Recensiamo la sentenza della Corte di Cassazione penale in un caso di istanza di revisione del processo penale e prova nuova .
La Corte di Appello dichiarava inammissibile l’istanza di revisione del processo penale proposta nell’interesse dell’imputato condannato per il delitto di omicidio aggravato e porto illegale di armi.
A sostegno della richiesta venivano indicate le seguenti prove nuove:
. l’esperimento giudiziale sul tempo occorrente alla testimone per raggiungere dal proprio ufficio la scuola del figlio, arco temporale che risulterebbe essere stato stimato in 13 minuti, secondo la difesa, il che determinerebbe l’esclusione di responsabilità dell’imputato, che a quell’ora era già lontano, mentre la vittima non era ancora stato ucciso;
. l’esperimento giudiziale in relazione al numero di colpi di arma da fuoco sentiti dalla teste, che li indicava come petardi e in numero di tre, mentre invece risultavano essere sei i colpi esplosi, dal che deriverebbe la circostanza che la pistola utilizzata fosse munita di silenziatore e quindi diversa da quella nella disponibilità dell’imputato;
. infine, l’analisi del telefono cellulare della vittima per estrarre SMS cancellati e verificare l’esistenza di causali diverse dell’omicidio, rispetto a quelle ritenute dalle sentenze di condanna dell’imputato.
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La Corte di appello ha dichiarato inammissibile l’istanza di revisione del processo penale, in quanto le prime due richieste risultano reiterative di quelle già avanzate con precedente istanza di revisione, già per altro rigettata dalla Corte, perché si trattava di accertamenti comunque effettuati nel corso del giudizio di merito: la Corte di cassazione aveva anche confermato tale decisione della Corte.
Quanto al terzo profilo dell’istanza di revisione, la Corte genovese ne rilevava la natura meramente esplorativa.
Lamenta, per un verso, l’istante che la Corte di appello avrebbe omesso di considerare che non vi fu un approfondimento tecnico specifico nel corso dell’istruttoria quanto al tempo che la teste impiegò per recarsi presso l’asilo frequentato dal figlio, essendosi limitata la sentenza di primo grado a verificare che poteva trattarsi di una ventina di minuti, sulla scorta della dichiarazione della predetta, cosicché l’esperimento svolto dalla difesa — che conduce la donna in meno di 13 minuti presso l’asilo del figlio — determinerebbe la sua presenza alle ore 13.42 ancora in ufficio, quindi al momento del delitto come individuato in sede di merito alle ore 13.35, pur se la teste non vide il cadavere in terra né udì i colpi e pur se alle 13.42 l’imputato era già altrove, come attestato dall’attivazione della cella telefonica da parte dell’utenza del condannato.
Inoltre, errata sarebbe la valutazione che la novità della prova debba consistere nella diversità del tema, dovendosi distinguere fra prova nuova e nuovo mezzo di prova, quale sarebbe quello del quale si chiede la valutazione.
Come pure errato è il ritenere che non sia ‘nuovo’ il mezzo di prova proponibile e non proposto in sede di merito. Proprio sulla base della genericità rilevata dalla Corte genovese in occasione della precedente istanza di revisione, fondata su una verifica della distanza e dei tempi a mezzo Google maps, avrebbe dovuto la Corte di appello prendere atto di come l’istanza attuale proponga un diverso esperimento giudiziale, consistente nella verifica a posteriori e in concreto dei movimenti propri della testimone.
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L’imputato ha proposto ricorso in Cassazione che è stato ritenuto inammissibile poiché alle proposte attività istruttorie in sede di revisione difetterebbe la qualità di prova nuova, che deve condurre all’accertamento – in termini di ragionevole sicurezza – di un fatto la cui dimostrazione evidenzi come il compendio probatorio originario non sia più in grado di sostenere l’affermazione della penale responsabilità dell’imputato oltre ogni ragionevole dubbio (Sez. 5, n. 34515 del 18/06/2021, Fadda, Rv. 281772 – 01, in una fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi il provvedimento di inammissibilità di una richiesta di revisione fondata su una diversa metodica BPA o “Blood Pattern Analysis”, con utilizzo di sangue animale, per l’analisi degli stessi elementi documentali – fotografie e tracce ematiche rilevate sulla scena di un omicidio – già esaminati nel giudizio di cognizione e dagli esiti non decisivi; nello stesso senso, Sez. 5, n. 1969 del 20/11/2020, dep. 2021, L., Rv. 280405 – 01).
Da ultimo, la menzionata genericità si riscontra anche in relazione alle modalità degli esperimenti giudiziari proposti, rispetto ai quali nessuna considerazione viene svolta dall’istante in ordine né all’effetto del tempo trascorso a distanza di quasi venti anni dai fatti — che possono aver inciso per l’esperimento sulle condizioni di traffico, di viabilità, e così via, come anche sulle capacità auditive della teste; e, quanto a tale ultimo accertamento, anche da un punto di vista tecnico, deve richiamarsi quanto già affermato dalla Corte di cassazione con la sentenza n.1519 del 2021, in particolare al punto 3.2.11, in ordine alle allegazioni tecnico documentali quanto alle armi compatibili, rispetto alle quali valgono ancora le valutazioni già effettuate dal Collegio di legittimità.
Cassazione Penale 46498 del 20.11.2023
21 novembre 2023










