Dolo generico nella bancarotta fraudolenta documentale

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Nella sentenza allegata la Corte di Cassazione – rigettando il ricorso – ha stabilito che: nella bancarotta fraudolenta documentale «la parziale omissione del dovere annotativo, integrante la fattispecie di cui alla seconda ipotesi dell’art. 216, comma 1, n. 2, legge fall., è punita a titolo di dolo generico, costituito dalla coscienza e volontà della irregolare tenuta delle scritture con la consapevolezza che ciò renda difficoltosa o impossibile la ricostruzione delle vicende patrimoniali dell’impresa»

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La Corte di appello aveva riformato solo sotto il profilo sanzionatorio la pronuncia del Tribunale che aveva condannato l’imputato per bancarotta documentale fraudolenta e per aver cagionato con dolo il fallimento di s.r.I., nella qualità di amministratore di fatto della medesima.

Ha proposto ricorso per cassazione il condannato.

Secondo la Suprema Corte non colgono nel segno le critiche del ricorrente in ordine alla motivazione sulla responsabilità per bancarotta documentale , specie laddove censurano l’omessa motivazione sull’elemento soggettivo.

Sottolinea la Cassazione che la bancarotta fraudolenta documentale di cui all’art. 216, primo comma, n. 2 legge fall. prevede due fattispecie alternative:

  • quella di sottrazione o distruzione dei libri e delle altre scritture contabili, che richiede il dolo specifico;

  • quella di tenuta della contabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio della fallita che, diversamente dalla prima ipotesi, presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dagli organi fallimentari e richiede il dolo generico (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838; Sez. 5, n. 26379 del 05/03/2019, Inverardi, Rv. 276650; Sez. 5, n. 43966 del 28/06/2017, Rossi, Rv. 271611; Sez. 5, n. 18634 del 01/02/2017, Autunno, Rv. 269904).

La Corte di appello ha ritenuto che le scritture siano state tenute in modo irregolare, ed in modo tale da rendere relativamente impossibile la ricostruzione dello stato patrimoniale e del volume d’affari.

Ha ritenuto, cioè, che il fatto risultato provato fosse la bancarotta fraudolenta a dolo generico: «la parziale omissione del dovere annotativo, integrante la fattispecie di cui alla seconda ipotesi dell’art. 216, comma 1, n. 2, legge fall., è punita a titolo di dolo generico, costituito dalla coscienza e volontà della irregolare tenuta delle scritture con la consapevolezza che ciò renda difficoltosa o impossibile la ricostruzione delle vicende patrimoniali dell’impresa» (Sez. 5, n. 15743 del 18/01/2023, Gualandri, Rv. 284677).

E la Corte non si è sottratta all’onere di argomentare in ordine alla sussistenza della piena consapevolezza di non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari (o di non renderla possibile se non con una particolare diligenza degli organi della procedura: cfr. Sez. 5, n. 1925 del 26/09/2018, Cortinovis, Rv. 274455), laddove in particolare ha evidenziato come la tenuta irregolare e lacunosa delle scritture abbia reso difficoltosa la ricostruzione dei movimenti della fallita, peraltro in larga misura riconducibili a fatturazioni per operazioni inesistenti, che hanno procurato un auto-finanziamento della società a danno dell’erario.

Cassazione penale n. 10877 del 14 marzo 2024

27 marzo 2024

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