La Corte di Cassazione Penale ha ribadito il principio, in tema di peculato , secondo cui il reato di configura anche con riferimento a cose il cui commercio è vietato.
Alcuni militari venivano dichiarati responsabili, tra l’altro, del reato di peculato consistito nell’essersi impossessati di due dosi di cocaina oggetto di sequestro.
Ricorre la difesa sostenendo la non configurabilità del reato tenuto conto che non vi sarebbe stata nessuna conseguenza di natura economica per la Pubblica Amministrazione posto che si trattava di beni che non potevano essere ceduti.
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La Cassazione ha dichiarato tale motivo inammissibile ricordando che, secondo consolidato indirizzo giurisprudenziale, il peculato si consuma nel momento in cui ha luogo l’appropriazione della res o del danaro da parte dell’agente, la quale, anche quando non arreca, per qualsiasi motivo, danno patrimoniale alla P.A., è comunque lesiva dell’ulteriore interesse tutelato dall’art. 314 cod. pen. che si identifica nella legalità, imparzialità e buon andamento del suo operato (Sez. U, n. 38691 del 25/06/2009, Caruso, Rv. 244190).
Nella medesima prospettiva ermeneutica, inoltre, si è affermato (Sez. 6, n. 12611 del 25/02/2010, Freschi, Rv. 246735) che non può essere un atto consapevolmente illecito (quale la mancata formale redazione di un verbale di sequestro) a vanificare o dissolvere una situazione di fatto che si è già compiutamente realizzata, con l’apprensione della sostanza stupefacente da parte della Polizia giudiziaria, ciò che appunto determina immediatamente il possesso dell’amministrazione, il quale a sua volta impone la successiva gestione del bene secondo le pertinenti disposizioni normative del caso.
Ciò che rileva è unicamente il fatto che quella sostanza, una volta sottoposta a sequestro, doveva rimanere nella sfera di esclusiva disponibilità dell’Amministrazione fino al momento in cui, esperiti gli accertamenti ed effettuate le valutazioni di legge, ne fosse stata ritualmente disposta la distruzione (Sez. 6, n. 30141 del 04/06/2015, Zanetti, Rv. 265745).
Ne deriva, in relazione al caso in esame, che integra il delitto di peculato anche l’appropriazione di cose il cui commercio è vietato.
Cassazione Penale 13049 del 28.03.2024
5 aprile 2024










