Inutilizzabilità delle intercettazioni con il difensore : la verifica del mandato

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Nell’ambito di un ricorso cautelare avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame, viene sollevato il tema dell’ inutilizzabilità delle intercettazioni con il difensore .

I ricorrenti deducono l’ inutilizzabilità delle intercettazioni con il difensore cioè svolte a carico di un avvocato sottolineando come il Tribunale del riesame avrebbe omesso di valutare la documentazione attestante l’assunzione della veste di difensore, in alcuni casi anche in epoca precedente o successiva rispetto alle conversazioni, violando il principio secondo cui sono inutilizzabili le intercettazioni svolte nell’ambito dello svolgimento dell’attività defensionale, anche se non formalizzata con il rilascio di apposito mandato.

In particolare, assumono che il contenuto delle intercettazioni sarebbe stato sempre stato strettamente inerente allo svolgimento dell’attività difensiva, né risultava la violazione del segreto istruttorio, posto che l’avvocato interessato anche quando aveva divulgato informazioni emerse in altri procedimenti, si era sempre limitato ad avvalersi di atti non più coperti da segreto.

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Il ricorso è stato ritenuto fondato.

La Cassazione ha richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale in tema di inutilizzabilità delle intercettazioni con il difensore secondo cui il divieto di utilizzazione delle conversazioni intercettate tra il difensore e l’assistito sussiste ed è operativo quando le conversazioni o le comunicazioni, anche se indirette, siano pertinenti all’attività professionale svolta ancorché non formalizzata in un mandato, e riguardino fatti conosciuti in ragione della professione da questi esercitata. (da ultimo, Sez.5, n. 31548 del 24/6/2021, Bisantis, Rv. 281685; si veda anche Sez.6, n.18638 del 17/3/2015, Bellocco, Rv. 263548).

A fronte di tale principio, nel caso di specie, Tribunale ha valorizzato il fatto che plurime conversazioni sarebbero intercorse con soggetti rispetto ai quali non era stato formalizzato alcun mandato difensivo, ovvero in relazione a fatti per i quali l’interlocutore dell’avvocato non rivestiva la qualità di indagato.

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La ricostruzione operata dal Tribunale dei riesame, però, non è stata ritenuta condivisibile, posto che il divieto di utilizzazione deve essere riconosciuto anche in relazione alle ipotesi in cui un mandato difensivo non è stato formalizzato, poiché l’attività professionale ricomprende necessariamente anche quella fase di consultazione, eventualmente preliminare all’emersione stessa del coinvolgimento dell’interessato in attività di indagine.

Il fatto che, a seguito dell’adozione di misure cautelari o dell’emersione di attività di indagine, l’avvocato possa essere interpellato da soggetti fino a quel momento estranei alla specifica vicenda processuale non è un dato astrattamente incompatibile con lo svolgimento dell’attività professionale, trattandosi di rapporti che fisiologicamente si collocano in quella fase di generica consulenza, ordinariamente svolta nell’ambito della professione forense.

Parimenti non rilevante è il fatto che l’avvocato possa rivelare il contenuto di procedimenti, di cui è legittimamente a conoscenza, a soggetti formalmente estranei, sempre che tale condotta non sia strumentale rispetto al compimento di ulteriori e diverse attività delittuose.

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In buona sostanza, in punto di inutilizzabilità delle intercettazioni con il difensore , la Suprema Corre ritiene che il vero discrimine tra quel che attiene allo svolgimento dell’attività latamente difensiva e quel che ne è sicuramente estraneo deve essere individuato nel contenuto dei colloqui, dovendosi stabilire se questi vertono su aspetti, sia pur potenzialmente, aventi rilevanza per il coinvolgimento dell’interlocutore in un procedimento penale.

Viceversa, ove l’interessamento in indagini penali, che non concernono direttamente l’interlocutore, è dettato da ragioni funzionali ad attività criminali diverse e rispetto alle quali non è individuabile un lecito apporto da parte del difensore, viene meno l’esigenza di tutelare il segreto della conversazione e il conseguente divieto di utilizzabilità.

In conclusione, il tema della inutilizzabilità delle intercettazioni riguardanti un esercente la professione forense non può essere risolto in linea generale, sulla base dell’esistenza o meno di un rapporto professionale, essendo richiesta una verifica in concreto del contenuto dell’interlocuzione che, per potersi ritenere pertinente all’attività difensiva, deve risultare funzionalmente connessa a quest’ultima e non già diretta ad acquisire informazioni per altri fini, potenzialmente concernenti attività illecite.

Cassazione Penale 18177 del 8.05.2024

14 maggio 2024

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