Dal ricorso cautelare dinanzi alla Corte di Cassazione penale estrapoliamo il principio in tema di termini per l’ eccezione di nullità per negato accesso agli atti .
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Il Tribunale del riesame confermava l’ordinanza del GIP che aveva applicato nei confronti di un soggetto la misura della custodia in carcere .
Il difensore proponeva ricorso eccependo, tra l’altro, la nullità dell’ordinanza genetica di applicazione della misura custodiale per negato accesso agli atti da parte del Pubblico Ministero ad acquisire le copie dei files audio delle intercettazioni.
La Cassazione ha rigettato il ricorso osservando innanzitutto che l’eventuale sussistenza di detta violazione di legge per negato accesso agli atti riferita alla convalida del fermo non poteva essere oggetto di impugnazione davanti al Tribunale per il riesame.
Costituisce un principio ormai consolidato che il difensore dell’arrestato o del fermato ha diritto, nel procedimento di convalida, di esaminare ed estrarre copia degli atti su cui si fonda la richiesta di convalida e di applicazione della misura cautelare, e che il denegato accesso a tali atti determina una nullità di ordine generale a regime intermedio dell’interrogatorio e del provvedimento di convalida, da ritenersi sanata se non eccepita nel corso dell’udienza di convalida.
Quando poi tale nullità sia stata ritualmente eccepita nell’udienza di convalida non può tuttavia essere dedotta nel giudizio di riesame del provvedimento applicativo di misura cautelare, essendo rilevabile esclusivamente con l’impugnazione della decisione sulla convalida a mezzo di ricorso per cassazione, in assenza della quale deve ritenersi sanata.
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Nel caso di specie, correttamente il Tribunale per il riesame ha ritenuto superato il dedotto vizio che afferiva alla convalida del fermo, mentre con riguardo alla incidenza di tale vizio sulla validità della ordinanza del riesame, che abbia posto a fondamento della propria valutazione della gravità indiziaria le intercettazioni, si deve rilevare come sia rimasta del tutto generica la deduzione difensiva sull’esito della richiesta avanzata al pubblico ministero successivamente alla convalida del fermo.
In particolare, nell’udienza tenutasi davanti al Tribunale per il riesame, il difensore si è limitato a riportarsi ad una memoria scritta, dal cui esame si evince l’ambiguità della doglianza, non essendo stato chiarito se dopo l’udienza di convalida e dopo l’ultima interlocuzione epistolare con l’ufficio del Pubblico Ministero, nella quale il difensore, in ottemperanza alla sollecitazione del Pubblico Ministero, specificava che le intercettazioni richieste erano quelle relative alle posizioni dei propri assistiti di cui indicava le generalità, non è dato sapere se vi sia stato un provvedimento di autorizzazione o di rigetto della richiesta della difesa da parte del Pubblico Ministero.
Invero nella memoria difensiva prodotta in sede di riesame, dopo una lunga esposizione dei vizi della convalida del fermo di cui si invocava, impropriamente, la nullità in sede di riesame anziché con l’impugnazione della convalida.
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In ogni caso, la Cassazione rammenta che non esiste un diritto incondizionato di accesso alle registrazioni nella loro interezza (riconosciuto dalla sentenza della Corte Cost. n.336 del 10 ottobre 2008), comprese quelle manifestamente non pertinenti, poiché l’obbligo del P.M. di mettere a disposizione le intercettazioni anche prima del termine delle indagini preliminari, quando vi sia l’autorizzazione al ritardato deposito, si riferisce solo alle intercettazioni funzionali alla misura cautelare.
Nella sentenza delle Sez. U. Lasala è stato, infatti, precisato che “il diritto alla acquisizione della copia può concernere solo le intercettazioni i cui esiti captativi siano stati posti a fondamento della richiesta della emissione del provvedimento cautelare; non altri, né tampoco diversi esiti captativi che concernono persone diverse dall’indagato e che non rilevano al fine di valutare la posizione indiziaria di quest’ultimo”.
Cassazione Penale 8125 del 23.02.2024
5 marzo 2024










