GiurisprudenzaCassazioneCompetenza territoriale nella frode informatica

Competenza territoriale nella frode informatica

Nella sentenza in commento, la Suprema Corte affronta l’interessante questione inerente la competenza territoriale in ipotesi di frode informatica, che si configura quando il soggetto agente, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

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Il Tribunale di Trieste rigettava l’istanza di riesame proposta dall’imputato avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP, relativamente a somma di denaro, quale profitto del delitto di truffa di cui all’art. 640 ter cod. pen., consistita nel farsi accreditare, previa sottrazione dei dati personali di soggetti infradiciottenni, quale fittizio fornitore di libri, la somma pari all’importo del bonus cultura rimborsati da Consap.

Avverso detto provvedimento ricorre per cassazione l’indagato, il quale subisce il rigetto della Corte.

L’ordinanza impugnata condividendo la ricostruzione del GIP, ha ritenuto sussistente il fumus del delitto di frode informatica di cui all’art. 640 ter cod. pen., e il periculum in mora.

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In relazione alla questione della competenza per territorio, il Tribunale del riesame di Trieste ha dato applicazione ai principi di diritto affermati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui il delitto di frode informatica come la truffa si consuma nel luogo in cui l’autore del reato consegue l’ingiusto profitto.

La Corte ha precisato che il delitto di frode informatica di cui all’art. 640- ter cod. pen. ha la medesima struttura ed i medesimi elementi costitutivi della truffa, dalla quale si differenzia solamente perché l’attività fraudolenta dell’agente investe non la persona, di cui Metta l’induzione in errore, bensì il sistema informatico di pertinenza di quest’ultima attraverso la sua manipolazione, onde, come la truffa, si consuma nel momento e nel luogo in cui l’agente consegue l’ingiusto profitto con correlativo danno patrimoniale altrui. (Sez. 2, n. 10354 del 05/02/2020, Rv. 278518; Sez. 1,n. 36359 del 20/05/2016, Rv. 268252).

Posta questa premessa muovendo dalla contestazione, su cui si deve misurare lo scrutinio in punto di competenza ratione loci, il Tribunale ha dato esatto conto del luogo in cui, date le modalità attraverso le quali si è avuta la disposizione patrimoniale, si è consumato il reato.

In particolare, trattandosi di operazione di accreditamento della somma mediante bonifico bancario, si è ritenuto che il luogo di riscossione della somma fosse intimamente connesso con il luogo in cui il destinatario ha aperto il conto corrente trattandosi di elementi sul piano effettuale, legati da una relazione di stretta simmetria, rispetto al profitto perseguito e conseguito dall’agente, a nulla rilevando, il luogo nel quale la ditta del ricorrente aveva la sede legale ed era operativa (Sez. F, n. 37400 del 30/08/2016, Rv. 268011).

Cassazione penale n. 15440 del 15 aprile 2024

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