Sequestro di dispositivi informatici e principio di proporzionalità

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La sentenza della Corte di Cassazione Penale attiene a un caso di sequestro di dispositivi informatici e di applicazione del principio di proporzionalità .

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Il caso riguarda un procedimento cautelare scaturito a seguito di un provvedimento di sequestro di dispositivi informatici  nell’ambito di un’indagine per furto di carte di credito a danno di turisti stranieri ed utilizzate indebitamente presso un esercizio commerciale di cui è titolare un soggetto cui già in passato era stata revocata la concessione del servizio POS per una contestata frode.

Secondo la ricostruzione riproposta dai giudici del riesame, era altresì emerso che presso il terminale POS dell’esercizio sarebbero state effettuate 17 operazioni contestate dagli istituti bancari emittenti le carte di credito, per un totale di 43.250,00 euro e che le medesime carte di credito erano state indebitamente utilizzate presso altri esercizi commerciali.

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L’interessato proponeva riesame fondato su asserita carenza di motivazione del provvedimento di sequestro di dispositivi informatici e sulla “sproporzione” del provvedimento (in quanto avente ad oggetto i telefoni cellulari e, pertanto, l’intero supporto informatico) rispetto alle esigenze investigative che avrebbero dovuto comportare una preventiva selezione dei dati comunicativi reputati necessari a fini investigativi.

Il Tribunale giudicava infondato il rilievo difensivo sostenendo che il provvedimento di perquisizione e sequestro di dispositivi informatici adottato dal PM fosse sorretto da una motivazione adeguata in ordine alla necessità di apprensione dei supporti informatici e sugli atti di indagine che si rendevano necessari poiché

“… nel decreto impugnato viene specificato che il sequestro dei telefoni cellulari ha il precipuo fine di accertare se sugli stessi sono presenti conversazioni attraverso cui ricostruire le modalità di reperimento delle carte di credito indebitamente utilizzate presso gli eserciti commerciali predetti, onde consentire, tra l’altro, l’identificazione degli autori dei furti”.

I giudici del riesame hanno inoltre sottolineato che il brevissimo lasso di tempo intercorso tra il furto e l’utilizzo delle carte lasciava pensare ad un previo contatto con i titolari degli esercizi commerciali e che, proprio sulla scorta di questo dato, il decreto aveva evidenziato l’esigenza di acquisire i telefoni cellulari degli indagati essendo “… assolutamente verosimile che gli autori del furto abbiano previamente contattato i gestori degli esercizi commerciali ove sono stati effettuati i pagamenti, onde assicurarsi la loro complicità …” aggiungendo che “… analoga esigenza sussiste anche in relazione ai telefoni cellulari dei destinatari dei bonifici effettuati che sono stati verosimilmente avvisati delle disposizioni emesse in loro favore lo stesso giorno in cui sono stati effettuati i pagamenti con le carte di credito trafugate”.

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La Cassazione ha ritenuto infondato il ricorso.

Il PM, infatti, nel disporre la perquisizione ed ordinare il sequestro dei telefoni cellulari degli indagati aveva specificamente individuato la necessità di verificare la presenza di “… tracce di conversazioni volte a ricostruire le modalità di reperimento delle carte di credito di provenienza illecita e identificare gli autori dei furti, avvenuti in data e ora immediatamente antecedenti alle transazioni delle carte di credito presso l’attività commerciale riconducibile all’indagato”.

In tal modo, dunque, il PM ha previamente delimitato l’ambito della ricerca da eseguirsi sui telefoni cellulari acquisiti in sede di perquisizione e sequestro e che, pertanto, aveva ad oggetto i dati comunicativi temporalmente vicini all’utilizzo (pacificamente) indebito delle carte di credito provento di furto in danno di cittadini stranieri.

Tanto era sufficiente per legittimare la apprensione dei dati risultando sostanzialmente irrilevante la loro qualificazione in termini di “corrispondenza”, alla luce dell’arresto della Corte Costituzionale del 2023 che, tuttavia, se ha indubbiamente affermato un principio su cui la giurisprudenza dovrà soffermarsi, lo ha fatto risolvendo un conflitto tra poteri dello Stato e, in particolare, affermando che anche la messaggistica “salvata” su apparati informatici deve essere considerata “corrispondenza” e soggetta, perciò, alle guarentigie previste dall’art. 68 della Costituzione per i componenti del Parlamento.

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D’altra parte, le disposizioni codicistiche dettate in materia di sequestro di corrispondenza hanno riguardo, com’è facile rendersi conto dalla stessa collocazione della norma di cui all’art. 254 c.p.p., ai sequestri eseguiti presso terzi ovvero presso “… coloro che forniscono servizi postali, telegrafici, telematico o di telecomunicazioni …” dettando specifiche previsioni e stabilendo precise modalità operative.

Non è un caso che, nel 2008, con l’inserimento dell’art. 254-bis c.p.p., siano state inserite disposizioni analoghe con riguardo alla ipotesi di “sequestro di dati informatici presso fornitori di servizi informatici, telematici e di telecomunicazioni”.

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Quanto al sequestro nei confronti dell’indagato, la norma di riferimento è quella di cui al comma 1-bis dell’art. 247 c.p.p. che si limita a richiedere l’adozione di misure idonee ad assicurare la genuinità dei dati originali impedendone l’alterazione.

In merito, si segnala la sentenza della Cassazione Penale n.38909 del 10/06/2021, in cui la Corte ha chiarito che l’estrazione di dati archiviati in un supporto informatico, quale è la memoria di un telefono cellulare, non costituisce accertamento tecnico irripetibile, e ciò neppure dopo l’entrata in vigore della legge 18 marzo 2008, n. 48, che ha introdotto unicamente l’obbligo di adottare modalità acquisitive idonee a garantire la conformità dei dati informatici acquisiti a quelli originali, con la conseguenza che né la mancata adozione di tali modalità, né, a monte, la mancata interlocuzione delle parti al riguardo comportano l’inutilizzabilità dei risultati probatori acquisiti, ferma la necessità di valutare, in concreto, la sussistenza di eventuali alterazioni dei dati originali e la corrispondenza ad essi di quelli estratti.

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Prosegue la Suprema Corte precisando che l’esigenza rappresentata dalla difesa di assicurare la “proporzionalità” tra il provvedimento adottato e le esigenze investigative riguarda non già l’apprensione dello strumento informatico che funge da “contenitore” dei dati quanto, piuttosto, il novero di questi ultimo che deve essere già previamente delimitato al fine di evitare che il sequestro e la successiva perquisizione informatica si risolvano in iniziative meramente esplorative.

La stessa giurisprudenza richiamata dalla difesa (cfr., in particolare, Sez. 6 -, n. 6623 del 09/12/2020 Cc. – dep. 19/02/2021 – Pessotto, Rv. 280838 – 01) ha spiegato che il sequestro del dispositivo in luogo della estrazione immediata dei dati non è di per sé illegittimo, avendo avuto tuttavia cura di ribadire che il vincolo risulta soltanto strumentale rispetto all’acquisizione mirata di dati in esso contenuti “… risultando altrimenti di per sé privo di giustificazione, non potendosi procedere ad un’acquisizione di carattere meramente esplorativo”.

Con la conseguenza per cui il vincolo deve essere commisurato all’esigenza di procedere alla estrapolazione dei dati di interesse alla luce di un criterio di selezione previamente individuato.

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Nel caso in esame, la siffatta preventiva selezione dei dati da acquisire risulta in realtà sufficientemente operata nel decreto di perquisizione e sequestro laddove il PM aveva indicato le comunicazioni intercorse nelle date prossime al furto ed all’indebito utilizzo delle carte di credito.

Corretta, perciò, la diagnosi operata dal Tribunale sulla legittimità del provvedimento “genetico” laddove eventuali ritardi nella attività di estrazione dei dati rilevanti e correlativa restituzione del supporto possono rilevare in un momento successivo, in sede di istanza di restituzione.

Nella sentenza Cassazione Penale n. 17604 del 23/03/2023 la Corte ha spiegato che in tema di sequestro probatorio avente ad oggetto dispositivi informatici o telematici, la finalizzazione dell’ablazione del supporto alla sua successiva analisi, strumentale all’identificazione e all’estrazione dei dati rilevanti per le indagini, implica che la protrazione del vincolo, nel rispetto dei principi di proporzionalità e di adeguatezza, debba essere limitata al tempo necessario all’espletamento delle operazioni tecniche, dovendosi, tuttavia, valutare la sua ragionevole durata in rapporto alle difficoltà tecniche di apprensione dei dati, da ritenersi accresciute nel caso di mancata collaborazione dell’indagato che non fornisca le chiavi di accesso alle banche dati contenute nei supporti sequestrati.

Cassazione Penale 13577 del 3.04.2024

10 aprile 2024

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