Nell’interessante sentenza commentata la Cassazione analizza un caso di subornazione di testimone tramite messaggio whatsapp , determinando la configurazione del contesto comunicativo e la determinazione – anche nella tempistica – della condotta illecita.
La Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Sciacca , con cui l’imputato è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all’art. 377, comma 3, cod. pen. – subornazione di testimone .
Secondo il conforme accertamento dei fatti, riportato nelle sentenze di merito, l’imputato aveva usato minaccia nei confronti di testimone nel procedimento dinanzi al giudice del lavoro, spedendogli tramite il sistema whatsapp un messaggio contenente la dicitura “104 legge”, indicante l’intento di farlo diventare invalido, e ciò in vista della deposizione testimoniale che avrebbe dovuto rendere la stessa mattina in una causa di lavoro contro il fratello dell’imputato.
Il ricorso promosso in Cassazione è stato rigettato.
La Corte di appello ha ritenuto che il messaggio, inviato dall’imputato tramite whatsapp al testimone in vista della sua deposizione testimoniale, contenente la dicitura “104 legge”, fosse idoneo a minacciare, indicando l’intento di fare diventare invalido il teste.
Con il ricorso il ricorrente ha contestato tale significato senza, però, indicare specificamente le ragioni del dedotto “scollegamento abnorme della frase sia dal significato intrinseco delle parole che dal comune senso del linguaggio”.
Di contro, deve rilevarsi che la valutazione della Corte territoriale non presta il fianco a censure.
La Corte (Sez. 5, n. 13912 del 25/02/2015, Ascone, Rv. 263270 – 01; Sez. 5, n. 492 del 25/01/2000, Alessio, Rv. 216042 – 01), difatti, ha già avuto modo di precisare che, quando il giudizio penale richieda l’interpretazione di fatti comunicativi, le regole del linguaggio e della comunicazione costituiscono il criterio di inferenza (premessa maggiore) che, muovendo dal testo della comunicazione (premessa minore), consente di pervenire alla conclusione interpretativa, sicché le valutazioni del giudice del merito in proposito sono censurabili solo quando si fondino su criteri interpretativi inaccettabili ovvero applichino in modo non corretto tali criteri.
La stessa individuazione del contesto comunicativo, che contribuisce a definire il significato di un’affermazione, invero, comporta una selezione dei fatti e delle situazioni rilevanti, che è propria del giudizio di merito.
Nel caso in esame, posto che i vizi della motivazione rilevanti in sede di legittimità sono solo quelli evidenti di manifesta illogicità o contraddittorietà, non può certo dirsi che la Corte di appello, tenuto conto anche del contesto in cui la frase è stata pronunciata, abbia utilizzato criteri interpretativi inaccettabili o li abbia applicati in modo scorretto.
Deve poi aggiungersi che non può giovare al ricorrente l’assunto secondo cui il teste aveva letto il messaggio dopo avere già reso la testimonianza.
Ciò in quanto il delitto di intralcio alla giustizia, per la cui configurabilità è richiesta la priorità dell’assunzione della qualifica di testimone rispetto alla messa in atto della condotta illecita, ricorre anche nell’ipotesi in cui tale condotta sia posta in essere nei confronti di colui che abbia già reso la propria deposizione, in quanto la qualità di teste cessa nel momento in cui il processo esaurisce definitivamente il suo corso e non nel momento in cui ha termine la deposizione, ben potendo il teste già sentito essere ulteriormente escusso nella stessa fase ovvero in quella successiva del procedimento (cfr. Sez. 6, n. 45002 del 6/07/2018, Labate, Rv. 274222 – 01; Sez. 6, n. 15789 dell18/03/2005, Brisighelli, Rv. 232260 – 01).
Cassazione penale n. 15657 del 16 aprile 2024
23 aprile 2024










