammissibile la revisione nel processo penale sulla base di una diversa valutazione delle prove assunte nel giudizio.

L’imputato proponeva ricorso per cassazione avverso l’ordinanza della Corte d’appello che aveva dichiarato inammissibile la richiesta di revisione della sentenza che lo aveva condannato alla pena dell’ergastolo con isolamento diurno per concorso nell’omicidio e nella soppressione di un cadavere.

Il provvedimento della Corte territoriale escludeva che, con la richiesta di revisione, fossero state prospettate “prove nuove” dimostrative del diritto al proscioglimento dell’imputato e, in ogni caso, osservava che l’istanza medesima si fosse rivelata, nel suo complesso, volta a sollecitare una differente valutazione degli elementi di prova già esaminati nel giudizio di merito, definito con il giudicato.

Più precisamente, il materiale offerto dalle fotografie e radiografie vagliate da una consulenza tecnica di parte, già citate nell’elaborato del consulente medico-legale del giudizio di merito, non sarebbe inconciliabile con l’apparato probatorio che ha condotto all’affermazione di responsabilità dell’istante, tenuto conto, in particolare, del variegato quadro del compendio dimostrativo acquisito nel processo di cognizione, rappresentato dalle dichiarazioni della teste, dalle intercettazioni, dai tabulati del traffico telefonico, dai rilievi della localizzazione GPS, dagli esiti delle relazioni dei consulenti tecnici.

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La Corte di Cassazione ha ritenuto inammissibile il ricorso ricordando che, secondo l’insegnamento della giurisprudenza di legittimità, ai fini dell’ammissibilità della richiesta di revisione basata sulla prospettazione di nuove prove, l’esame preliminare della Corte d’appello circa il presupposto della non manifesta infondatezza deve limitarsi ad una sommaria delibazione degli elementi di prova addotti, in modo da verificare l’eventuale sussistenza di un’infondatezza rilevabile ictu ocull e senza necessità di approfonditi esami, dovendosi ritenere preclusa in tale sede una penetrante anticipazione dell’apprezzamento di merito, riservato invece al vero e proprio giudizio di revisione, da svolgersi nel contraddittorio delle parti (Sez. 6, n. 2437 del 03/12/2009 – dep. 2010, Giunta, Rv. 245770).

La delibazione propria della fase preliminare, dunque, non può tradursi in un’approfondita e indebita anticipazione del giudizio di merito (Sez. 5, n. 11659 del 22/11/2004 – dep. 2005, Dimic, Rv. 231138), fermo restando che la valutazione preliminare circa l’ammissibilità della richiesta proposta sulla base di prove nuove implica la necessità di una comparazione tra le prove nuove e quelle già acquisite, che deve ancorarsi alla realtà del caso concreto e che non può, quindi, prescindere dal rilievo di evidenti segni di inconferenza o inaffidabilità della prova nuova, purché, però, riscontrabili ictu ocu/i (Sez. 6, n. 20022 del 30/01/2014, Di Piazza, Rv. 259779; conf., ex plurimis, Sez. 2, n. 49113 del 16/10/2013, Russo, Rv. 257496).

Nella fase della delibazione preliminare, dunque, il giudice di merito può «valutare in astratto l’idoneità dei nuovi elementi dedotti a dimostrare – ove eventualmente accertati – che il condannato, attraverso il riesame di tutte le prove, unitamente a quelle nuove, debba essere prosciolto a norma degli artt. 529, 530 e 531 cod. proc. pen..

Tale valutazione, benché operando sul piano astratto, riguarda pur sempre la capacità dimostrativa delle prove a ribaltare il giudizio di colpevolezza nei confronti del condannato e, quindi, concerne la stessa valutazione del successivo giudizio di revisione, dovendosi ritenere preclusa, in limine, una penetrante anticipazione dell’apprezzamento di merito, riservato, invece, al vero e proprio giudizio di revisione, da svolgersi nel contraddittorio delle parti» (Sez. 1, n. 6066 del 24/03/2017 – dep. 2018, Arpe).

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Nel caso di specie, l’ordinanza impugnata ha fatto buon governo dei princìpi di diritto e si basa sulla ritenuta inconsistenza, riscontrata ictu ocull dalla Corte di appello, delle prove allegate a sostegno della richiesta di revisione.

Ai fini dell’ammissibilità della richiesta di revisione, in primo luogo, possono costituire “prove nuove” ai sensi dell’art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., quelle che, pur incidendo su un tema già divenuto oggetto di indagine nel corso della cognizione ordinaria, siano fondate su nuove acquisizioni scientifiche e tecniche diverse e innovative, tali da fornire risultati non raggiungibili con le metodiche in precedenza disponibili (Cass. sez.5 n. 10523 del 20/02/2018, Rossi, Rv. 272592).

Le riflessioni dell’elaborato del consulente, riportate ed esaltate dal ricorso per cassazione, non offrono indicatori dell’utilizzo di cognizioni evolutive e metodiche operative ed applicative nuove e riguardano esclusivamente la rivisitazione del materiale probatorio già esaminato nel processo concluso con sentenza irrevocabile.

L’art. 637 comma 3 cod. proc. pen., che esprime un principio di cui nella fase rescindente deve comunque tenersi conto„ stabilisce che “il giudice non può pronunciare il proscioglimento esclusivamente sulla base di una diversa valutazione delle prove assunte nel precedente giudizio”.

Cassazione Penale 42448 del 17.10.2023

25 ottobre 2023

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