Prova scientifica : partecipazione alle operazioni peritali

0
1045

Recensiamo la sentenza della Corte di Cassazione Penale in tema di prova scientifica e di partecipazione alle operazioni peritali .

*

La difesa aveva eccepito che dopo i primi due incontri nei quali si era articolata la prima fase del lavoro peritale, il consulente di parte e la difesa non avevano ricevuto alcun avviso, circa la data fissata per il prosieguo delle operazioni peritali.

La Corte territoriale, facendo proprie le argomentazioni spese dalla Corte di primo grado, ha sottolineato come il consulente della difesa avesse acconsentito alla prosecuzione delle operazioni in sua assenza.

L’assenza di successive comunicazioni, pertanto, non integrava alcuna nullità, dato che il consulente era stato regolarmente posto nelle condizioni di partecipare alle operazioni stesse.

La Corte distrettuale, però, secondo la difesa, non aveva spiegato la ragione degli avvisi dati, nelle precedenti occasioni, ai consulenti.

Risultavano, quindi, violati i diritti della difesa, che postulano che i consulenti tecnici di quest’ultima siano messi sempre nelle condizioni di partecipare alle operazioni peritali e interloquire in ordine allo svolgimento delle stesse.

*

La Cassazione ha respinto il ricorso evidenziando che era un dato acquisito agli atti che i consulenti delle parti siano stati entrambi presenti, al momento dell’inizio delle operazioni peritali.

Tali operazioni sono proseguite un altro giorno allorquando era presente il consulente del Pubblico ministero, ma non quello della difesa.

Il difensore, però, aveva previamente dato il proprio assenso alla prosecuzione delle operazioni, pure in sua assenza per cui non vi era stata una violazione al diritto di partecipazione alle operazioni peritali .

Secondo la Suprema Corte, in tema di perizia, il diritto riconosciuto ai difensori ed ai consulenti tecnici di parte, di ricevere notizia in ordine al giorno, all’ora e al luogo stabiliti per lo svolgimento delle operazioni peritali, in vista della possibilità di presenziare alle stesse, deve ritenersi soddisfatto attraverso la sola comunicazione attinente al momento iniziale delle operazioni stesse.

Non può ipotizzarsi, quindi, alcuna nullità laddove – una volta che sia stato regolarmente trasmesso l’avviso, inerente all’avvio delle operazioni peritali – non vengano effettuate ulteriori comunicazioni, relativamente al giorno e all’ora fissati, per l’eventuale prosieguo delle operazioni.

Grava in tal caso sui difensori, infatti, lo specifico onere di procurarsi le informazioni occorrenti.

L’obbligo di dare notizia, senza l’adozione di formalità alcuna, dell’eventuale prosieguo in altro giorno delle operazioni peritali, peraltro, è sancito esclusivamente con riferimento alle parti presenti al momento iniziale di tali attività.

Non è integrata alcuna nullità, pertanto, nel caso in cui tale comunicazione non venga inoltrata a soggetti che, in tale momento, non erano presenti (Sez. 4, n. 18484 del 18/04/2008, Baioli, Rv. 240176; Sez. 5, n. 25403 del 15/02/2013, Savona, Rv. 256319; Sez. 5, n. 36152 del 20/04/2019, Barone, Rv. 277529).

*

Nel caso specifico, non si è verificata alcuna ipotesi di nullità.

Secondo quanto chiarito dalla Corte di primo grado con affermazione condivisa dalla Corte di assise di appello e, infine, non aggredita dalla doglianza difensiva, gli avvisi inerenti al momento iniziale delle operazioni peritali erano stati regolarmente rimessi alle parti, tanto che, al primo incontro, queste ultime furono tutte presenti con i rispettivi consulenti tecnici.

La data fissata per il prosieguo delle attività, era nota a tutti ma, in tale data, non furono presenti né la difesa, né il consulente della stessa.

La Corte afferma esser stato espresso, dalla difesa, il consenso alla prosecuzione dei lavori, nonostante la propria assenza.

Il dato di fatto oggettivo e veramente dirimente, però, è rappresentato dal fatto che né la difesa, né il consulente tecnico di questa, sebbene regolarmente edotti, furono presenti alle operazioni svoltesi successivamente.

Alcuna comunicazione doveva esser loro rimessa, pertanto, in vista di un rinvio ad altro giorno delle operazioni peritali.

Cassazione Penale 13991 del 5.04.2024

18 aprile 2024

Segui e condividi i nostri contenuti anche sui social network...