La Corte di Cassazione Penale è intervenute sul tema della competenza per territorio nella cessione fittizia di crediti d’imposta .
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Il Tribunale di Roma rigettava l’istanza di riesame proposta avverso il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca emesso dal gip del Tribunale di Roma, avente ad oggetto una somma in relazione ai reati di autoriciclaggio e truffa ai danni di ente pubblico, nell’ambito di cessione fittizia di crediti d’imposta .
L’indagato, in qualità di dottore commercialista, è accusato di essere coinvolto nella pianificazione e attuazione, su larghissima scala, dell’utilizzo fraudolento di cessioni di crediti d’imposta.
Ricorre la difesa eccependo, tra l’altro, la mancata declaratoria di incompetenza del Tribunale di Roma e, comunque, per la mancata remissione degli atti alla Cassazione per la decisione sull’eccezione.
Secondo la difesa, il più grave reato di riciclaggio doveva ritenersi commesso nel circondario di Locri, dove era stato posto in essere il primo segmento della condotta delittuosa ossia la comunicazione della cessione del credito all’Agenzia delle Entrate da parte dei cedenti, ivi residenti, nell’irrilevanza del luogo di sottoscrizione del contratto da parte del cessionario Poste Italiane.
Inoltre, il commercialista era residente a Verona, città dalla quale aveva trasmesso i dati all’Agenzia e dove gli era stato conferito l’incarico professionale.
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La Cassazione ha respinto il ricorso premettendo innanzitutto che il più grave reato è quello di riciclaggio, realizzato attraverso operazioni di cessioni del credito d’imposta mediante piattaforma telematica.
Al riguardo, il luogo di commissione della prima condotta delittuosa è stato individuato in quello in cui il cessionario accettante (Poste Italiane, con sede in Roma) ha utilizzato la postazione da remoto, comunicando all’Agenzia delle Entrate la propria accettazione.
Solo a seguito di tale manifestazione di volontà, infatti, il riciclaggio si è consumato, nella prospettiva accusatoria, nell’irrilevanza degli atti unilaterali in sé privi di efficacia giuridica vincolante ai fini dell’impiego del denaro costituente l’oggetto materiale delle truffe.
In definitiva, se è la cessione che realizza la condotta di riciclaggio, la comunicazione del cedente, asseverata dal commercialista, è in sé priva di rilevanza autonoma, potendo il cessionario rifiutare la richiesta e vanificare l’obiettivo di reimpiego.
Il capo d’imputazione per il reato più grave descrive, infatti, la condotta delittuosa nei seguenti termini “.. dopo aver ricevuto i citati crediti, li cedeva lo stesso giorno a Poste Italiane s.p.a. ottenendone la liquidazione…”, sottolineando l’esigibilità del credito stesso, conseguente all’accettazione del cessionario).
La questione di competenza, peraltro, non giustificava il rinvio pregiudiziale ex art 24-bis cod. proc. pen.
Cassazione Penale 13008 del 28.03.2024
3 aprile 2024










