La sentenza in commento affronta il tema dell’ omessa statuizione su spese parte civile e della possibilità di attivare la procedura di correzione errore materiale .
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Il ricorrente, parte civile in un procedimento penale concluso con ordinanza della Cassazione di inammissibilità del ricorso dell’imputato e condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, chiede che sia corretto l’errore materiale relativo a detta sentenza e riferito alla mancata statuizione della condanna alle spese sostenute dalla suddetta parte civile, ammessa al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell’ art. 130 c.p.p.
L’ipotesi è quella di omessa statuizione su spese parte civile .
La Corte ha ritenuto che tale modifica meramente materiale, nel caso di specie, è praticabile, non avendo causato l’errore alcuna nullità poiché la sua correzione non comporta una modificazione essenziale del provvedimento.
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Rammenta la Cassazione che con la sentenza delle Sez. U, n. 7945 del 31/1/2008, Boccia, Rv. 238426 la Corte di Cassazione ha elaborato una nozione di errore materiale nel processo penale molto ampia, che, valorizzando il dato letterale dell’art. 130 c.p.p., è giunta ad individuare il presupposto essenziale della procedura di correzione nella insussistenza di patologie da cui derivi la nullità dell’atto, di guisa che la rimozione dell’errore non ne determini una modificazione essenziale.
In tal modo, le Sezioni Unite hanno ritenuto che la procedura di correzione di cui all’art. 130 c.p.p. possa essere adottata nei casi in cui l’integrazione dell’atto sia realizzabile mediante operazioni “meccaniche” di natura obbligatoria e conseguenziale.
La motivazione della citata sentenza, in altri termini, ha introdotto un principio di portata generale, al di là del caso concreto sottoposto al suo vaglio in favore di un concetto “estensivo” di errore materiale emendabile ex art. 130 c.p.p.
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L’errore materiale ricorre, in definitiva, in tutte le ipotesi di divergenza manifesta e casuale tra la volontà del giudice e il suo mezzo di espressione, che si risolva in una mera irregolarità formale (come i casi classici dell’errore linguistico o dell’errore immediatamente emergente dal contenuto dell’atto), da cui non derivi alcuna nullità e la cui emenda non determini una modificazione essenziale dell’atto.
Ma la c.d. “variante qualitativa” cui le Sezioni Unite hanno attribuito peculiare valenza è quella che ritiene che, nel novero degli errori emendabili con la procedura correttiva ex art. 130 c.p.p., siano da includere gli “errori omissivi” da cui possa trarsi l’effettiva volontà del giudice, di modo che essa, per quanto non esplicitata, consenta di risalire ad una statuizione che avrebbe dovuto univocamente formarne oggetto, in forza di un obbligo normativo.
Il fenomeno si configura quando, appunto, si colga la necessità e automaticità dell’intervento correttivo, diretto ad esplicitare un comando giudiziale apparentemente “tradito” da quanto espressamente sancito dal giudice.
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Nel caso di specie, il Collegio intende ha dato seguito a tale orientamento e ha ribadito che la procedura di correzione degli errori materiali prevista dall’art. 130 c.p.p. è applicabile alla pronuncia della Corte di cassazione che, dichiarata l’inammissibilità o il rigetto del ricorso dell’imputato, abbia omesso di deliberare sulle spese giudiziali sostenute dalla parte civile in sede di legittimità, in quanto doverosa e consentanea rispetto ad essa.
In effetti, l’ordinanza impugnata ha omesso, per una svista, di esprimersi esplicitamente sull’istanza di liquidazione delle spese giudiziali della parte civile, ammessa al gratuito patrocinio a spese dello Stato, che si è concretamente ed efficacemente adoperata per contrastare le pretese dell’imputato con il deposito di una ragionata memoria difensiva (Sez. U, n. 5466 del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226716 e Sez. U n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino) e, pertanto, deve essere ordinata la richiesta correzione.
La parte civile è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato, sicchè è stata fatta applicazione del principio di diritto secondo il quale
“in tema di liquidazione, nel giudizio di legittimità, delle spese sostenute dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, compete alla Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 541 cod. proc. pen. e 110 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, pronunciare condanna generica dell’imputato al pagamento di tali spese in favore dell’Erario, mentre è rimessa al giudice del rinvio, o a quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, la liquidazione delle stesse mediante l’emissione del decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 del citato d.P.R.”(Cass. SS.UU. ord. N.5464 del 26/9/19, De Falco).
Cassazione Penale 9891 del 7.03.2024
20 marzo 2024










