La Corte di Cassazione, nella sentenza in commento, affronta il tema della consulenza tecnica depositata dopo la fine delle indagini preliminari .
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I ricorrenti avevano dedotto che la consulenza tecnica del perito nominato dal Pubblico Ministero sarebbe stata depositata dopo la scadenza del termine, già prorogato, di conclusione delle indagini, senza che, peraltro, la conseguente decadenza potesse essere elusa introducendo il consulente come teste nel dibattimento.
Si assumeva dunque la nullità della decisione della Corte territoriale nella parte in cui aveva ritenuto:
- per un verso, che tale termine non era decorso alla data di consegna dell’elaborato peritale poiché le indagini preliminari relative alle notizie di reato avrebbero dovuto essere ricondotte alla fattispecie di cui all’art. 407, comma 2, lett. b), c.p.p., in ragione della particolare complessità delle investigazioni, e,
- per un altro, che, ad ogni modo, sulla consulenza tecnica si era incardinato il contraddittorio nel corso del dibattimento mediante l’esame del consulente nella veste di teste.
Sotto il primo profilo, l’errore nel quale sarebbe incorsa la pronuncia impugnata si sostanzierebbe nell’aver rimodulato il termine per la conclusione delle indagini senza che né il Pubblico Ministero né il G.I.P. avessero mai fatto riferimento alla particolare complessità delle stesse.
In secondo luogo, il tardivo deposito della consulenza, per questo inutilizzabile, non avrebbe potuto essere superato, anche in conformità ai principi espressi nella giurisprudenza di legittimità, attraverso un surrettizio esame dibattimentale del consulente.
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La Cassazione ha rigettato il ricorso.
Sottolinea la Cassazione che, se è vero, infatti, che al fine di stabilire la tempestività di una consulenza tecnica disposta dal pubblico ministero rispetto ai termini di indagine e la sua utilizzabilità ex art. 407 c.p.p., trattandosi di un atto a formazione progressiva, non rileva la data di conferimento dell’incarico bensì quella di deposito dell’elaborato (Sez. 5, n. 50970 del 12/11/2019, Barletta, Rv. 278298 – 01), al contempo nella giurisprudenza di legittimità è stato chiarito che l’espletamento dell’attività di esame e di studio svolto dall’ausiliario oltre il termine di durata delle indagini preliminari sul materiale informatico tempestivamente posto in sequestro ed acquisito, pur impedendo l’acquisizione in via diretta al fascicolo del dibattimento dei risultati in tal modo ottenuti, non osta alla loro utilizzazione a seguito dell’esame dello stesso ausiliario effettuato nel contraddittorio delle parti (ex aliis, Sez. 3, n. 40774 del 06/06/2019, Rigano, Rv. 277164 – 02).
Pertanto, la Corte territoriale – pur avendo posto ad abundantiam a fondamento della motivazione anche l’ulteriore argomentazione, non corretta, per la quale il termine sarebbe stato prorogato dalla particolare complessità delle indagini che pure non era stata dedotta all’epoca dal Pubblico Ministero e dal GIP – ha poi legittimamente ritenuto superato, in applicazione del superiore principio, qualsivoglia problema derivante dall’inutilizzabilità della consulenza tecnica depositata dopo la fine delle indagini preliminari per l’assorbente ragione dell’avvenuta conferma delle relative risultanze da parte del consulente nel corso del dibattimento nel contraddittorio tra le parti.
Cassazione Penale 3211 del 26.01.2024
8 febbraio 2024










