La Corte di Cassazione Penale è stata chiamata a decide sulla mancanza di motivazione del sequestro preventivo nell’ordinanza applicativa e sulla possibilità di integrarla dopo la sua applicazione.
Nel caso di specie, l’integrazione era avvenuta dinanzi al Tribunale del riesame.
La Suprema Corte ha accolto il ricorso dell’interessato ricordando che in sede di riesame avverso misure cautelari reali il tribunale non può integrare motivazioni assenti, essendo necessario che il provvedimento genetico di applicazione della misura o di convalida della stessa presenti una motivazione che, anche eventualmente attraverso la tecnica della redazione per relationem, dia conto degli elementi posti a fondamento del vincolo e di quelli a discarico rappresentati dalla difesa, al fine di consentire l’esercizio della funzione di controllo a cui il tribunale del riesame è deputato, nel rispetto dei parametri identificati dal combinato disposto degli artt. 324, comma 7, e 309, comma 9, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 7258 del 27/11/2019, dep. 2020, Esposito, Rv. 278509 – 01; nel medesimo senso già Sez. 3, n. 2257 del 18/10/2016, dep. 2017, PM in proc. Burani, Rv. 268800 – 01, nonché Sez. U, n. 18954 del 31/03/2016, Capasso, Rv. 266789 – 01).
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Nel caso in esame la motivazione in ordine al pericolo di dispersione dei beni della ricorrente, di consistenza tale da impedire o, comunque, ostacolare o rendere più difficoltosa, la loro confisca, era del tutto assente nella ordinanza applicativa della misura, come riconosciuto anche dallo stesso Tribunale nell’ordinanza impugnata, posto che il Giudice per le indagini preliminari per giustificare l’apposizione del vincolo aveva fatto riferimento esclusivamente alla confiscabilità del profitto, senza altro aggiungere a proposito di detto pericolo.
Detta motivazione era, però, certamente necessaria, come chiarito definitivamente dalle Sezioni Unite con la sentenza Ellade (Sez. U, n. 36959 del 24/06/2021, Ellade, Rv. 281848 – 01), secondo cui “Il provvedimento di sequestro preventivo di cui all’art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all’art. 240 cod. pen., deve contenere la concisa motivazione anche del “periculum in mora”, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l’anticipazione dell’effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio, salvo restando che, nelle ipotesi di sequestro delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, la motivazione può riguardare la sola appartenenza del bene al novero di quelli confiscabili “ex lege”.
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La conseguenza è stata la fondatezza dei rilievi sollevati sul punto dalla ricorrente in quanto l’integrazione da parte del Tribunale della motivazione mancante nell’ordinanza applicativa della misura, nella parte relativa al pericolo di dispersione dei beni da confiscare (posto che non vi era neppure motivazione implicita sul punto, ma vera e propria assenza di motivazione, essendo il sequestro stato giustificato solamente con la confiscabilità del profitto), non può essere ricondotta a una errata interpretazione di norme di legge, suscettibile di correzione in sede di riesame, bensì a una violazione dell’obbligo di motivazione posto a carico del giudice della cautela, con riferimento al pericolo di dispersione o sottrazione dei beni da sottoporre a sequestro preventivo finalizzato alla loro confisca.
Tale lacuna non è emendabile nel giudizio di riesame, con la conseguente sussistenza delle violazioni di legge denunciate, presenti sia nell’ordinanza impugnata, sia in quella applicativa della misura.
L’ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata senza rinvio, unitamente all’ordinanza applicativa della misura, non essendo suscettibile di integrazioni la motivazione mancante in ordine al pericolo di dispersione dei beni da confiscare e, quindi, emendabile il vizio di mancanza di motivazione presente su tale aspetto nell’ordinanza genetica.
Cassazione Penale 8664 del 28.02.2024
7 marzo 2024










