La Corte di Giustizia UE ha affrontato il tema delle impronte digitali nella carta d’identità e della privacy .
La Corte ha stabilito che l’inserimento obbligatorio nelle carte d’identità di due impronte digitali è compatibile con i diritti fondamentali al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati di carattere personale.
Esso è giustificato dalle finalità di lotta contro la fabbricazione di carte d’identità false e contro l’usurpazione d’identità, nonché di garanzia dell’interoperabilità dei sistemi di verifica.
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Un cittadino tedesco ha contestato dinanzi a un organo giurisdizionale tedesco il rifiuto, da parte della città di Wiesbaden, di rilasciargli una nuova carta d’identità priva delle sue impronte digitali.
L’organo giurisdizionale tedesco ha chiesto alla Corte di giustizia di verificare la validità del regolamento dell’Unione che prevede l’obbligo di inserire nel supporto di memorizzazione delle carte d’identità due impronte digitali.
A seguito di un esame approfondito, la Corte constata che l’obbligo di inserire due impronte digitali complete nel supporto di memorizzazione delle carte d’identità costituisce una limitazione dei diritti fondamentali al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati di carattere personale, garantiti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
Tuttavia, tale inserimento è giustificato dalle finalità di interesse generale di lotta contro la fabbricazione di carte d’identità false e contro l’usurpazione d’identità nonché di garanzia dell’interoperabilità dei sistemi di verifica.
Esso è infatti idoneo e necessario alla realizzazione di tali finalità e non è sproporzionato rispetto a queste ultime.
In particolare, l’inserimento di due impronte digitali, consentendo di lottare contro la fabbricazione di carte d’identità false e contro l’usurpazione d’identità, è idoneo a contribuire tanto alla tutela della vita privata delle persone interessate quanto, più in generale, alla lotta contro la criminalità e il terrorismo.
Inoltre, permettendo ai cittadini dell’Unione di identificarsi in modo affidabile, esso facilita l’esercizio del loro diritto alla libertà di circolazione e di soggiorno nell’Unione europea.
Le finalità perseguite da detto inserimento hanno quindi un’importanza particolare non solo per l’Unione e gli Stati membri, ma anche per i cittadini dell’Unione.
Corte UE c-61-22 del 21 marzo 2024
25 marzo 2024










