Valore mail nella prova per iscritto di un contratto assicurativo

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La Corte di Cassazione Civile è stata chiamata a decidere sulla idoneità della mail nella prova per iscritto di un contratto assicurativo .

L’articolo 1888 del codice civile prevede che il contratto di assicurazione deve essere provato per iscritto.

La Corte di Cassazione Civile si è trovata ad affrontare due questioni:

. le condizioni da soddisfare perché un atto possa ritenersi “scritto” per i fini di cui all’art. 1888 c.c.;

. l’efficacia probatoria del messaggio di posta elettronica privo di firma elettronica qualificata o digitale.

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La Corte d’appello aveva escluso di possedere una prova scritta dell’estensione della copertura del rischio assicurato così ragionando:

. l’assicurato è in possesso di una e-mail proveniente dal dominio della società assicurativa ma non sottoscritta con firma digitale;

. non vi è quindi certezza che essa sia stata spedita “dal titolare del relativo account”, invece che da un terzo;

. tale incertezza era “rafforzata dal fatto che l’assicurazione ha contestato la mancanza delle sottoscrizioni necessarie ex art. 1888 c.c.

In definitiva la Corte d’appello, rilevato che la e-mail non era sottoscritta con firma digitale, ne ha escluso tout court sia qualsiasi rilievo probatorio, sia la natura di “atto scritto”.

Secondo la Cassazione questa valutazione della Corte territoriale non è conforme a diritto:

. sia per quanto attiene la questione (di diritto sostanziale) della forma che un atto deve possedere per soddisfare il requisito dello “scritto” di cui all’art. 1888 c.c.;

. sia per quanto attiene il problema (di diritto processuale) delle condizioni da osservare affinché una prova documentale possa essere utilizzata in giudizio.

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La Cassazione ha concluso che:

(a) il messaggio di posta elettronica sottoscritto con firma “semplice” è un documento informatico ai sensi dell’art. 2712 c.c.;

(b) se non ne sono contestati la provenienza od il contenuto, forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate [così già Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 11606 del 14/05/2018, Rv. 648375 – 01; Sez. 2, Ordinanza n. 30186 del 27.10.2021 (in motivazione, pag. 4); Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 3540 del 6.2.2019; una conferma a contrario di tali princìpi si ricava anche da Sez. 2 – , Ordinanza n. 22012 del 24/07/2023, la quale ha negato che una e-mail priva di firma elettronica avanzata soddisfi il requisito della forma scritta, ma solo se tale forma sia richiesta ad substantiam negotii];

(c) se ne sono contestati la provenienza od il contenuto, il giudice non può espungere quel documento dal novero delle prove utilizzabili, ma deve valutarlo in una con tutti gli altri elementi disponibili e tenendo conto delle sue caratteristiche intrinseche di sicurezza, integrità, immodificabilità.

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Nel suo ragionamento, premette la Suprema Corte che il messaggio di posta elettronica è un documento informatico.

Le condizioni richieste dalla legge affinché un documento informatico potesse ritenersi uno “scritto”, idoneo a soddisfare il requisito della forma ad probationem del contratto assicurativo, erano stabilite all’epoca dei fatti di causa (novembre 2009) dagli artt. 20 e 21 del d. lgs. 82/2005 (nel testo applicabile ratione temporis, cioè successivo al d. lgs. 4 aprile 2006, n. 159, ed anteriore alle modifiche di cui al d. lgs. 30 dicembre 2010, n. 235).

Tali norme distinguevano i documenti informatici sottoscritti con firma elettronica “semplice”, da quelli sottoscritti con firma elettronica “qualificata” o “digitale”.

Nel caso di specie, si tratta di un documento con firma elettronica “semplice”.

Per questi documenti l’art. 20, comma 1-bis, d. lgs. 82/05 stabiliva:

“l’idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta è liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di [qualità,] sicurezza, integrità ed immodificabilità” (l’abrogazione del sostantivo “qualità”, sopravvenuta nelle more del giudizio, come accennato non muta la portata precettiva della norma).

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La Corte d’appello, pertanto, non avrebbe potuto limitarsi a negare tout court che un messaggio di posta elettronica con firma elettronica “semplice” potesse soddisfare il requisito della forma scritta.

Avrebbe dovuto, invece, previamente esaminare e vagliare le “caratteristiche oggettive” menzionate nell’art. 20 cit.. Le suddette caratteristiche di “qualità, sicurezza, integrità, immodificabilità”, poiché debbono essere “oggettive”, andranno desunte dagli elementi a disposizione del giudicante.

In particolare:

. dal formato del file in cui il messaggio di posta è stato salvato;

. dalle proprietà di esso;

. dalla sintassi adottata;

. dalla grafica.

Questa valutazione andrà condotta alla luce del consolidato principio per cui la prova scritta del contratto di assicurazione può essere desunta anche da documenti diversi dalla polizza (e, a fortiori, dalle specifiche appendici o dai modelli adottati dall’assicuratrice, benché usuali: ciò a cui si è ridotta, in estrema sintesi, la contestazione dell’odierna controricorrente), purché provenienti dalle parti e da questi sottoscritti, dai quali sia possibile desumere l’esistenza ed il contenuto del patto [Sez. 3, Sentenza n. 1486 del 27/04/1976 (in motivazione); Sez. 3, Sentenza n. 888 del 05/05/1967, Rv. 327075 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 760 del 10/04/1961, Rv. 881422 – 01].

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Sulla base di tale principio la Cassazione ha già ritenuto:

. che possa costituire prova idonea dell’esistenza del contratto di assicurazione la quietanza di pagamento dell’indennizzo rilasciata dall’assicurato (Sez. 3, Sentenza n. 1501 del 17/05/1972, Rv. 358174 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 2648 del 26/10/1967, Rv. 330051 – 01);

. che la “ricevuta provvisoria” rilasciata dall’agente munito del potere di rappresentanza possa essere idonea a dimostrare l’estensione della copertura assicurativa ad eventi espressamente esclusi dalle condizioni generali di contratto (Sez. 3, Sentenza n. 1875 del 18/02/2000, Rv. 534101 – 01).

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Per quanto concerne l’utilizzo di un documento informatico come prova in giudizio.

Queste regole all’epoca dei fatti erano dettate dall’art. 21, comma 1, d. lgs. 82/05 [nel testo applicabile ratione temporis, come s’è detto; la norma oggi è stata abrogata dall’art. 21, comma 1, lettera b), del d. lgs. 13 dicembre 2017, n. 217, ma trasfusa nell’art. 20, comma 1-bis, d. lgs. 82/05].

Tale norma stabiliva che “il documento informatico, cui è apposta una firma elettronica, sul piano probatorio è liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità”.

Il sistema della legge, in definitiva, all’epoca dei fatti – così come oggi – dettava un identico criterio di giudizio tanto per stabilire se un documento informatico fosse idoneo a soddisfare il requisito della forma scritta, tanto per stabilire se fosse una prova idonea.

Si tratta del criterio della “libera valutabilità” in base alle “caratteristiche oggettive” del documento.

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Nel caso di specie, pertanto, alla luce dei suesposti princìpi la Corte d’appello non avrebbe potuto scartare in introitu, dal materiale probatorio, la e-mail inviata dal cliente al broker in base ai soli rilievi della pacifica carenza della firma elettronica qualificata o digitale o della mancata adozione dei modelli o stampati usualmente impiegati (ma certo non imposti appunto ad substantiam negotii).

Avrebbe certamente potuto giungere a tale risultato, nell’esercizio del suo potere-dovere di accertamento dei fatti, ma solo all’esito delle puntuali valutazioni prescritte dagli artt. 20 e 21 d. lgs. 82/05 e, cioè, esaminando analiticamente le caratteristiche oggettive del documento informatico sotto il profilo:

a) della qualità;

b) della sicurezza;

c) della integrità;

d) della immodificabilità.

Cassazione Civile 14046 del 21.05.2024

28 maggio 2024

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