Diffamazione a mezzo stampa : percezione del lettore

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Recensiamo la sentenza della Corte di Cassazione in tema di diffamazione a mezzo stampa con riferimento alla percezione del lettore medio e a quella del telespettatore medio .

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La Cassazione ha innanzitutto ricordato che, in tema di delitti contro l’onore, costituisce legittimo esercizio del diritto di critica politica la diffusione, con mezzo di pubblicità, di giudizi negativi circa condotte poste in essere da amministratori pubblici, purché la critica prenda spunto da una notizia vera, si connoti di pubblico interesse e non trascenda in un attacco personale (cfr. Sez. 5, n. 4530 del 10/11/2022, Alloro, Rv. 283964; Sez. 5, n. 31263 del 14/09/2020, Capozza, Rv. 279909; Sez. 5, Sentenza n. 41767 del 21/07/2009, Z., Rv. 245430).

Con riferimento alla diffamazione a mezzo stampa, la giurisprudenza di legittimità ammette che il reato possa configurarsi anche quando il contesto della pubblicazione sia tale da determinare il mutamento del significato di una o più frasi altrimenti non diffamatorie (Sez. 5, n. 9839 del 26 marzo 1998, Scalfari, RV. 211527).

Nel valutare il possibile mutamento di significato, però, bisogna far riferimento al “lettore medio”, ossia a colui che non si fermi alla mera lettura del titolo e ad uno sguardo alle foto (lettore cd. “frettoloso”), ma esamini, senza particolare sforzo o arguzia, il testo dell’articolo e tutti gli altri elementi che concorrono a delineare il contesto della pubblicazione (Sez. 5, n. 10967 del 14/11/2019, Mauro, Rv. 278790; Sez. 5, n. 503 del 13/10/2022, Mattioni, n.m.).

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Il reato, dunque, può ritenersi integrato solo quando l’oggettivo significato non diffamatorio della frase, per il contesto nel quale viene inserita, possa sfuggire alla perspicacia e alla capacità del “lettore medio”.

Ritiene la Suprema Corte che l’esposto orientamento giurisprudenziale possa trovare applicazione anche con riferimento alle trasmissioni televisive, ancor più nei casi, come quello in esame, in cui si tratti di programmi di approfondimento, realizzati attraverso l’intervento di giornalisti

Non sussiste, invero, alcuna ragione per differenziare significativamente la posizione del giornalista che scrive l’articolo sul giornale da quello che partecipa a un programma televisivo di approfondimento.

Come nel valutare il possibile “mutamento” di significato di frasi pubblicate sulla stampa bisogna far riferimento al “lettore medio”, così, nell’effettuare l’analoga valutazione con riferimento alle frasi che il giornalista pronuncia nel corso di un programma televisivo, bisogna far riferimento alla perspicacia e alla capacità del “telespettatore medio”.

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Il Procuratore generale, nella sua requisitoria, ha sostenuto che andrebbe valutata diversamente la posizione del telespettatore, che, per le particolarità del mezzo di comunicazione, potrebbe essere indotto a cambiare velocemente il canale e ascoltare solo una parte della trasmissione.

Nel caso del telespettatore, pertanto, andrebbe escluso il riferimento a parametri medi.

Tale esclusione, per la Cassazione, non appare giustificata.

Invero, come il telespettatore può cambiare velocemente il canale e ascoltare solo una parte della trasmissione, così il lettore può girare velocemente la pagina, limitandosi a leggere solo il titolo o il sottotitolo dell’articolo, senza approfondirne il testo.

E la diversa attenzione che si può prestare all’uno o all’altro mezzo di informazione potrebbe, al massimo, giustificare solo una diversa delineatura dei parametri medi di riferimento.

Le ragioni poste a fondamento dell’orientamento giurisprudenziale formatosi con riferimento alla diffamazione a mezzo stampa sussistono anche per la diffamazione realizzata attraverso il mezzo televisivo.

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Si deve tenere presente che la questione attiene a frasi e notizie che – poste al di fuori del contesto in cui sono pronunciate – hanno un significato non diffamatorio e costituiscono espressione della libertà di manifestazione del pensiero.

Con specifico riferimento alla diffamazione a mezzo stampa, la Corte ha ritenuto che tale tipo di notizie, sebbene non abbiano un oggettivo significato lesivo dell’altrui reputazione, possano assumere penale rilevanza per il particolare contesto nel quale sono pubblicate, con conseguente limitazione della libertà di manifestare il pensiero.

Tale diversa rilevanza, però, può essere riconosciuta solo quando il significato non diffamatorio della notizia non sia percepibile dal “lettore medio”.

Si deve, dunque, fare riferimento alla pervicacia e alla capacità di discernimento della “persona media” che utilizzi quel mezzo di informazione.

Appare del tutto coerente – trattandosi sempre di notizie che solo per il particolare contesto nel quale sono inserite potrebbero assumere un significato diffamatorio – estendere quel parametro di riferimento anche agli altri mezzi di informazione.

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Nel caso in esame, trattandosi di notizie diffuse attraverso una trasmissione televisiva, appare giustificato fare riferimento alla “persona media” che segua i programmi televisivi.

Come per le notizie pubblicate a mezzo stampa si ritiene giustificato fare riferimento alla pervicacia e alla capacità di discernimento del “lettore medio”, che non si fermi alla lettura del titolo e allo sguardo delle foto, ma esamini, senza sforzo o arguzia, il testo dell’articolo e di tutti gli altri elementi che concorrono a delineare il contesto della pubblicazione, analogamente, con riferimento alle notizie trasmesse con il mezzo televisivo, si deve fare riferimento alla pervicacia e alla capacità di discernimento della “persona media” che segua quel particolare mezzo di informazione, che non si fermi ad ascoltare solo il titolo del programma televisivo o una parte della notizia per poi cambiare canale, ma che, senza un particolare sforzo di attenzione, ascolti l’intervento del giornalista nella sua interezza.

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Ebbene, nel caso in esame, deve essere escluso che l’oggettivo significato non diffamatorio delle frasi pronunciate dal giornalista possa essere sfuggito al “telespettatore medio”.

Infatti, come detto, in primo luogo, il “contesto” non era quello di una trasmissione in cui si discuteva esclusivamente di fatti di corruzione, atteso che non solo l’imputato ma anche gli altri giornalisti intervenuti avevano spostato l’oggetto della discussione anche e soprattutto sul piano dell’etica e dell’opportunità politica.

Ascoltando l’intero intervento, inoltre, emergeva in maniera chiara la natura politica delle sue critiche.

Cassazione Penale 13017 del 28.03.2024

4 aprile 2024

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