Dichiarazione di ricusazione : termini e decadenze

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Recensiamo un caso in cui la Corte di Cassazione penale è stata chiamata a pronunciarsi in tema di dichiarazione di ricusazione e relativi termini e decadenze.

La Corte d’appello respingeva la richiesta di ricusazione proposta nei confronti del GUP.

Avverso tale ordinanza il difensore ha proposto ricorso premettendo che all’udienza si era provveduto ad invitare il giudice per l’udienza preliminare ad astenersi nell’ambito del giudizio abbreviato in corso, avendo lo stesso giudice celebrato l’udienza preliminare ed avere emesso decreto che dispone il giudizio per gli imputati, dei quali alcuni rispondevano dei reati associativi ed i restanti di reati fine legati alle associazioni o reati aggravati dall’agevolazione mafiosa o reati scopo dell’associazione dedita al narcotraffico.

Sempre nella stessa udienza la difesa aveva invitato il giudice all’astensione sulla scorta di due pronunce della Corte Costituzionale (sentenze n. 224 del 2001 e n. 335 del 2002) e della novella legislativa di cui al D.Lgs. n.150/22, che aveva introdotto, per l’udienza preliminare, il principio “della ragionevole previsione di condanna dell’imputato”, attraverso il quale si attribuiva al giudice dell’udienza preliminare un ruolo dinamico e prognostico.

Dopo aver invitato il giudice all’astensione, la difesa aveva chiesto il rilascio della procura speciale agli imputati al fine di ricusare il giudice, allegando all’istanza di ricusazione procura speciale per gli imputati (liberi) e, contestualmente, aveva comunicato in udienza al giudice la volontà di ricusarlo.

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Il ricorso è stato ritenuto inammissibile.

La Suprema Corte ha richiamata la consolidata giurisprudenza che esclude che il difensore possa “attendere” l’esito della procedura di astensione prima di presentare la dichiarazione di ricusazione (v. tra le altre Sez. 6, n. 49080 del 03/12/2013, Pagnotta, Rv. 258364; Sez. 5, n. 33422 del 26/06/2008, Scaramucci, Rv. 241385; Sez. 2, n. 9166 del 19/02/2008, Farruggio, Rv. 239553; Sez. 4, n. 2057 del 29/08/1996, Costa, Rv. 206105), in quanto il termine per la dichiarazione di ricusazione decorre autonomamente, e non è collegato all’esito negativo di una eventuale sollecitazione all’astensione rivolta al giudice che versi nella pretesa situazione di incompatibilità (affermare il contrario comporterebbe la conseguenza che il difensore possa presentare in qualsiasi momento una richiesta di invito alla astensione del giudice per essere, in caso di mancato accoglimento dell’invito, rimesso in termini per presentare istanza di ricusazione, in violazione del termine previsto dall’art. 38 comma 1 cod .proc. pen.).

Inoltre, la parte ha l’onere di formulare la dichiarazione di ricusazione prima del termine dell’udienza, con esplicita riserva di formalizzare tale dichiarazione nel termine di tre giorni previsto dall’art. 38, comma secondo, cod. proc. pen., non potendo essere imposto alla parte di abbandonare l’udienza per presentare la dichiarazione di ricusazione, con i relativi documenti, nella cancelleria competente”(così tSez.U., n. 36847 del 26/06/2014, Della Gatta, Rv. 260096 – 01).

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Nel caso in esame, dalla lettura del verbale di udienza allegato al ricorso, risulta che non vi è mai stata una esplicita formulazione della dichiarazione di ricusazione, in quanto i difensori si sono limitati a farsi rilasciare procura speciale per la richiesta di ricusazione, che però non hanno presentato entro il termine dell’udienza ma, come rilevato dalla Corte di appello nell’ordinanza impugnata, soltanto successivamente a mezzo PEC in cancelleria, senza alcuna anticipazione formale prima della chiusura del verbale dell’udienza nel corso della quale la causa della ricusazione sarebbe insorta.

Cassazione Penale 19165 del 15.05.2024

23 maggio 2024

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