Diffamazione : l’allusione deve essere immediatamente percepita

0
2444

Nella sentenza in commento la Cassazione ricorda che il contenuto allusivo e insinuante di uno scritto o di una frase pronunciata non assume rilevanza nella diffamazione quando non sia immediatamente e inequivocabilmente percepibile – la valenza diffamatoria, si intende – secondo parametri di comune comprensione, ancorati al registro di verifica dell’uomo medio

Il Tribunale, all’esito di rito abbreviato, ha assolto l’imputato dal reato di diffamazione, per la particolare tenuità del fatto.

L’imputato era stato accusato, nella sua qualità di direttore responsabile di quotidiano, di aver offeso la reputazione di tre commissari straordinari del comune, con le frasi: “Rimborsi d’oro ai commissari straordinari del comune di…………..? Dopo le accuse di immobilismo adesso scoppia il caso delle spese…Qualcuno ha storto il naso dinanzi alle cifre…”.

Il direttore ha proposto ricorso ritenuto fondato.

L’eccezione difensiva coglie l’essenza del reato di diffamazione , evocando l’insussistenza, nelle espressioni oggetto dell’imputazione, della stessa valenza offensiva della reputazione altrui.

Orbene, secondo la Suprema Corte, alle frasi pronunciate dal ricorrente, pur già ritenute nella sentenza impugnata di ben minima portata offensiva, tanto da configurare un’ipotesi di particolare tenuità del fatto, deve riconoscersi la completa mancanza di qualsiasi attitudine o valenza offensiva della reputazione delle persone offese.

Si tratta, è vero, di frasi che alludono ad una determinazione dei compensi dei commissari straordinari del comune di…….piuttosto elevata, a giudizio dell’autore dell’articolo giornalistico: il sintagma “rimborsi d’oro” si rivela icasticamente evocativo in tal senso.

Tuttavia, all’espressione metaforica non seguono contenuti che rimandino ad illiceità di sorta, riferite alla quantificazione concreta dei compensi, bensì la mera cronaca dell’esistenza di un “caso”, sorto in relazione all’entità dei rimborsi dei commissari straordinari, nel contesto politico-amministrativo di riferimento; una questione — quella non del dibattito sulla misura economica dei rimborsi – che si nutre, riferendoli, dei legittimi dubbi di chi, in un contesto accompagnato dalla necessità di informare la pubblica opinione di accadimenti di rilievo collettivo, si limita ad esporli, senza prendere neppure posizione al riguardo.

Non vi è dubbio che, come ha sostenuto la difesa di parte civile, anche le allusioni e le suggestioni possano avere una valenza diffamatoria.

Si è già evidenziato, infatti, in questa direzione, che l’intento diffamatorio può essere raggiunto anche con mezzi indiretti e mediante subdole allusioni e pure in questa forma deve essere ritenuto penalmente rilevante (Sez. 5, n. 4384 del 7/2/1991, Giannini, Rv. 187192).

D’altra parte, la Corte ha precisato che, in tema di diffamazione , il contenuto allusivo e insinuante di uno scritto o di una frase pronunciata non assume rilevanza penale nel caso in cui non sia immediatamente e inequivocabilmente percepibile – la valenza diffamatoria, si intende – secondo parametri di comune comprensione, ancorati al registro di verifica dell’uomo medio (Sez. 5, n. 1365 del 9/11/2022, dep. 2023, Simone Vullo, Rv. 284044, in una fattispecie in cui la Corte ha escluso che l’espressione “I tempi d’oro sono finiti… vi ricordo che i vertici della Procura sono cambiati!!!”, pubblicata su “Facebook” e diretta all’amministrazione locale, fosse offensiva nei confronti del vertice dell’ufficio giudiziario).

Nel caso posto all’attenzione del Collegio, non si è realizzata una figura narrativa diffamatoria, poiché non si registra una carica offensiva percepibile nei contenuti dell’articolo giornalistico per come riportati nell’imputazione; né può sostenersi che, con le richiamate frasi, l’autore abbia voluto ipotizzare eventuali cattive gestioni della macchina comunale o il percepimento di rimborsi indebiti o, peggio ancora, illeciti.

A ragionare diversamente, infatti, la scure della rilevanza penale ai sensi dell’art. 595 cod. pen. si leverebbe a reprimere le intenzioni possibili e sottostanti a frasi pronunciate o scritte e non, come invece dovrebbe, l’esternazione materiale percepibile del pensiero che si è in concreto e nella realtà realizzata.

In altre parole, il contenuto allusivo e insinuante di uno scritto o di una frase pronunciata non assume rilevanza penale nel caso in cui non sia immediatamente e inequivocabilmente percepibile – la valenza diffamatoria, si intende – secondo parametri di comune comprensione, ancorati al registro di verifica dell’uomo medio.

Del resto, anche sotto il diverso profilo dell’esercizio del diritto di critica rispetto a frasi oggettivamente inquadrabili nel reato di diffamazione , la Cassazione ha avuto modo di valorizzare sia la contestualizzazione di espressioni giudicate inizialmente diffamatorie, riportandole nell’alveo della liceità secondo parametri di uso comune del criterio di continenza espressivo (cfr. Sez. 5, n. 37397 del 24/6/2016, C., Rv. 267866); sia la peculiare possibilità di esercitare il diritto di critica nei riguardi di pubblici amministratori o magistrati nel modo più ampio possibile, in ragione della necessità di assicurare un efficace strumento di controllo democratico dell’esercizio di una rilevante attività istituzionale (cfr., tra le altre, Sez. 5, n. 19960 del 30/1/2019, Giorgetti, Rv. 276891; Sez. 5, n. 45249 del 25/10/2021, Longo, Rv. 282379, in motivazione).

Alla luce di tali coordinate interpretative complessivamente considerate, pertanto, le espressioni oggetto dell’articolo giornalistico in contestazione devono ritenersi prive di rilevanza penale, non raggiungendo la soglia di tipicità oggettiva richiesta dall’art. 595 cod. pen., sicchè la sentenza impugnata subisce l’annullamento senza rinvio perché il fatto non sussiste.

Cassazione penale n. 4563 1 febbraio 2024

9 febbraio 2024

Segui e condividi i nostri contenuti anche sui social network...