La sentenza della Cassazione Penale affronta il tema della riparazione per ingiusta detenzione nel caso in cui vi sia stata un’ assoluzione per prescrizione del reato anche parziale .
*
Rileva la Corte che in materia di riparazione per ingiusta detenzione , ove il provvedimento restrittivo della libertà sia fondato su più contestazioni, il proscioglimento con formula non di merito anche da una sola di queste – sempreché autonomamente idonea a legittimare la compressione della libertà – impedisce il sorgere del diritto, salvo che per l’eventuale parte di custodia sofferta soverchiante la pena che in astratto avrebbe potuto infliggersi per il detto reato, essendo irrilevante il pieno proscioglimento nel merito dalle altre imputazioni, sempre che non si versi in ipotesi di c.d. «ingiustizia formale».
Sul punto, la Cassazione richiama plurime pronunce: Sez. 4, n. 29623 del 14/10/2020, Russo, Rv. 279713; Sez. 4, n. 5621 del 16/10/2013, dep. 2014, Colucci, Rv. 258607; Sez. 4, n. 31393 del 18/04/2013, Lili, Rv. 257778; Sez. U, n. 4187 del 30/10/2008, dep. 2009, Pellegrino, Rv. 241855.
*
Nella fattispecie in esame il richiedente che ha richiesto la riparazione per ingiusta detenzione si è giovato di una pronuncia di prescrizione alla quale non ha inteso rinunciare, pur avendone il diritto (art. 156 c.p.) esercitabile anche al fine di giovarsi della pre-condizione alla quale l’art. 314, c.p.p., subordina l’accoglibilità della domanda di riparazione.
Qualora il richiedente avesse voluto perseguire l’interesse alla riparazione del periodo di restrizione cautelare sofferto, in presenza di reati prescritti, avrebbe difatti dovuto, rinunciando alla prescrizione, chiedere e ottenere sentenza che, assolvendolo nel merito, al tempo stesso avrebbe conclamato l’ingiustizia della custodia cautelare.
Solo una tale scelta avrebbe posto l’instante in una situazione d’irragionevole pregiudizio, stretto tra la necessità di assicurarsi, comunque, un esito penalmente favorevole e l’utilità di poter coltivare successivamente l’azione di ristoro per l’ingiusta detenzione; trattasi di due esigenze aventi lo stesso rango valoriale, di talché assicurandosi il soddisfacimento di una di esse, perciò stesso, si deve correttamente rinunciare all’altra (Sez. 4, n. 30404 del 05/07/2022, Maggi, non massimata)
*
Ove in presenza di rischio processuale l’imputato scientemente decida di avvantaggiarsi dell’effetto estintivo della prescrizione, la rinuncia, conseguente, alla possibilità di ottenere pronuncia assolutoria di merito, condizione necessaria per domandare in seguito l’indennizzo per l’ingiusta detenzione, non appare sotto alcun profilo irragionevole, trattandosi, per l’appunto di un effetto per così dire indesiderato ampiamente secondario rispetto al raggiunto primario obiettivo dell’esonero dalla penale responsabilità (Sez. 4, n. 5621 del 2014, Colucci, cit., in motivazione; Sez. 4, n. 2058 del 2018, Dogaru, cit., in motivazione).
Al riguardo, si è altresì osservato che il proscioglimento per prescrizione richiede, pur sempre, una valutazione di merito, ancorché limitata alla verifica della inesistenza delle cause previste dal secondo comma dell’art. 129 c.p.p., che consente, già di per sé, di escludere l’ingiustizia della detenzione (Sez. 4 n. 34661 del 2010, Maugeri, cit.).
*
Trattasi, peraltro, di interpretazione conforme all’intervento di Corte cost. n. 219 del 2008, con la quale è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 314, c.p.p., nella parte in cui, nell’ipotesi di detenzione cautelare sofferta, condiziona in ogni caso il diritto all’equa riparazione all’assoluzione o al proscioglimento nel merito dalle imputazioni.
La rilevanza della citata pronuncia nel caso di specie va apprezzata in relazione alle sottese ragioni.
Il giudice delle leggi ha infatti chiarito – con riferimento all’insorgenza del diritto all’equo indennizzo – che la situazione del prosciolto o assolto nel merito è equiparabile a quella del condannato, ma solo per la parte di custodia cautelare sofferta dal primo che soverchi la pena inflitta o che in astratto avrebbe potuto infliggersi.
*
Nel caso di specie, l’istanza è stata rigettata perché il richiedente, pur assolto nel merito da alcune imputazioni sottostanti all’applicata misura cautelare, è stato prosciolto, per essersi i reati estinti per prescrizione, da altre gravi imputazioni (estorsione, induzione e sfruttamento della prostituzione) costituenti di per se sole, attesi i limiti edittali, titolo legittimante l’emissione e il mantenimento del provvedimento cautelare, senza che la custodia patita abbia soverchiato la pena che in astratto avrebbe potuto infliggersi per i detti reati.
Cassazione Penale 8300 del 26.02.2024
6 marzo 2024










