Notifica a mezzo pec di atti estranei a un giudizio a un avvocato

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Nella sentenza in commento la Cassazione affronta il tema della notifica a mezzo pec a un avvocato di atti estranei a un giudizio .

Lavoratore proponeva appello avverso sentenza del Tribunale di Roma che respingeva domanda avente ad oggetto richiesta di differenze retributive.

L’atto di appello non veniva notificato, perché nelle more del giudizio il legale rappresentante della società era deceduto senza essere sostituito da altro organo, chiedeva la nomina di un curatore speciale ex art. 78 cpc, poi individuato nella persona di avvocato del Foro di Roma.

La Corte territoriale concedeva all’appellante termine per rinotificare l’atto di gravame alla società in persona del curatore speciale: notifica a mezzo pec che veniva effettuato all’indirizzo pec estratto dal registro del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma.

La società non si costituiva e la Corte territoriale dichiarava estinto il giudizio ex art. 307 cpc.

A fondamento della decisione i giudici di seconde cure rilevavano che:

a) la notifica a mezzo pec era nulla perché eseguita presso l’indirizzo pec del Registro del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma che non era ricompreso tra i pubblici elenchi utilizzabili al fine secondo la legge n. 53/1994;

b) non erano invocabili i principi di cui alla sentenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione n. 23620/2018 che riguardavano le notifiche a mezzo pec eseguite al procuratore della parte costituita in giudizio e non la figura del curatore speciale che rappresentava un ufficio di diritto privato

Avverso la sentenza il lavoratore proponeva ricorso per cassazione.

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Orbene, la questione di diritto che si pone è quella di accertare se l’indirizzo pec di un avvocato, inserito nel Registro dell’Ordine professionale degli Avvocati, sia anche valido ai fini di eventuali notifiche al professionista di atti che non lo vedono quale procuratore costituito di una parte processuale nell’ambito del giudizio cui la notifica si riferisce.

In altri termini, deve valutarsi se l’indirizzo pec di un avvocato del Registro dell’Ordine professionale sia automaticamente legittimo, in quanto inserito nei registri IN-PEC e Re.G.Ind.E., anche per atti estranei alla sua costituzione in un giudizio quale procuratore.

La questione deve essere affrontata, con particolare riguardo al caso in esame, in relazione a due profili: il primo, certamente, relativo alla validità della notifica presso l’indirizzo pec del Registro del Consiglio dell’Ordine; il secondo concernente la natura dell’atto notificato in considerazione dell’incarico assegnato all’Avvocato.

Con riguardo al primo, non vietando la normativa ratione temporis vigente la notifica di atti riguardanti un contenzioso estraneo alla nomina di procuratore costituito (le cui diverse modalità sono state disposte solo dal 2023), deve ritenersi, anche in ossequio al principio di tassatività delle nullità processuali, che non vi era, all’epoca dei fatti, alcun impedimento processuale in ordine alla possibilità di notifica, dei già menzionati atti cd. estranei, via pec all’indirizzo del professionista inserito nel Registro del Consiglio dell’Ordine di appartenenza.

I registri IN – PEC e Re.G.Ind.E. sono pubblici elenchi dai quali poter estrarre l’indirizzo pec del destinatario della notifica, di talché la notifica presso questi indirizzi era sempre valida a prescindere dal contenuto dell’atto che fosse o meno riferibile all’attività di procuratore costituito in giudizio.

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Con riferimento al secondo profilo, deve sottolinearsi che l’incarico conferito ex art. 78 cpc, definito dalla Corte territoriale come ufficio privato, è in realtà finalizzato ad individuare un curatore speciale ad processum, la cui nomina (in ipotesi di persona giuridica priva di legale rappresentante) è diretta appunto a superare l’empasse costituito da siffatta assenza (Cass. n. 10754/2019), e che resta in carica finché non viene meno la situazione contingente che ha reso necessaria la nomina stessa (Cass. n. 30253/2017).

In siffatta ipotesi, pertanto, non venendo in rilievo profili di tutela della privacy in quanto si tratta di incarico conferito dall’Autorità giudiziaria connesso alla professione di avvocato svolto dalla nominata, alcuna preclusione ostativa, in relazione agli aspetti della natura privatistica dell’incarico e del contenuto degli atti, può rilevarsi in ordine alla notifica effettuata alla professionista presso l’indirizzo pec presente nel Registro del Consiglio dell’Ordine di appartenenza.

Alla stregua di quanto esposto il secondo motivo deve essere accolto in quanto la notifica effettuata all’Avvocato presso il suo indirizzo inserito nel Registro del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma era da considerarsi valida.

Cassazione n. 88685 del 02 aprile 2024

16 aprile 2024

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