La sentenza della Corte di Cassazione affronta il tema del diritto di partecipare al giudizio abbreviato da parte dell’ imputato detenuto e della necessità che il giudice accerti sempre che egli abbia potuto esercitare tale diritto in maniera piena.
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L’imputato impugnava la sentenza di condanna eccependo che la Corte territoriale, replicando l’errore di diritto nel quale era incorso il giudice di primo grado e, comunque, travisando il contenuto dei verbali delle udienze, non aveva considerato che lo stato di detenzione domiciliare in esecuzione di pena, in cui si trovava l’imputato nel corso del processo di primo grado, integrando un legittimo impedimento a partecipare nel processo a suo carico celebrato, non solo era incompatibile con la dichiarazione di assenza, ma avrebbe obbligato il giudice procedente, una volta venutone a conoscenza, a disporre la traduzione del detenuto, a prescindere da ogni sua manifestazione di volontà di comparire salvo il caso di una sua eventuale rinuncia, in tal senso essendosi pronunciato anche il diritto vivente.
Il ricorso è stato ritenuto fondato.
L’esame degli atti processuali rivela che l’imputato sin dalla prima delle udienze del processo in primo grado celebrato a suo carico risultava ristretto in detenzione domiciliare in espiazione di pena e che il Giudice dell’Udienza Preliminare del Tribunale ne era a conoscenza.
Tale evidenza imponeva al giudice procedente di disporre la traduzione dell’imputato per l’udienza successiva, non assumendo alcun rilievo sia la circostanza che il difensore si fosse limitato, nel corso delle ulteriori udienze, a chiedere rinvii per dotarsi della procura speciale necessaria per consentire al suo assistito di avanzare richiesta di giudizio abbreviato, sia la circostanza che ne avesse sollecitato la traduzione solo dopo l’ammissione del giudizio abbreviato.
Infatti, il descritto agire difensivo non poteva essere interpretato in nessun modo né come un’implicita rinuncia dell’imputato al diritto di comparire in udienza, né come un’assunzione da parte sua dell’onere di chiedere l’autorizzazione al magistrato di sorveglianza per allontanarsi dal luogo di detenzione, posto che le incombenze dirette a consentirgli di partecipare al processo costituivano oggetto di un obbligo gravante sul giudice.
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Ricorda la Cassazione che le Sezioni Unite, con la sentenza n. 7635 del 30/09/2021, dep. 2022, Costantino, hanno enunciato il principio di diritto secondo cui la restrizione dell’imputato – anche agli arresti domiciliari per altra causa – documentata o, comunque, comunicata al giudice procedente, in qualunque tempo, integra un impedimento legittimo a comparire che impone il rinvio del procedimento ad una nuova udienza e la traduzione dell’imputato stesso, e hanno chiarito in motivazione che:
«L’assenza può costituire chiara espressione della abdicazione del diritto a partecipare solo ove non risulti in alcun modo la presenza di un impedimento e possa essere ricondotta univocamente ad una libera rinuncia dell’imputato ad esercitare il suo diritto. Tale condizione non sussiste in tutte le ipotesi nelle quali il giudice che procede ha conoscenza dell’esistenza di un impedimento dell’imputato a partecipare al processo a causa della limitazione della libertà personale e non sia stata manifestata da parte dell’interessato, in maniera inequivoca, la volontà di rinunciare a presenziare. In tal caso incombe sul giudice procedente l’obbligo di esercitare, di ufficio e senza ulteriori sollecitazioni da parte dell’imputato, tutti i poteri che l’ordinamento gli conferisce al fine di assicurare la partecipazione dell’imputato non rinunciante».
Accedere alla difforme interpretazione, che si fonda sul disconoscimento della natura assoluta dell’impedimento, in quanto superabile da una manifestazione di interesse da parte dell’imputato – ha spiegato l’Autorevole Collegio – significherebbe non considerare che «tale attività, sicuramente possibile, non è però imposta dalla legge, che non pone a carico dell’imputato, citato in condizioni di libertà, e ristretto per altra causa, di attivarsi presso il giudice della cautela, o il magistrato di sorveglianza competente sulla restrizione in atto».
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Né, per respingere l’eccezione di nullità della sentenza di primo grado, in questa sede reiterata, vale richiamare il principio secondo cui, nel caso in cui l’imputato rilasci al difensore procura speciale per procedere al patteggiamento, deve ritenersi che egli implicitamente acconsente che l’udienza (camerale o pubblica) si svolga in sua assenza cosicché, ove lo stesso sia detenuto e non abbia chiesto espressamente di essere sentito, non deve essere tradotto in udienza né, ove detenuto in luogo posto fuori dalla circoscrizione del giudice, ascoltato dal magistrato di sorveglianza (Sez. 6, n. 22312 del 24/04/2018, Rv. 273736; conformemente, in tema di concordato in appello, Sez. 6, n. 19336 del 15/03/2023, Rv. 284623).
Si tratta, all’evidenza, di indicazione direttiva che si riferisce ad una fattispecie del tutto diversa da quella in esame, posto che in caso di patteggiamento (come anche in caso di concordato in appello) il giudice è chiamato ad esprimersi su un accordo siglato tra le parti, limitandosi a verificare la legalità e la congruità della pena concordata (Sez. 4, n. 4382 del 28/09/2000, Rv. 217696), tanto vero che – come osservato – «l’art. 446, comma 5, cod. proc. pen., nel prevedere che il giudice dispone la comparizione dell’imputato al solo fine di verificare la volontarietà della richiesta o del consenso, conferma la non indispensabilità della presenza dell’imputato all’udienza fissata per la decisione sulla richiesta di applicazione della pena concordata tra le parti> >, di modo che «là dove l’imputato rilasci al difensore procura speciale per procedere al “patteggiamento” si è altresì rilevato che egli acconsente implicitamente che l’udienza (camerale o pubblica) si svolga in sua assenza, venendo rappresentato dal difensore» (Sez. 6, n. 22312/2018 in motivazione).
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Nel caso del giudizio abbreviato, invece, che «costituisce un procedimento “a prova contratta”, alla cui base è identificabile un patteggiannento negoziale sul rito, a mezzo del quale le parti accettano che la regiudicanda sia definita all’udienza preliminare alla stregua degli atti di indagine già acquisiti e rinunciano a chiedere ulteriori mezzi di prova, così consentendo di attribuire agli elementi raccolti nel corso delle indagini preliminari quel valore probatorio di cui essi sono normalmente sprovvisti nel giudizio che si svolge invece nelle forme ordinarie del “dibattimento”» (Sez. U, n. 16 del 21/06/2000, Tamnnaro, Rv. 216246), dovendosi osservare «in quanto applicabili, le disposizioni previste per l’udienza preliminare, fatta eccezione per quelle di cui agli articoli 422 e 423 cod. proc. pen.>> (art. 441, comrna 1, cod. proc. pen.), va sempre , assicurata, in mancanza di un inequivoco rifiuto, la presenza dell’imputato: ciò perché, egli, se comparso, può, ai sensi dell’art. 421, comma 2, cod. proc. pen. «rendere dichiarazioni spontanee e chiedere di essere sottoposto all’interrogatorio, per il quale si applicano le disposizioni degli articoli 64 e 65» per esercitare pienamente il proprio diritto di difesa.
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Conclude la Cassazione affermando il seguente principio di diritto:
“In caso di giudizio abbreviato, in virtù della norma fissata dall’art. 420-ter cod. proc. pen., applicabile in virtù del rinvio disposto dall’art. 441, comma 1, cod. proc. pen., quando l’imputato detenuto non si presenta all’udienza, per l’impossibilità di comparirvi per il legittimo impedimento rappresentato dallo stato detentivo, cui trovasi sottoposto anche per altra causa, spetta al giudice disporre il rinvio ad una nuova udienza e la traduzione dell’imputato detenuto, senza che sia necessaria una sua richiesta in tal senso, posto che egli deve essere posto in condizione di esercitare pienamente il proprio diritto di difesa, eventualmente rendendo spontanee dichiarazioni o chiedendo di essere interrogato, come previsto dall’art. 421, comma 2, cod. proc. pen..”
Tanto premesso, sancita la nullità, assoluta ed insanabile, del processo svoltosi senza che l’imputato detenuto vi abbia potuto partecipare, non essendone stata disposta la traduzione (Sez. U, n. 35399 del 24/06/2010, Rv. 247836; Sez. 3, n. 9756 del 03/02/2022, Rv. 282923), va dichiarata la nullità delle sentenze di primo e di secondo grado pronunciate perché il giudizio celebrato a suo carico dinanzi al Giudice dell’Udienza Preliminare del Tribunale è stato inficiato, in ragione della sua incolpevole mancata partecipazione, da invalidità insanabile.
Cassazione Penale 51194 del 21.12.2023
28 dicembre 2023










