Riparazione per ingiusta detenzione : no a chi ha assunto comportamenti di contiguità e condivisione

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La sentenza della Corte di Cassazione penale affronta un caso di procedimento di riparazione per ingiusta detenzione e si sofferma sulla meritevolezza da parte del soggetto che, benché assolto, abbia assunto atteggiamenti di contiguità e condivisione.

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La Corte d’appello, quale giudice della riparazione per ingiusta detenzione in sede di rinvio, rigettava l’istanza di riparazione per ingiusta detenzione in relazione ai reati per i quali l’imputato era stato condannato in primo grado e successivamente assolto in appello con sentenza divenuta irrevocabile e con formula pienamente liberatoria.

Il primo giudice della riparazione rigettava l’istanza ex articolo 314 c.p.p. sulla base di una serie di elementi ostativi all’indennizzo, raccolti nella fase delle indagini preliminari, ed in particolare, sulla base del rilievo che il ricorrente, in sede di interrogatorio di garanzia, si era avvalso della facoltà di non rispondere, omettendo di spiegare il contenuto di un’intercettazione ambientale in cui era indiscutibile il suo coinvolgimento, situazione che integrava la colpa grave ostativa al riconoscimento della riparazione per ingiusta detenzione, ai sensi dell’articolo 314 c.p.p., comma 1.

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La Corte di Cassazione, con una prima sentenza, annullava l’ordinanza, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d’appello, osservando che la motivazione dell’ordinanza risultava meramente apparente, in quanto priva di argomentazioni in ordine al rapporto causale tra la condotta del ricorrente e l’adozione della misura cautelare, e che la Corte d’appello non aveva fatto buon governo delle norme e dei principi elaborati in materia di cause di esclusione dell’indennizzo di cui all’articolo 314 c.p.p., comma 1.

In particolare, con riferimento all’intercettazione ambientale posta a fondamento della decisione di rigetto, l’ordinanza non spiegava come e in che misura la conversazione intervenuta fra terzi, coinvolti nel reato associativo, fondasse il nesso causale tra un atteggiamento volontario o almeno gravemente colposo e l’emissione della misura cautelare detentiva.

Si trattava di elementi, in altri termini, riconducibili ad una comunicazione tra terzi alla sua presenza, avvenuta nel locale sala giochi del predetto, non riconducibile ad un comportamento proprio del ricorrente idoneo a delineare colpa grave in capo al medesimo.

Né vi erano indicati altri elementi, se non genericamente, sulla base dei quali era possibile indurre un’apparenza tale da aver ingenerato la possibilità di misura cautelare.

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Avverso l’ordinanza emessa dal giudice del rinvio, ha presentato nuovamente ricorso l’imputato e ne ha chiesto l’annullamento deducendo, quale unico motivo di ricorso, il vizio di violazione di legge in relazione all’articolo 314 c.p.p.

La difesa rileva come le argomentazioni poste a fondamento dell’ordinanza impugnata siano le stesse dell’ordinanza già annullata.

Ad avviso della difesa, l’ordinanza oggetto di ricorso muoverebbe ancora una volta dall’intercettazione ambientale intervenuta fra terzi, dunque, come tale, non addebitale al ricorrente ed inidonea ad integrare la colpa grave ostativa, come già riconosciuto dalla Cassazione nel giudizio rescindente.

Inoltre, la difesa censura l’ordinanza:

  • laddove indica una serie di condotte qualificate come “discutibili” senza, tuttavia, argomentare in ordine alla riconducibilità delle stesse al ricorrente e alla loro incidenza causale in ordine all’emissione della misura cautelare detentiva;
  • nonché laddove omette di confrontarsi con la sentenza di assoluzione, annoverando tra gli elementi suscettibili di integrare la colpa grave ostativa, gli stessi elementi sulla base dei quali il giudice della cognizione, in sede di appello, ha assolto l’imputato, ritenendo incerta l’attribuzione della conversazione all’imputato e meramente verosimile la ricostruzione del narrato della telefonata.

Secondo il ricorrente, la Corte d’appello cadrebbe nuovamente nell’errore, già censurato dalla Suprema Corte, di non argomentare in ordine al rapporto causale tra la spiegazione alternativa che il ricorrente avrebbe dovuto offrire e l’adozione della misura.

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La Cassazione ha giudicato il ricorso inammissibile.

Ricorda in via preliminare che la ratio solidaristica sottesa all’istituto della riparazione per ingiusta detenzione, consolidata nella giurisprudenza costituzionale (cfr. ex multis Corte Cost., n. 446 del 16 dicembre 1997) e di legittimità, trova “il suo naturale contemperamento nel dovere di responsabilità che incombe in capo a tutti i consociati, i quali evidentemente non possono invocare benefici tesi a ristorare pregiudizi da essi stessi colposamente o dolosamente cagionati” (così in motivazione Sez. 4, n. 6628 del 16/02/2009, Totaro).

Le cause ostative del dolo e della colpa grave costituiscono, pertanto, l’estrinsecazione del più generale principio di autoresponsabilità, in forza del quale le Sezioni Unite D’Ambrosio hanno esteso l’ambito applicativo di tale condizione negativa, espressamente prevista per l’ipotesi di “ingiustizia sostanziale” di cui all’articolo 314 c.p.p., comma 1, anche alla fattispecie di “ingiustizia formale” di cui all’articolo 314 c.p.p., comma 2.

In tale arresto la Corte ha precisato, tuttavia, che “tale operatività non può concretamente esplicarsi, in forza del meccanismo causale che governa l’indicata condizione ostativa, nei casi in cui l’accertamento dell’insussistenza “ab origine” delle condizioni di applicabilità della misura in oggetto avvenga sulla base dei medesimi elementi trasmessi al giudice che ha reso il provvedimento cautelare, in ragione unicamente di una loro diversa valutazione” (Sez. Un., n. 32383 del 27/05/2010, D’Ambrosio, Rv. 247663).

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La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha elaborato una serie di principi volti ad orientare il giudice della riparazione nel delicato compito di accertare la sussistenza di una condotta idonea ad integrare il dolo o la colpa grave quali cause ostative al riconoscimento dell’indennizzo.

In primo luogo va tenuta distinta l’operazione logica propria del giudice del processo penale da quella cui é chiamato il giudice della riparazione il quale ha il compito di stabilire “non se determinate condotte costituiscano o meno reato, ma se queste si sono poste come fattore condizionante, anche nel concorso dell’altrui errore, alla produzione dell’evento “detenzione”, ed in relazione a tale aspetto della decisione egli ha piena ed ampia libertà di valutare il materiale acquisito nel processo” (così in motivazione Sez. Un., n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, pag. 8).

Quanto alla nozione di “colpa grave”, la Cassazione ha ritenuto rilevante la condotta di chi, per evidente negligenza, imprudenza o trascuratezza o inosservanza di leggi o regolamenti o norme disciplinari, abbia posto in essere una situazione tale da costituire una prevedibile ragione di intervento dell’autorità giudiziaria che si sostanzi nell’adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso (Sez. 4, n. 43302 del 23/10/2008, Tucci, Rv. 242034).

Più recentemente, “integra la colpa grave dell’indagato, ostativa all’indennizzo, il comportamento incauto che abbia avuto incidenza causale sull’evento della carcerazione preventiva, qualora valutato come uno degli elementi fondanti i gravi indizi di colpevolezza che ebbero a giustificare il provvedimento restrittivo della libertà” (Sez. 3, n. 28012 del 05/07/2022, Rv. 283411 – 01).

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Nel caso di specie, l’ordinanza impugnata ha ripercorso tutti gli elementi probatori posti a fondamento dell’ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP, valorizzando una serie di intercettazioni in cui il ricorrente aveva preso parte, da cui emergeva in modo evidente la contiguità ovvero la condivisione di condotte discutibili da parte dell’odierno ricorrente.

Alla luce di tali elementi probatori, la Corte d’appello ha argomentato che la frequentazione di soggetti dediti ad attività illecite, l’essere stato messo prontamente al corrente di situazioni rilevanti per lo svolgimento dell’attività illecita nonché il fatto di aver consentito che la sala giochi da lui gestita costituisse il centro dell’attività di spaccio, attività di spaccio di cui era perfettamente a conoscenza che era svolta dai coimputati in quel luogo, rappresentano condotte che rivelano una macroscopica negligenza e imprudenza da parte del ricorrente, come tali idonee ad integrare la colpa grave ostativa al riconoscimento dell’indennizzo.

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Prosegue la Cassazione sottolineando la differenza tra ipotesi di ingiusta detenzione sostanziale e formale.

La prima è prevista all’articolo 314 c.p.p., comma 1 mentre la seconda al secondo comma del medesimo articolo.

Le due ipotesi, invero, hanno presupposti applicativi diversi:

  • l’ingiusta detenzione sostanziale trova il proprio presupposto applicativo nell’accertamento ex post dell’estraneità dell’imputato ai fatti contestatigli, con una pronuncia assolutoria pienamente liberatoria;
  • l’ingiusta detenzione formale si fonda sull’illegittimità del provvedimento che ha disposto la misura cautelare custodiale in assenza delle condizioni di applicabilità di cui agli articoli 273 e 280 c.p.p.

Le Sezioni Unite D’Ambrosio si sono pronunciate in ordine alla possibilità di estendere a tale seconda ipotesi le condizioni ostative del dolo e della colpa grave, espressamente menzionate solo al comma 1, e nel rispondere in senso affermativo a tale quesito hanno individuato un limite all’operatività di tali condizioni negative nel caso in cui “l’accertamento dell’insussistenza ab origine delle condizioni di applicabilità della misura custodiale avvenga (vuoi nel procedimento cautelare vuoi nel procedimento di merito) sulla base degli stessi precisi elementi che aveva a disposizione il giudice del provvedimento della cautela, e in ragione esclusivamente di una loro diversa valutazione”.

Tale limite trova la propria ratio giustificatrice nella considerazione per cui allorquando il GIP si trovi “oggettivamente nelle condizioni di negare o revocare la misura, con ciò stesso si esclude la ravvisabilità di una coefficienza causale nella sua determinazione da parte del soggetto passivo” (così in motivazione, Sez. Un., n. 32383 del 27/05/2010, D’Ambrosio, pag. 31).

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Rispetto al caso di specie, il Collegio ha rilevato come la questione dell’applicazione dell’articolo 314 c.p.p., comma 2 é stata svolta per la prima volta nel ricorso per cassazione nel quale, peraltro, il ricorrente non ha allegato gli elementi dai quali si fonderebbero, a suo giudizio, i presupposti per l’applicazione del disposto di cui all’articolo 314 c.p.p., comma 2, sicché il motivo privo di autosufficienza risulta inammissibile.

Cassazione Penale n.51566 del 28.12.2023

8 gennaio 2024

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