La Corte di Cassazione Penale interviene in tema di intercettazioni telefoniche affrontando l’aspetto delle eventuali conseguenze dell’ omesso deposito dei brogliacci .
Il ricorrente sostiene che il processo a suo carico sarebbe nullo per violazione del diritto di difesa o che, comunque, non sarebbero utilizzabili nei suoi confronti tutte le conversazioni intercettate, a seguito dell’illegittimo rigetto della richiesta, avanzata al pubblico ministero nel corso del giudizio di primo grado, di rilasciare copia integrale dei brogliacci e delle trascrizioni eseguite dalla polizia giudiziaria.
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Il motivo è stato ritenuto non fondato in quanto l’assunto è erroneo e non tiene conto né della diversa disciplina cui il codice di rito, nel regolamentare la materia delle intercettazioni telefoniche ed ambientali, sottopone:
- i verbali e le registrazioni, da una parte;
- i brogliacci, dall’altra,
né delle conseguenze che la legge processuale prevede in caso di omesso rilascio di copia degli atti di indagine.
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Rileva la Suprema Corte, che l’art. 268, comma 4, c.p.p. stabilisce che i verbali e le registrazioni relativi alle operazioni di intercettazione effettuate sono immediatamente trasmessi al pubblico ministero e che entro cinque giorni dalla conclusione delle operazioni, essi sono depositati in segreteria insieme ai decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato l’intercettazione, rimanendovi per il tempo fissato dal pubblico ministero, salvo che il giudice non riconosca necessaria una proroga.
La Corte Costituzionale, con sentenza 10 ottobre 2008, n. 336, ha dichiarato l’incostituzionalità dell’articolo nella parte in cui non prevede che, dopo la notificazione o l’esecuzione dell’ordinanza che dispone una misura cautelare personale, il difensore possa ottenere la trasposizione su nastro magnetico delle registrazioni di conversazioni o comunicazioni intercettate, utilizzate ai fini dell’adozione del provvedimento cautelare, anche se non depositate.
La violazione del diritto del difensore di estrarre copia dei “files” audio, rileva, in quanto funzionale al pieno esercizio del diritto di difesa, non solo in sede di riesame cautelare ma anche in sede dibattimentale.
L’illegittima compressione del diritto di difesa, derivante dal rifiuto o dall’ingiustificato ritardo del pubblico ministero nel consentire al difensore, prima del loro deposito ai sensi del quarto comma dell’art. 268 c.p.p., dà luogo ad una nullità che se ritualmente dedotta in sede di riesame prelude l’utilizzazione delle suddette trascrizioni come prova nel giudizio “de libertate”. (Sez. U, n. 20300 del 22/04/2010, Lasala, Rv. 246907 – 01).
A quest’ultimo proposito è stato affermato che il diritto del difensore di ascoltare le registrazioni di conversazioni o comunicazioni intercettate e di estrarre copia dei “files” audio, dopo il deposito effettuato ai sensi dell’art. 268, comma 4, c.p.p., non è suscettibile di limitazione né è subordinato ad autorizzazione, per cui ogni compressione di tale diritto dà luogo alla nullità di ordine generale a regime intermedio prevista dall’art. 178, lett. c), c.p.p.
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Con riferimento ai cosiddetti brogliacci di ascolto delle operazioni di intercettazione, consistenti nella sintesi delle conversazioni eseguita dalla polizia giudiziaria che procede all’intercettazione, l’ omesso deposito dei brogliacci , non previsto da alcuna previsione codicistica, non è sanzionato da alcuna nullità, o inutilizzabilità, delle intercettazioni medesime (ex plurimis, Sez. 3, n. 21968 del 24/02/2016, Amato, Rv. 267075 – 01; Sez. 3, 23 marzo 2015, n. 36350, Bertini, Rv. 265630; Sez. 6, 26 novembre 2009, n. 49541, Santagati, Rv. 245656; Sez. 4, 21 gennaio 2004, n. 16890, Casali, Rv. 228040).
La sanzione dell’inutilizzabilità opera, infatti, nel diverso caso dell’omessa redazione del verbale, che si distingue dal brogliaccio, perché contiene la sommaria indicazione delle operazioni svolte e non la sintesi delle conversazioni intercettate.
D’altra parte, proprio perché si tratta di trascrizioni informali compiute nel corso delle indagini dalla polizia giudiziaria, i brogliacci relativi alle conversazioni telefoniche intercettate, nel giudizio ordinario non sono utilizzabili ai fini della decisione salvo il consenso delle parti alla loro acquisizione al fascicolo per il dibattimento (cfr. Sez. 6, n. 24744 del 28/03/2018, Liccione, Rv. 273619 – 01).
Coerentemente alla loro diversa natura e funzione, la disciplina speciale delle intercettazioni non sanziona l’ omesso deposito dei brogliacci né l’ omesso rilascio di copia dei brogliacci medesimi.
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Deve, quindi, escludersi che l’ordinamento processuale tuteli il diritto della difesa dell’imputato di ottenere il rilascio di copia, digitale o cartacea, dei brogliacci nelle medesime forme di quello ad ottenere copia dei verbali e delle registrazioni.
La sanzione alla violazione del diritto di estrarre copia dei brogliacci, pertanto, deve essere individuata in applicazione dei principi generali.
Non può trovare applicazione la sanzione dell’inutilizzabilità che è configurabile o nell’ipotesi di violazione di espressi divieti di acquisizione probatoria ex art. 191 c.p.p. – inutilizzabilità generali – ovvero di una specifica previsione, che nel caso non è rinvenibile nell’ordinamento, della sanzione in relazione a un’acquisizione difforme dai modelli legali – inutilizzabilità speciali – (Sez. 2, n. 9494 del 07/02/2018, Schiavo, Rv: 272348 – 01; Sez. 3, n. 56086 del 25/10/2017, C., Rv. 272357 – 01; Sez. 6, n. 40973 del 08/10/2008, Pagano, Rv. 241318 – 01).
L’inosservanza delle formalità prescritte per l’assunzione delle prove, nella specie l’intercettazione telefonica, può eventualmente rilevare sul piano della nullità, qualora, in base al principio di tassatività, tale sanzione sia prevista con riferimento alla specifica violazione.
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In questa prospettiva il mancato rilascio delle copie dei brogliacci potrebbe dare luogo a nullità di ordine generale a regime intermedio, ai sensi dell’art. 178, lett. c), c.p.p., per violazione del diritto di difesa solo se la parte interessata, che è comunque posta in condizione di prendere conoscenza diretta e personale mediante accesso alla segreteria degli atti ivi depositati, alleghi di avere patito un concreto pregiudizio, specificandone le ragioni a sostengo.
Ciò non è avvenuto nel caso in esame, in cui il ricorrente si è limitato ad indicare nell’originaria istanza di rilascio copie la mera eventualità di formulare richieste al giudice del dibattimento in corso di svolgimento senza altro aggiungere, salvo in sede di eccezione precisare che la richiesta era funzionale al conferimento dell’incarico al perito trascrittore.
Cassazione Penale 10907 del 14.03.2024
22 marzo 2024










