Recensiamo la sentenza della Corte di Cassazione penale in tema di differenza tra truffa e frode informatica .
In tema di differenza tra truffa e e frode informatica , la Corte di Cassazione ha affermato che
“è configurabile il delitto di truffa nel caso in cui il danno della vittima si realizzi per effetto di un suo comportamento omissivo, determinato dalla condotta ingannevole dell’imputato. (Fattispecie in cui l’investitore, ingannato dalla rappresentazione prospettatagli dal dipendente dell’istituto di credito attraverso l’elaborazione di documentazione contabile artificiosamente creata per celare le perdite, proseguiva nella gestione finanziaria in perdita dei propri investimenti)” (Sez. 5, n. 33796 del 11/05/2023, Morandi, Rv. 285199)”.
Correttamente, pertanto, la Corte di appello ha dato rilievo al comportamento omissivo da parte dei correntisti, che hanno proseguito nell’affidamento dei propri soldi alla gestione della ricorrente, malgrado gli artifici e raggiri posti in essere dalla stessa (manomissione degli indirizzi di residenza e conseguente mancata informazione sullo stato dei conti correnti).
Di converso, secondo la Cassazione, non può ritenere che il reato avrebbe dovuto essere qualificato quale frode informatica, in quanto
“il delitto di frode informatica di cui all’art. 640-ter cod. pen. ha la medesima struttura ed i medesimi elementi costitutivi della truffa, dalla quale si differenzia solamente perché l’attività fraudolenta dell’agente investe non la persona, di cui difetta l’induzione in errore, bensì il sistema informatico di pertinenza di quest’ultima attraverso la sua manipolazione”.
Nel caso in esame, come correttamente osservato dalla Corte di appello, non vi è stata alcuna manipolazione o alterazione dei dati informatici, visto che l’imputato si è limitata ad utilizzare lo strumento informatico (il terminale della banca lasciato acceso dai cassieri) per mettere in atto le truffe.
Cassazione Penale 19142 del 15.05.2024
24 maggio 2024










