Estorsione del datore di lavoro : nella sentenza in commento la Cassazione afferma che il datore può commettere il reato di estorsione solo in ipotesi di rapporto di lavoro esistente .
La Corte d’appello, con la sentenza impugnata, ha confermato la condanna nei confronti dell’imputato in ordine ai reati di estorsione continuata in danno di alcuni dipendenti della propria impresa.
L’imputato ha proposto ricorso, il cui quarto motivo è stato ritenuto fondato dalla Corte.
In tema di estorsione del datore di lavoro, il principio richiamato dal provvedimento impugnato, secondo il quale “integra il delitto di estorsione la condotta del datore di lavoro che, in presenza di una aspettativa di assunzione, costringa l’aspirante lavoratore ad accettare condizioni di lavoro contrarie alla legge e ai contratti collettivi” (Sez. 2, n. 8477 del 20/02/2019, Scialpi, Rv. 275613 – 01; in precedenza, Sez. 2, n. 16656 del 20/04/2010, Privitera, Rv. 247350 – 01; Sez. 2, n. 36642 del 21/09/2007, Levanti, Rv. 238918 – 01) ad avviso del Collegio richiede un approfondimento in ordine alla conciliabilità di un orientamento, a lungo espresso dalla giurisprudenza di legittimità, con i principi di tipicità e tassatività della fattispecie incriminatrice.
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È costante nella giurisprudenza di legittimità il richiamo al principio massimato secondo il quale “integra il delitto di estorsione la condotta del datore di lavoro che, approfittando della situazione del mercato del lavoro a lui favorevole per la prevalenza dell’offerta sulla domanda, costringe i lavoratori, con minacce larvate di licenziamento, ad accettare la corresponsione di trattamenti retributivi deteriori e non adeguati alla prestazioni effettuate”.
Se è pacifico che la minaccia estorsiva è nozione multiforme (Sez. 2, n. 11922 del 12/12/2012, dep. 2013, Lavitela, Rv. 254797 – 01; Sez. 2, n. 2702 del 18/11/2015, dep. 2016, Nuti, Rv. 265821 – 01), il cui tratto comune è l’idoneità della condotta nell’incutere timore e nel coartare l’altrui volontà, va però considerato che la necessaria dipendenza del male minacciato dalla volontà dell’agente impone di verificare, ove la minaccia abbia carattere omissivo, che rispetto al male prospettato l’agente abbia l’obbligo giuridico di impedirlo (poiché solo chi abbia l’obbligo giuridico di evitare la realizzazione di un male o di prestare aiuto al soggetto in pericolo può minacciare l’omissione del proprio intervento: Sez. 2, n. 1295 del 28/03/1984, Bernardo, Rv. 164048 – 01).
Questa considerazione ha carattere dirimente nel verificare il ricorrere del delitto di estorsione nelle ipotesi in cui il soggetto agente prospetti alla potenziale persona offesa, in termini di minaccia, l’astensione dal porre in essere determinate condotte.
Allo stesso modo, anche il riscontro dell’effetto dannoso per la vittima, in conseguenza della mancata adesione alla richiesta del soggetto agente, va operato ponendo a raffronto la situazione patrimoniale della persona offesa, esistente al momento della prospettazione minacciosa, con quella conseguente alla realizzazione del male minacciato.
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Fissate tali coordinate, è agevole constatare che la prospettazione da parte del datore di lavoro agli aspiranti dipendenti, al momento dell’assunzione e quindi prima che si sia instaurato un rapporto di lavoro, dell’alternativa tra la rinunzia, anche parziale, alla retribuzione formalmente concordata o ad altre prestazioni e la perdita dell’opportunità di lavoro, difetta in primo luogo del requisito della minaccia, non sussistendo prima della conclusione dell’accordo un diritto dell’aspirante lavoratore ad esser assunto a determinate condizioni, considerate altresì l’assenza di livelli minimi salariali, come dimostra l’esperienza contemporanea, e l’insussistenza “a favore del lavoratore subordinato (di) un diritto soggettivo alla parità di trattamento (…)”, non essendo consentito “alcun controllo di ragionevolezza da parte del giudice sugli atti di autonomia, sia collettiva che individuale, sotto il profilo del rispetto delle clausole generali di correttezza e buona fede, che non sono invocabili in caso di eventuale diversità di trattamento non ricadente in alcuna delle ipotesi legali (e tipizzate) di discriminazione vietate” (Sez. Lav., Ordinanza n. 13617 del 02/07/2020, Rv. 658069 – 01.
Manca, inoltre, il requisito dell’altrui danno, in ragione della preesistente condizione di disoccupazione per i lavoratori (che dovrebbero assumere la veste di persone offese), rispetto alla quale il mancato conseguimento di un’opportunità di impiego, rappresentante un dato di certo patrimonialmente positivo, non incide però negativamente sulla condizione reddituale della parte (in questo senso Sez. 6, n. 6620 del 03/12/2021, dep. 2022, Giovinazzo, Rv. 282903 – 01; Sez. 2, n. 21789 del 04/10/2018, dep. 2019; Roscino, Rv. 275783 – 09).
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Emerge, dunque, come il discrimine che segna il confine tra ipotesi di opportunistica ricerca di forza lavoro tra categorie di soggetti in attesa di occupazione e condotte riconducibili al paradigma del delitto di estorsione è rappresentato dall’esistenza di un rapporto di lavoro già in atto, pur se solo di fatto o non conforme ai tipi legali, rispetto al quale integra il fatto tipico del delitto di cui all’art. 629 cod. pen. la pretesa di ottenere vantaggi patrimoniali da parte del datore di lavoro, attraverso la modifica in senso peggiorativo delle previsioni dell’accordo concluso tra le parti, destinate a regolare gli aspetti aventi rilevanza patrimoniale, prospettando l’interruzione del rapporto (attraverso il licenziamento del dipendente o l’imposizione delle dimissioni).
Il vantaggio perseguito (costituente ingiusto profitto) può essere rappresentato non solo da modificazioni delle pattuizioni contrattuali che riducano o eliminino diritti del lavoratore (ciò che costituisce il danno subito dalla persona offesa), consentendo al datore di lavoro risparmi di spesa o minori esborsi, ma anche dall’imposizione di formule contrattuali che, simulando la regolamentazione del rapporto in termini difformi da quelli reali e riconoscendo al dipendente livelli retributivi e indennità in realtà non corrisposte, comporta per il datore di lavoro il vantaggio di impiegare dipendenti con condizioni contrattuali apparentemente rispettose delle norme inderogabili a tutela dei diritti dei lavoratori, mentre costoro sono costretti a subire conseguenze patrimoniali negative (ad esempio, risultando percettori di redditi in misura superiore a quella reale, con i connessi obblighi tributari: per l’ipotesi della sottoscrizione di buste paga attestanti il pagamento di somme maggiori rispetto a quelle effettivamente versate, Sez. 2, n. 677 del 10/10/2014, dep. 2015, Di Vincenzo, cit.).
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La Corte territoriale ha omesso di operare il necessario accertamento, per ciascuno dei lavoratori indicati nelle imputazioni come soggetti alle condotte di pressione psicologica da parte del ricorrente, diretto a verificare se le minacce messe in atto dall’imputato fossero dirette all’instaurazione del rapporto di lavoro a determinate condizioni ovvero se, in presenza di un rapporto già avviato, pur se “in nero”, fossero rivolte alla rinuncia alle condizioni contrattuali convenute o ad altri diritti spettanti ai singoli lavoratori.
Cassazione penale n. 7128 del 16 febbraio 2024
4 marzo 2024










